CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] ; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, sono privi di specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto si prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258011; Sez. 1, n. 8857 del 07/02/1977, Lippolis, Rv. 136409), secondo cui, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto, sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti alcuna lesione del principio del cosiddetto "ne bis in idem sostanziale"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto di non dover procedere alla liquidazione delle spese di parte civile non avendo quest'ultima fornito un utile contributo alla decisione contrastando, con motivi specifici, l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021,Rv. 281713). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il