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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10085/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Vitale– controricorrente –avverso la sentenza n. 2913/2022 della [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno 23 settembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 02dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA]Antuono,nella asserita qualità di proprietaria del bene, domandò declaratoria dirisoluzione del contratto di comodato e conseguente condanna alNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026rilascio di immobile (ubicato in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 190) concesso in godimento a [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppa [OSCURATO:PERSONA]Antuono, nonché la condanna di questi ultimial risarcimento dei danni da occupazione sine titulo.Nel costituirsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Antuono,oltre ad invocare la reiezione delle avverse istanze, formularonodomanda riconvenzionale per l’accertamento e la declaratoriadell’avvenuto acquisto per usucapione del cespite.2.

All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di TorreAnnunziata, con sentenza n. 757/2019 pubblicata mediante depositoin data 26 marzo 2019, dichiarò cessato il contratto di comodato,ordinò a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Antuono il rilasciodell’immobile e li condannò al risarcimento dei danni, mentre rigettò ladomanda riconvenzionale.3.

Con ricorso depositato il giorno 28 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA]Antuono interposero appello, cui opposeresistenza [OSCURATO:PERSONA]Antuono.La pronuncia in epigrafe ha dichiarato inammissibile l’appello.Queste, in sintesi, le argomentazioni, in fatto e in diritto, svoltedalla Corte partenopea a suffragio della decisione:(i) nel giudizio di primo grado, introdotto con ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ., dopo il compimento dell’attività istruttoria e laprecisazione delle conclusioni, è stata fissata l’udienza di discussioneex art. 281-sexies cod. proc. civ. al 28 gennaio 2019;(ii) a questa udienza, tuttavia, il giudice ha revocato la precedenteordinanza di fissazione dell’incombente previsto dall’art. 281-sexiescod. proc. civ. ed assegnato la causa a sentenza «senza termini»; lasentenza non è stata letta in udienza, ma depositata in cancelleria ilgiorno 26 marzo 2019: il giudice di primo grado ha pertantopronunciato la sentenza secondo il rito ordinario;r.g. n. 3402/2023 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026(iii) l’appello è stato introdotto con ricorso (ovvero nelle formepreviste dal rito speciale): tuttavia, per il principio di ultrattività delrito, l’impugnazione doveva essere introdotta con atto di citazione;(iv) l’erronea scelta della forma dell’atto introduttivo dell’appello èsuscettibile di sanatoria «a condizione che nel termine previsto dallalegge l’atto sia stato non soltanto depositato nella cancelleria delgiudice adito, ma anche notificato alla controparte»;(v) nel caso, il ricorso introduttivo del gravame è stato depositatoil 28 ottobre 2019, ma la sua notifica alla controparte (in uno al decretodi fissazione della udienza) è avvenuta soltanto il 17 febbraio 2020,ben oltre il termine semestrale (c.d. lungo) per l’impugnazione.4.

Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppa AnnunziataD’Antuono, articolando cinque motivi.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]Antuono.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a cinque motivi.1.1.

Il primo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 427,429, 433, 447-bis, 189, 190 e 281-sexies cod. proc. civ. nonché deld.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.Si assume che «senza alcuna specificazione temporale dell’udienzain cui sarebbe avvenuto il mutamento di fatto del rito nonché del fatto,l’intervenuto mutamento nella fase decisoria del rito da locatizio adordinario» la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che ilgiudizio di primo grado «si sia svolto e/o si sia concluso nella fasedecisoria con il rito ordinario anziché con il rito speciale locatizio».Si evidenzia, più in dettaglio, che «nessuna udienza di precisazionedelle conclusioni è stata mai fissata dal Giudice di primo grado, né ilr.g. n. 3402/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni, né tanto meno èstata disposta alcuna modalità alternativa per la discussione ex art.281-sexies cod. proc. civ. ma, di contro, essendo stato il giudiziopromosso e trattato con il rito speciale locatizio, è stata dispostaesclusivamente l’udienza di discussione ex art. 420 cod. proc. civ.concedendosi, su richiesta degli odierni ricorrenti, un termine per ildeposito di note scritte stante la evidente difficoltà di dover oralmentediscutere su argomenti alquanto complessi».Si rileva ancora che l’art. 281-sexies cod. proc. civ. disciplina unmodello decisorio della causa applicabile sia nell’ambito del ritoordinario sia nel rito speciale locatizio/lavoro.Si sostiene, poi, che alcun mutamento di rito da locatizio adordinario possa essere individuato nel provvedimento del giudice diprimo grado reso all’udienza del 28 gennaio 2019 con cui, dopo essersi«riservato in camera di consiglio per la decisione», detto giudice hadisposto «assegna la causa a sentenza senza termini».Si sottolinea, infine, che con l’ordinanza con cui ha assegnato lacausa a sentenza il giudice di primo grado «si è avvalso della possibilitàdi poter procrastinare il deposito della motivazione della sentenza,omettendo però di leggerne in udienza il dispositivo, ed incorrendo intal modo in un error in procedendo.

La sentenza, completa dimotivazione e dispositivo, è stata depositata entro il termine massimodi sessanta giorni, e precisamente dopo 57 giorni dalla predettaudienza, conformemente a quanto previsto dall’art. 429 cod. proc. civ.per il deposito della motivazione».1.2.

Il secondo, per violazione e falsa applicazione dei princìpi diapparenza, affidamento e ultrattività di cui all’art. 427 cod. proc. civ.,imputa alla Corte d’appello di aver ravvisato un mutamento di rito nellafase decisoria da locatizio/lavoro in ordinario «nonostante l’assenza diun atto e/o provvedimento che, anche implicitamente, fosse stator.g. n. 3402/2023 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026consapevolmente disposto dal Giudice di primo grado»: deduce, percontro, che «l’impugnazione è stata proposta proprio per effetto delprincipio di ultrattività che impone di avvalersi delle stesse formedisposte dal rito (locatizio) applicato nel giudizio di primo grado».1.3.

Il terzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 427,429, 433, 447-bis, 189, 190 e 281-sexies cod. proc. civ. nonché deld.lgs. n. 150 del 2011, ribadisce che, in osservanza dei princìpi dellaultrattività del rito, dell’apparenza e dell’affidamento, gli odierniricorrenti avevano correttamente promosso l’appello «nelle forme delrito concretamente e consapevolmente adottato dal Giudice di primogrado, e precisamente del rito speciale locatizio».1.4.

Il quarto prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.327, 427, 433, 434 cod. proc. civ. nonché dell’art. 3 della legge 21febbraio 2006, n. 102.Esso si compendia nell’assunto per cui «la corretta applicazionedelle norme processuali e dei relativi principi in tema di mutamento delrito, avrebbe condotto la Corte di Appello ad escludere qualsiasimutamento del rito da speciale/locatizio in ordinario, e per l’effetto adescludere l’inammissibilità dell’appello, in quanto nel rito specialelocatizio, come tra l’altro affermato dalla stessa Corte nell’impugnatasentenza, la tempestività del gravame viene ricollegata ed individuataesclusivamente alla data in cui viene effettuato il deposito del ricorso,nella fattispecie da individuarsi alla data del 28/10/2019, ultimo giornoutile per il deposito del ricorso nel termine lungo».1.5.

Il quinto, per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod.proc. civ. e dell’art. 111 Cost., rileva nullità della sentenza per viziodella motivazione, ravvisato nella omessa specificazione di quale siastato l’atto o il provvedimento «da ritenersi indicativo della asseritatrasformazione di fatto del rito da speciale locatizio ad ordinario».r.g. n. 3402/2023 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/20262.

I primi quattro motivi – da scrutinare congiuntamente, attesa laintrinseca connessione e la sostanziale sovrapponibilità delle questionisollevate – sono fondati e meritano accoglimento.2.1.

Per radicato convincimento di nomofilachia, l’individuazionedella forma di cui rivestire l’atto di appello (più in generale, del modusingrediendi di tale giudizio) è ispirata al principio dell’ultrattività delrito, declinazione del principio dell’apparenza, in base al quale si haunico ed esclusivo riguardo al rito in concreto adottato in prime cureed alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice, ancorché l’unoo l’altra sia errati o non conformi a diritto.Quale basilare presidio dell’affidamento delle parti, rileva pertanto– solo e soltanto – l’essere del processo, non il suo dover essere: «oveuna controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con ilrito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del ritoordinario debbono essere seguite anche per la proposizionedell'appello, che dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa,mentre, invece, se la controversia sia stata trattata con il rito del lavoroanziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le formedella cognizione speciale» (da ultimo, Cass. 22/04/2025, n. 10509, cuirinvia anche per richiami ai precedenti arresti di legittimità).Proprio per le sottese, prioritarie, esigenze di affidamento delleparti, questa Corte – con orientamento cui qui si intende dare convintacontinuità – ha altresì precisato che il provvedimento con cui si disponeil passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario ha natura formale edeve, pertanto, adottarsi in modo espresso (così Cass. 19/01/2023, n.1554, negando che la fissazione dell’udienza di discussione con termineper il deposito di note conclusionali integrasse un mutamento del ritoordinario in quello del lavoro, poiché, in assenza di elementi contrari,lo schema decisionale rispondeva al modello, proprio del rito ordinario,previsto dall’art. 281-sexies cod. proc. civ.).r.g. n. 3402/2023 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026Introdotta la controversia secondo uno dei riti previsti dalla legge,la trasformazione di esso non può avvenire per implicito: essa, pur nonrichiedendo l’adozione di formule sacramentali, postula, di necessità,l’espressione di una scelta chiara, univoca e consapevole del giudice inordine alla sequenza procedimentale di svolgimento della causa, tale,cioè, da ricondurre questa, senza incertezze, ad un determinato rito.2.2.

L’applicazione delle enunciate regulae iuris al caso di speciegiustifica l’accoglimento dei motivi di ricorso in vaglio.Il giudizio in parola è stato introdotto in prime cure mediante unricorso ai sensi dell’art. 447-bis cod. proc. civ., in conformità all’oggettodello stesso ed alla materia controversia (comodato).Espletata attività istruttoria, il giudice ha fissato al 28 gennaio 2019udienza per la discussione orale della causa ex art. 281-sexies cod.proc. civ., assegnando alle parti termine sino a quindici giorni prima didetta udienza per deposito di note conclusionali.Un provvedimento di tal fatta non segna una univoca opzione peruna sequenza procedimentale tipica di uno dei possibili riti previsti dallalegge processuale: il modello decisorio adottato, infatti, non appareesclusivamente riconducibile al rito ordinario oppure al rito specialelocatizio, per essere invece compatibile con entrambi.A riprova di ciò, si consideri come sulla applicabilità dello schemadecisorio disegnato dall’art. 281-sexies cod. proc. civ. alle causesoggette al rito lavoro o locatizio, questa Corte si è costantementeespressa in senso favorevole, sin da epoca anteriore alla novellaapportata dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6agosto 2008, n. 133) all’art. 429 cod. proc. civ., modifica la quale hasostanzialmente assimilato i due modelli, prevedendo anche per il ritolavoro la tendenziale contestualità della lettura del dispositivo e dellamotivazione della sentenza, prima contraddistinte nel rito lavoro dar.g. n. 3402/2023 7Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026uno iato temporale (v.

Cass. 12/06/2007, n. 13708; Cass. 20/04/2006,n. 9235; Cass. 17/12/2015, n. 2535; Cass. 19/03/2019, n. 7653).D’altro canto, la fissazione di un termine per il deposito degli scrittidifensivi anteriore alla udienza di discussione corrisponde alla fasedecisoria disegnata dall’art. 429 cod. proc. civ. per il rito del lavoro, marisulta altresì praticabile nella fase decisoria delle controversie a ritoordinario svolta nelle forme della discussione orale ex art. 281-sexiescod. proc. civ. (Cass. 09/07/2018, n. 18025).2.2.1.

Occorre allora indagare sul significato del provvedimentoreso all’udienza del 28 gennaio 2019, con cui il giudice di prime cureha revocato «la precedente ordinanza ex art. 281-sexies cod. proc. civ.e assegnato la causa a sentenza senza termini».Premesso che la scelta di procedere alla decisione nelle formedell’art. 281-sexies cod. proc. civ. può essere revocata dal giudice sinoal momento dell’inizio della discussione orale (Cass. 04/09/2019, n.22094), neanche in tale provvedimento può ravvisarsi un mutamento,chiaro ed esplicito, del rito sino a quel momento praticato.Assegnare la causa a sentenza è invero locuzione anodina, noncontemplata in alcuna disposizione positiva, che descrive il momentoin cui la controversia viene trattenuta in decisione, viene cioè devolutaalla deliberazione (monocratica o collegiale) dell’organo giudicante.Siffatto momento, nelle forme semplificate di decisione regolatedall’art. 281-sexies e dall’art. 429 cod. proc. civ. segue l’ultimazione diogni forma di interlocuzione con le parti (per essere già avvenuto ildeposito di scritti difensivi conclusionali); nel processo di cognizioneordinario anteriore alla riforma Cartabia (applicabile ratione temporisalla vicenda), invece, il momento deliberativo del giudice era precedutodall’assegnazione di termini per lo scambio di memorie conclusionali.La mancata fissazione di termini esprime, poi, nel contesto di ungiudizio sino ad allora celebrato secondo le scansioni del rito locatizio,r.g. n. 3402/2023 8Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026l’opzione del giudice per il differimento del deposito della sentenza nellasua integralità (ovvero completa di dispositivo e di motivazione) neisessanta giorni successivi all’udienza di discussione, in conformità aquanto previsto dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 429 cod.proc. civ.: né alcuna valenza contraria riveste il comportamento tenutosuccessivamente dal giudice, ovvero la mancata lettura del dispositivoin udienza, integrante, al più, ragione di nullità della sentenza.La mancata fissazione di termini, allora, non rappresenta indiceinequivoco di passaggio al rito ordinario: non tanto - come opina ilricorrente - per l’omessa fissazione di un’udienza di precisazione delleconclusioni (non è infatti necessariamente prescritta un’udienza ad hocnel rito ordinario; peraltro, anche il modulo decisorio del rito lavoroprevede la precisazione delle conclusioni, così recitando l’art. 429,primo comma, cod. proc. civ.: «esaurita la discussione orale e udite leconclusioni delle parti») ma perché l’esonero dalle note conclusionali(e quindi la omessa fissazione di termini all’uopo) doveva fare seguitoad una concorde istanza di rinuncia delle parti a tale attività difensiva,istanza di cui nella specie non vi è alcuna menzione.2.3.

Può dunque concludersi nel senso che la controversia di primecure, introdotta con rito locatizio, non abbia subito trasformazione inrito ordinario, venendo anzi ad essere definita secondo la sequenzapropria del rito speciale, pur con l’anomalia della decisione pronunciatasenza lettura del dispositivo.A prescindere dalla correttezza del rito così in concreto seguito(dubitabile, alla luce della connessione con la domanda riconvenzionaledi usucapione, motivo di trattazione delle cause cumulate con il ritoordinario ex art. 40, terzo comma, cod. proc. civ.: Cass. 08/11/2019,n. 28827), la sequenza procedimentale adottata imponeva di proporreappello nelle forme, ad essa consentanee, del ricorso e nel terminesemestrale dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito inr.g. n. 3402/2023 9Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026Cancelleria del testo di essa, completo di dispositivo e di motivazione(Cass. 26/05/2022, n.17123).2.4.

Non conforme a diritto è, in definitiva, la declaratoria diinammissibilità dell’appello resa dalla sentenza impugnata la quale, inaccoglimento dei primi quattro motivi di ricorso, va cassata con rinvioalla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.3.

Resta assorbito l’esame del quinto motivo di ricorso.4.

Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda altresì di provvedere alla regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 2 dicembre 2025.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 3402/2023 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Vitale– controricorrente –avverso la sentenza n. 2913/2022 della [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno 23 settembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 02dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA]Antuono,nella asserita qualità di proprietaria del bene, domandò declaratoria dirisoluzione del contratto di comodato e conseguente condanna alNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026rilascio di immobile (ubicato in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 190) concesso in godimento a [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppa [OSCURATO:PERSONA]Antuono, nonché la condanna di questi ultimial risarcimento dei danni da occupazione sine titulo.Nel costituirsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Antuono,oltre ad invocare la reiezione delle avverse istanze, formularonodomanda riconvenzionale per l’accertamento e la declaratoriadell’avvenuto acquisto per usucapione del cespite.2. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di TorreAnnunziata, con sentenza n. 757/2019 pubblicata mediante depositoin data 26 marzo 2019, dichiarò cessato il contratto di comodato,ordinò a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Antuono il rilasciodell’immobile e li condannò al risarcimento dei danni, mentre rigettò ladomanda riconvenzionale.3. Con ricorso depositato il giorno 28 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA]Antuono interposero appello, cui opposeresistenza [OSCURATO:PERSONA]Antuono.La pronuncia in epigrafe ha dichiarato inammissibile l’appello.Queste, in sintesi, le argomentazioni, in fatto e in diritto, svoltedalla Corte partenopea a suffragio della decisione:(i) nel giudizio di primo grado, introdotto con ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ., dopo il compimento dell’attività istruttoria e laprecisazione delle conclusioni, è stata fissata l’udienza di discussioneex art. 281-sexies cod. proc. civ. al 28 gennaio 2019;(ii) a questa udienza, tuttavia, il giudice ha revocato la precedenteordinanza di fissazione dell’incombente previsto dall’art. 281-sexiescod. proc. civ. ed assegnato la causa a sentenza «senza termini»; lasentenza non è stata letta in udienza, ma depositata in cancelleria ilgiorno 26 marzo 2019: il giudice di primo grado ha pertantopronunciato la sentenza secondo il rito ordinario;r.g. n. 3402/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026(iii) l’appello è stato introdotto con ricorso (ovvero nelle formepreviste dal rito speciale): tuttavia, per il principio di ultrattività delrito, l’impugnazione doveva essere introdotta con atto di citazione;(iv) l’erronea scelta della forma dell’atto introduttivo dell’appello èsuscettibile di sanatoria «a condizione che nel termine previsto dallalegge l’atto sia stato non soltanto depositato nella cancelleria delgiudice adito, ma anche notificato alla controparte»;(v) nel caso, il ricorso introduttivo del gravame è stato depositatoil 28 ottobre 2019, ma la sua notifica alla controparte (in uno al decretodi fissazione della udienza) è avvenuta soltanto il 17 febbraio 2020,ben oltre il termine semestrale (c.d. lungo) per l’impugnazione.4. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppa AnnunziataD’Antuono, articolando cinque motivi.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]Antuono.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.1.1. Il primo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 427,429, 433, 447-bis, 189, 190 e 281-sexies cod. proc. civ. nonché deld.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.Si assume che «senza alcuna specificazione temporale dell’udienzain cui sarebbe avvenuto il mutamento di fatto del rito nonché del fatto,l’intervenuto mutamento nella fase decisoria del rito da locatizio adordinario» la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che ilgiudizio di primo grado «si sia svolto e/o si sia concluso nella fasedecisoria con il rito ordinario anziché con il rito speciale locatizio».Si evidenzia, più in dettaglio, che «nessuna udienza di precisazionedelle conclusioni è stata mai fissata dal Giudice di primo grado, né ilr.g. n. 3402/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni, né tanto meno èstata disposta alcuna modalità alternativa per la discussione ex art.281-sexies cod. proc. civ. ma, di contro, essendo stato il giudiziopromosso e trattato con il rito speciale locatizio, è stata dispostaesclusivamente l’udienza di discussione ex art. 420 cod. proc. civ.concedendosi, su richiesta degli odierni ricorrenti, un termine per ildeposito di note scritte stante la evidente difficoltà di dover oralmentediscutere su argomenti alquanto complessi».Si rileva ancora che l’art. 281-sexies cod. proc. civ. disciplina unmodello decisorio della causa applicabile sia nell’ambito del ritoordinario sia nel rito speciale locatizio/lavoro.Si sostiene, poi, che alcun mutamento di rito da locatizio adordinario possa essere individuato nel provvedimento del giudice diprimo grado reso all’udienza del 28 gennaio 2019 con cui, dopo essersi«riservato in camera di consiglio per la decisione», detto giudice hadisposto «assegna la causa a sentenza senza termini».Si sottolinea, infine, che con l’ordinanza con cui ha assegnato lacausa a sentenza il giudice di primo grado «si è avvalso della possibilitàdi poter procrastinare il deposito della motivazione della sentenza,omettendo però di leggerne in udienza il dispositivo, ed incorrendo intal modo in un error in procedendo. La sentenza, completa dimotivazione e dispositivo, è stata depositata entro il termine massimodi sessanta giorni, e precisamente dopo 57 giorni dalla predettaudienza, conformemente a quanto previsto dall’art. 429 cod. proc. civ.per il deposito della motivazione».1.2. Il secondo, per violazione e falsa applicazione dei princìpi diapparenza, affidamento e ultrattività di cui all’art. 427 cod. proc. civ.,imputa alla Corte d’appello di aver ravvisato un mutamento di rito nellafase decisoria da locatizio/lavoro in ordinario «nonostante l’assenza diun atto e/o provvedimento che, anche implicitamente, fosse stator.g. n. 3402/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026consapevolmente disposto dal Giudice di primo grado»: deduce, percontro, che «l’impugnazione è stata proposta proprio per effetto delprincipio di ultrattività che impone di avvalersi delle stesse formedisposte dal rito (locatizio) applicato nel giudizio di primo grado».1.3. Il terzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 427,429, 433, 447-bis, 189, 190 e 281-sexies cod. proc. civ. nonché deld.lgs. n. 150 del 2011, ribadisce che, in osservanza dei princìpi dellaultrattività del rito, dell’apparenza e dell’affidamento, gli odierniricorrenti avevano correttamente promosso l’appello «nelle forme delrito concretamente e consapevolmente adottato dal Giudice di primogrado, e precisamente del rito speciale locatizio».1.4. Il quarto prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.327, 427, 433, 434 cod. proc. civ. nonché dell’art. 3 della legge 21febbraio 2006, n. 102.Esso si compendia nell’assunto per cui «la corretta applicazionedelle norme processuali e dei relativi principi in tema di mutamento delrito, avrebbe condotto la Corte di Appello ad escludere qualsiasimutamento del rito da speciale/locatizio in ordinario, e per l’effetto adescludere l’inammissibilità dell’appello, in quanto nel rito specialelocatizio, come tra l’altro affermato dalla stessa Corte nell’impugnatasentenza, la tempestività del gravame viene ricollegata ed individuataesclusivamente alla data in cui viene effettuato il deposito del ricorso,nella fattispecie da individuarsi alla data del 28/10/2019, ultimo giornoutile per il deposito del ricorso nel termine lungo».1.5. Il quinto, per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod.proc. civ. e dell’art. 111 Cost., rileva nullità della sentenza per viziodella motivazione, ravvisato nella omessa specificazione di quale siastato l’atto o il provvedimento «da ritenersi indicativo della asseritatrasformazione di fatto del rito da speciale locatizio ad ordinario».r.g. n. 3402/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/20262. I primi quattro motivi – da scrutinare congiuntamente, attesa laintrinseca connessione e la sostanziale sovrapponibilità delle questionisollevate – sono fondati e meritano accoglimento.2.1. Per radicato convincimento di nomofilachia, l’individuazionedella forma di cui rivestire l’atto di appello (più in generale, del modusingrediendi di tale giudizio) è ispirata al principio dell’ultrattività delrito, declinazione del principio dell’apparenza, in base al quale si haunico ed esclusivo riguardo al rito in concreto adottato in prime cureed alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice, ancorché l’unoo l’altra sia errati o non conformi a diritto.Quale basilare presidio dell’affidamento delle parti, rileva pertanto– solo e soltanto – l’essere del processo, non il suo dover essere: «oveuna controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con ilrito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del ritoordinario debbono essere seguite anche per la proposizionedell'appello, che dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa,mentre, invece, se la controversia sia stata trattata con il rito del lavoroanziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le formedella cognizione speciale» (da ultimo, Cass. 22/04/2025, n. 10509, cuirinvia anche per richiami ai precedenti arresti di legittimità).Proprio per le sottese, prioritarie, esigenze di affidamento delleparti, questa Corte – con orientamento cui qui si intende dare convintacontinuità – ha altresì precisato che il provvedimento con cui si disponeil passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario ha natura formale edeve, pertanto, adottarsi in modo espresso (così Cass. 19/01/2023, n.1554, negando che la fissazione dell’udienza di discussione con termineper il deposito di note conclusionali integrasse un mutamento del ritoordinario in quello del lavoro, poiché, in assenza di elementi contrari,lo schema decisionale rispondeva al modello, proprio del rito ordinario,previsto dall’art. 281-sexies cod. proc. civ.).r.g. n. 3402/2023 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026Introdotta la controversia secondo uno dei riti previsti dalla legge,la trasformazione di esso non può avvenire per implicito: essa, pur nonrichiedendo l’adozione di formule sacramentali, postula, di necessità,l’espressione di una scelta chiara, univoca e consapevole del giudice inordine alla sequenza procedimentale di svolgimento della causa, tale,cioè, da ricondurre questa, senza incertezze, ad un determinato rito.2.2. L’applicazione delle enunciate regulae iuris al caso di speciegiustifica l’accoglimento dei motivi di ricorso in vaglio.Il giudizio in parola è stato introdotto in prime cure mediante unricorso ai sensi dell’art. 447-bis cod. proc. civ., in conformità all’oggettodello stesso ed alla materia controversia (comodato).Espletata attività istruttoria, il giudice ha fissato al 28 gennaio 2019udienza per la discussione orale della causa ex art. 281-sexies cod.proc. civ., assegnando alle parti termine sino a quindici giorni prima didetta udienza per deposito di note conclusionali.Un provvedimento di tal fatta non segna una univoca opzione peruna sequenza procedimentale tipica di uno dei possibili riti previsti dallalegge processuale: il modello decisorio adottato, infatti, non appareesclusivamente riconducibile al rito ordinario oppure al rito specialelocatizio, per essere invece compatibile con entrambi.A riprova di ciò, si consideri come sulla applicabilità dello schemadecisorio disegnato dall’art. 281-sexies cod. proc. civ. alle causesoggette al rito lavoro o locatizio, questa Corte si è costantementeespressa in senso favorevole, sin da epoca anteriore alla novellaapportata dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6agosto 2008, n. 133) all’art. 429 cod. proc. civ., modifica la quale hasostanzialmente assimilato i due modelli, prevedendo anche per il ritolavoro la tendenziale contestualità della lettura del dispositivo e dellamotivazione della sentenza, prima contraddistinte nel rito lavoro dar.g. n. 3402/2023 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026uno iato temporale (v. Cass. 12/06/2007, n. 13708; Cass. 20/04/2006,n. 9235; Cass. 17/12/2015, n. 2535; Cass. 19/03/2019, n. 7653).D’altro canto, la fissazione di un termine per il deposito degli scrittidifensivi anteriore alla udienza di discussione corrisponde alla fasedecisoria disegnata dall’art. 429 cod. proc. civ. per il rito del lavoro, marisulta altresì praticabile nella fase decisoria delle controversie a ritoordinario svolta nelle forme della discussione orale ex art. 281-sexiescod. proc. civ. (Cass. 09/07/2018, n. 18025).2.2.1. Occorre allora indagare sul significato del provvedimentoreso all’udienza del 28 gennaio 2019, con cui il giudice di prime cureha revocato «la precedente ordinanza ex art. 281-sexies cod. proc. civ.e assegnato la causa a sentenza senza termini».Premesso che la scelta di procedere alla decisione nelle formedell’art. 281-sexies cod. proc. civ. può essere revocata dal giudice sinoal momento dell’inizio della discussione orale (Cass. 04/09/2019, n.22094), neanche in tale provvedimento può ravvisarsi un mutamento,chiaro ed esplicito, del rito sino a quel momento praticato.Assegnare la causa a sentenza è invero locuzione anodina, noncontemplata in alcuna disposizione positiva, che descrive il momentoin cui la controversia viene trattenuta in decisione, viene cioè devolutaalla deliberazione (monocratica o collegiale) dell’organo giudicante.Siffatto momento, nelle forme semplificate di decisione regolatedall’art. 281-sexies e dall’art. 429 cod. proc. civ. segue l’ultimazione diogni forma di interlocuzione con le parti (per essere già avvenuto ildeposito di scritti difensivi conclusionali); nel processo di cognizioneordinario anteriore alla riforma Cartabia (applicabile ratione temporisalla vicenda), invece, il momento deliberativo del giudice era precedutodall’assegnazione di termini per lo scambio di memorie conclusionali.La mancata fissazione di termini esprime, poi, nel contesto di ungiudizio sino ad allora celebrato secondo le scansioni del rito locatizio,r.g. n. 3402/2023 8Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026l’opzione del giudice per il differimento del deposito della sentenza nellasua integralità (ovvero completa di dispositivo e di motivazione) neisessanta giorni successivi all’udienza di discussione, in conformità aquanto previsto dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 429 cod.proc. civ.: né alcuna valenza contraria riveste il comportamento tenutosuccessivamente dal giudice, ovvero la mancata lettura del dispositivoin udienza, integrante, al più, ragione di nullità della sentenza.La mancata fissazione di termini, allora, non rappresenta indiceinequivoco di passaggio al rito ordinario: non tanto - come opina ilricorrente - per l’omessa fissazione di un’udienza di precisazione delleconclusioni (non è infatti necessariamente prescritta un’udienza ad hocnel rito ordinario; peraltro, anche il modulo decisorio del rito lavoroprevede la precisazione delle conclusioni, così recitando l’art. 429,primo comma, cod. proc. civ.: «esaurita la discussione orale e udite leconclusioni delle parti») ma perché l’esonero dalle note conclusionali(e quindi la omessa fissazione di termini all’uopo) doveva fare seguitoad una concorde istanza di rinuncia delle parti a tale attività difensiva,istanza di cui nella specie non vi è alcuna menzione.2.3. Può dunque concludersi nel senso che la controversia di primecure, introdotta con rito locatizio, non abbia subito trasformazione inrito ordinario, venendo anzi ad essere definita secondo la sequenzapropria del rito speciale, pur con l’anomalia della decisione pronunciatasenza lettura del dispositivo.A prescindere dalla correttezza del rito così in concreto seguito(dubitabile, alla luce della connessione con la domanda riconvenzionaledi usucapione, motivo di trattazione delle cause cumulate con il ritoordinario ex art. 40, terzo comma, cod. proc. civ.: Cass. 08/11/2019,n. 28827), la sequenza procedimentale adottata imponeva di proporreappello nelle forme, ad essa consentanee, del ricorso e nel terminesemestrale dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito inr.g. n. 3402/2023 9Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3402/2023Numero sezionale 4644/2025Numero di raccolta generale 10085/2026Data pubblicazione 18/04/2026Cancelleria del testo di essa, completo di dispositivo e di motivazione(Cass. 26/05/2022, n.17123).2.4. Non conforme a diritto è, in definitiva, la declaratoria diinammissibilità dell’appello resa dalla sentenza impugnata la quale, inaccoglimento dei primi quattro motivi di ricorso, va cassata con rinvioalla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.3. Resta assorbito l’esame del quinto motivo di ricorso.4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda altresì di provvedere alla regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 2 dicembre 2025.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 3402/2023 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10085/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris