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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 02562/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PGi . {14 +^-121-t—ekt 9_ -v.

CP k-k cej o (1-‘2-2- (O P.A-lLÌ\(„tjto_.; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], diretta a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare.

A ragione della decisione, il Tribunale, dopo avere dato atto delle informazioni positive sul comportamento carcerario del condannato, tanto da fargli conseguire un encomio, della disponibilità di un lavoro e di un alloggio, riteneva controindicati, rispetto a una valutazione di affidabilità, la gravità dei reati di cui al cumulo in esecuzione, "la presenza di alias" nella sua biografia e lo stato di custodia cautelare, determinato da un mandato di arresto europeo spiccato nei suoi confronti.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione degli artt. 47 e 47 -ter L. 354/1975 (art. 606, comma 1, lett. c cod. proc. pen.)" .

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.)".

Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata, pur evidenziando la ricorrenza dei presupposti per la concessione delle misure alternative richieste, avrebbe fatto riferimento a un non meglio specificato mandato di arresto europeo emesso nei confronti del prevenuto, non allegato agli atti del procedimento ma unicamente indicato nella relazione di sintesi della [OSCURATO:PERSONA] di Rebibbia; il mancato esame di detto documento, di cui si sconosce il contenuto, non avrebbe potuto consentire una valutazione in ordine alla concedibilità delle misure alternative richieste e alla compatibilità del titolo cautelare con le stesse; inoltre, sarebbe evidente la contraddizione dei passaggi argomentativi posti a fondamento della decisione impugnata laddove, da una parte, era stato affermato che la misura cautelare sarebbe stata sospesa e, dall'altra, che il condannato sarebbe ristretto anche in forza di detta misura cautelare.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

E in vero, al di là del riferimento alla gravità dei reati di cui al cumulo in esecuzione, con l'indicazione degli alias, il Tribunale di sorveglianza non ha specificato se la custodia cautelare derivante da mandato di arresto europeo fosse riferibile a fatti antecedenti o successivi ai reati suddetti, né a quali reati essa si riferisse, rifugiandosi nell'affermazione di un'incompatibilità in linea generale, che non può condividersi.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità, infatti "lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale" (Cass. Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Rv. 260523 - 01; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 47017 del 30/10/2008, Rv. 242058).

5. A giudizio del Collegio, sarebbe stato importante conoscere l'oggetto del mandato di arresto europeo e, in particolare, il tempo del contestato reato e la sua natura, onde verificare la sua rilevanza nella prognosi di funzionalità delle misure invocate.

Inoltre, come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, dal testo dell'ordinanza impugnata emerge una indubbia contraddittorietà argomentativa, così come dedotta dal ricorrente, non essendo neppure chiaro se la misura cautelare derivante dal mandato di arresto europeo sia stata sospesa ovvero sia in corso di esecuzione.

6. L'ordinanza impugnava va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che, alla luce dei superiori rilievi, dovrà procedere a nuovo giudizio colmando le evidenziate lacune.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso, l',11 gennaio 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PGi . {14 +^-121-t—ekt 9_ -v. CP k-k cej o (1-‘2-2- (O P.A-lLÌ\(„tjto_.; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 giugno 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], diretta a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare. A ragione della decisione, il Tribunale, dopo avere dato atto delle informazioni positive sul comportamento carcerario del condannato, tanto da fargli conseguire un encomio, della disponibilità di un lavoro e di un alloggio, riteneva controindicati, rispetto a una valutazione di affidabilità, la gravità dei reati di cui al cumulo in esecuzione, "la presenza di alias" nella sua biografia e lo stato di custodia cautelare, determinato da un mandato di arresto europeo spiccato nei suoi confronti. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione degli artt. 47 e 47 -ter L. 354/1975 (art. 606, comma 1, lett. c cod. proc. pen.)" . 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.)". Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata, pur evidenziando la ricorrenza dei presupposti per la concessione delle misure alternative richieste, avrebbe fatto riferimento a un non meglio specificato mandato di arresto europeo emesso nei confronti del prevenuto, non allegato agli atti del procedimento ma unicamente indicato nella relazione di sintesi della [OSCURATO:PERSONA] di Rebibbia; il mancato esame di detto documento, di cui si sconosce il contenuto, non avrebbe potuto consentire una valutazione in ordine alla concedibilità delle misure alternative richieste e alla compatibilità del titolo cautelare con le stesse; inoltre, sarebbe evidente la contraddizione dei passaggi argomentativi posti a fondamento della decisione impugnata laddove, da una parte, era stato affermato che la misura cautelare sarebbe stata sospesa e, dall'altra, che il condannato sarebbe ristretto anche in forza di detta misura cautelare. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. E in vero, al di là del riferimento alla gravità dei reati di cui al cumulo in esecuzione, con l'indicazione degli alias, il Tribunale di sorveglianza non ha specificato se la custodia cautelare derivante da mandato di arresto europeo fosse riferibile a fatti antecedenti o successivi ai reati suddetti, né a quali reati essa si riferisse, rifugiandosi nell'affermazione di un'incompatibilità in linea generale, che non può condividersi.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità, infatti "lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale" (Cass. Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Rv. 260523 - 01; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 47017 del 30/10/2008, Rv. 242058). 5. A giudizio del Collegio, sarebbe stato importante conoscere l'oggetto del mandato di arresto europeo e, in particolare, il tempo del contestato reato e la sua natura, onde verificare la sua rilevanza nella prognosi di funzionalità delle misure invocate. Inoltre, come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, dal testo dell'ordinanza impugnata emerge una indubbia contraddittorietà argomentativa, così come dedotta dal ricorrente, non essendo neppure chiaro se la misura cautelare derivante dal mandato di arresto europeo sia stata sospesa ovvero sia in corso di esecuzione. 6. L'ordinanza impugnava va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che, alla luce dei superiori rilievi, dovrà procedere a nuovo giudizio colmando le evidenziate lacune. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, l',11 gennaio 2022 Il C
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