CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 25013/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31254-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- - avverso la sentenza non definitiva n. 803/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/01/2018 R.G.N. 430/2014; -avverso la sentenza definitiva n. 546/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/02/2019 R.G.N. 430/2014; [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica R.G.N.31254/2019 Cron. Rep. Ud.25/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Venezia respingeva in parte l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps per contributi dovuti in relazione aicollaboratori Cisco, Favasuli, Ceretta, Bertoli, [OSCURATO:PERSONA], i quali svolgevano attività di istruttori di fitness, addetti alla segreteria e alle pulizie della palestra gestita dall’associazione. Riteneva la Corte che tali collaboratori andassero considerati, come già fatto dal primo giudice, quali lavoratori subordinati alla luce delle emergenze istruttorie acquisite al processo. Né poteva valere in contrario una pronuncia passata in giudicato che aveva escluso la prova della subordinazione relativamente a lavoratori in parte identici a quelli del presente giudizio, collaboratori dell’associazione sportiva che precedentemente aveva operatonegli stessi locali. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per ottomotivi, illustrati da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo, terzo, quinto e sesto motivo di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame di fatti decisiv i relativamente ai lavoratori Cisco, Ceretta, Favasuli, Bertoli.La Corte non avrebbe considerato altre parti di dichiarazioni rese dai predetti lavoratori, da cui emergeva l’assenza della subordinazione. Con il secondo e quarto motivo di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] deduce falsa applicazione dell’art.2094 c.c. relativamente ai lavoratori Cisco, Ceretta, Favasuli. La Corte avrebbe fondato la subordinazione sulla base di elementi solo sussidiari e non dirimenti ai fini d ella sussistenza di tale requisito. Con il settimo e ottavo motivo di ricorso, l ’[OSCURATO:PERSONA] deduce violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art.3 Cost.La Corte avrebbe dovuto considerare la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Vicenza che, raccogliendo dichiarazioni di lavoratori parzialmente identici a quelli rilevanti nel presente processo, avevano rilasciato dichiarazioni dalla quali era stato escluso il requisito della subordinazione. Il primo, terzo, quinto e sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, e sono inammissibili. Essi fanno valere il vizio di cui all’art.360, co.1, n.5 c.p.c. riguardo alla pronuncia di accertamento della subordinazione. Sul punto le sentenze di primo e secondo grado giungono allo stesso accertamento in fatto, e dunque si verte in materia di doppia sentenza conforme, sicchéresta inammissibile il motivo di ricorso affidato al n.5 c.p.c. (art.360, co.4 c.p.c.). Va aggiunto che l’inammissibilità deriva altresì dalla mancata specifica allegazione dei presupposti richiesti dall’art.360, co.1, n.5 c.p.c. In particolare, i motivi non indicano specificamente quale sarebbe il carattere di decisività degli elementi fattuali asseritamente omessi, tali per cui, ove considerati, avrebbe verosimilmente portato a sovvertire le conclusioni in fatto raggiunte dalla Corte sulla presenza degli elementi della subordinazione. I motivi valorizzano pezzi di dichiarazioni dei lavoratori non considerate dalla Corte, ma non allegano in modo specifico in quale modo tali diverse parti di dichiarazioni erano capaci di infirmare gli ulteriori contenuti delle dichiarazioni da cui invece, in modo compiuto e autosufficiente, la Corte ha reputato fondata la prova della subordinazione. Il secondo e quarto motivo possono essere anch’essi esaminati in via congiunta, ponendo la medesima quesitone. Essi sono infondati. Contrariamente a quanto ritenuto dai motivi, la Corte non ha valorizzato elementi secondari e non dirimenti ai fini del requisito della subordinazione. Al contrario, la Corte dà atto che, in forza delle deposizioni testimoniali acquisite e riportate in sentenza, emergeva l’esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori predetti. Invero: a) Cisco riferisce che “dovevo coprire l’orario del mattina”, a significare il potere direttivo della [OSCURATO:PERSONA] la quale indicava quale fascia orario dovesse essere coperta, con ciò escludendo qualsiasi autonomia organizzativa del lavoratore; b) Favasuli conferma le direttive impartire dalla datrice; c) Ceretta riceveva ugualmente le direttive dalla datrice, e in caso di malattia era ugualmente pagata; d) Bertoli doveva avvertire se non rispettava l’orario di lavoro fisso e costante, a conferma che anch’ella, dovendo avvertire, era soggetta al potere di controllo ed organizzativo dell’[OSCURATO:PERSONA], e non poteva liberamente scegliere se e quando recarsi al lavoro; e) lo stesso vale per [OSCURATO:PERSONA], la quale peraltro precisa che l’orario di lavoro fisso veniva indicato dalla datrice. Il sesto e settimo motivosono inammissibili. La ricorrente dà atto che non si applica l’art.2909 c.c., e che quindi non v’è violazione di tale norma di legge, poiché la sentenza del Tribunale di Vicenza invocata, passata in giudicato, non può avere effetto di giudicato esterno nel presente processo: come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, si tratta di sentenza resa tra parti diverse (diverso era il datore di lavoro) e per periodi temporali diversi. L’ultimo motivo, in termini generici, parla di giudicato riflesso, senza però specificare la portata giuridica di tale giudicato riflesso, una volta esclusa l’applicabilità dell’art.2909 c.c. Nella sostanza, il giudicato viene fatto valere dalla ricorrente a soli fini probatori, ovvero per corroborare, mediante l’accertamento dei fatti compiuti nella sentenza passata in giudicato, i propri argomenti circa la non sussistenza dei requisiti della subordinazione per i citati lavoratori. In questo modo però, il motivo risulta di nuovo inammissibile poiché, ricadendo nell’omesso esame di fatti, ovvero quelli acclarati dalla sentenza passata in giudicato, risulta ascrivibile all’art.360, co.1, n.5 c.p.c., e subisce l’inammissibilità dovuta alla presenza di doppia pronuncia conforme. Inoltre, ancora una volta, i motivi non spiegano specificamente la decisività dei fatti asseritamente propalati nelle dichiarazioni dei lavoratori prese a base d