CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 19283/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza del 30 gennaio 2025 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, co. 1, e co. 1 bis d.P.R. n. 309/1990 per avere, in concorso con altri, in distinte occasioni, ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina e detenuto a fini di spaccio gr. 76,61 di hashish, 29,03 di cocaina e 36,20 di eroina nonché gr. 72,20 di hashish. Rilevato che il motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla congruità della pena, come determinata dalle parti e recepita dal decidente è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. Pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Né si prospettano profili di illegalità della pena. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] ra est. ;IPA La