CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36108/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 13 febbraio 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia aggravata ascrittogli e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato in quanto, come afferma la consolidata giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza (Sez. 5, n. 7859 del 02/11/2017, dep. 19/02/2018, Serafini, Rv. 272278; Sez. 5, n. 307 del 18/11/2020, dep. 07/01/2021, D'Amore, Rv. 280146); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso