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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 12883/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Rv. 271615-01, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività, il condannato deve attivarsi, anche in mancanza di convocazione da parte dell'ente competente, per dar corso all'attività non retribuita, nella consapevolezza che essa deve essere prestata entro un dato termine a pena di revoca del beneficio ottenuto); Atteso che la presentazione di memoria difensiva, da parte del difensore del ricorrente, non è idonea a far modificare le superiori valutazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 58060 del 20/10/2017, Rv. 271615-01, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività, il condannato deve attivarsi, anche in mancanza di convocazione da parte dell'ente competente, per dar corso all'attività non retribuita, nella consapevolezza che essa deve essere prestata entro un dato termine a pena di revoca del beneficio ottenuto); Atteso che la presentazione di memoria difensiva, da parte del difensore del ricorrente, non è idonea a far modificare le superiori valutazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 12883/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris