CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2025
Cassazione n. 03024/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1461/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale in atti. -RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE n. 1227/2022 , depositata il 28/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, sottoscritt a personalmente dagli interessati ed accettata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. non deve provvedersi sulle spese, data l’intervenuta accettazione delcontroricorrente. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Ca