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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17207/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 5.7.2018 dal Tribunale di Palermo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata responsabile dei reati previsti dagli artt. 81, 110, 624-bis e 625, n.8-ter cod.pen., per essersi (in concorso con persona rimasta ignota) impossessata di una borsa di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] contenente la somma di € 800,00 oltre ad effetti personali nonché dall'art.367 e 61, n.2, cod.pen., per avere falsamente denunciato la scomparsa di una vettura utilizzata per commettere l'altro delitto contestato; e quindi condannata, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni uno di reclusione ed € 300,00 di multa, così determinata previa applicazione della diminuente determinata dalla scelta del rito abbreviato, con concessione del beneficio della sospensione condizionale.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputata/ formulando tre motivi di impugnazione, il cui contenuto viene qui riassunto ai sensi dell'art.173, disp.att., cod.proc.pen.: - con il primo motivo di impugnazione ha dedotto violazione di legge e & vizio della motivazione in relazione all'art. 546 cod.proc.pen.; ha argomentato che la sentenza della Corte d'appello non sarebbe stata rispondente ai criteri dettati dal suddetto articolo, conformandosi alla sola ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e senza fornire adeguata risposta alle censure spiegate con il pregresso atto di impugnazione. - con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto il vizio di violazione di legge derivante dalla errata qualificazione del reato contestato al capo a) dell'imputazione; ha argomentato che sussisteva una contraddizione tra i diversi contributi dichiarativi della persona offesa e che non poteva non farsi riferimento a quello contenuto nell'originaria querela, in cui era stata descritta una condotta qualificabile come furto semplice anziché furto con strappo; - con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto l'errata qualificazione giuridica del fatto contestato al capo a) in relazione all'aggravante prevista dall'art.625, n.8-ter, cod.pen., argomentando come il furto fosse avvenuto in prossimità dell'abitazione della persona offesa e non nella prossimità dell'ufficio postale, unica ipotesi in cui avrebbe potuto ravvisarsi l'aggravante medesima.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è integralmente inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso, attinente a una dedotta carenza grafica della motivazione per non avere la stessa compiutamente esaminato le censure spiegate - specificamente - nel primo e nel quarto motivo di appello, è manifestamente infondato.

Sul punto, deve precisarsi in linea generale che - con specifico riferimento alla c.d. doppia conforme - la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez.3, 16/7/2013, n.44418, Argentieri, RV. 257595; Sez.2, 12/6/2019, n.37295, E., RV. 277218).

Nel caso di specie, quindi, non può ravvisarsi alcuna carenza grafica della motivazione della sentenza di appello; la quale, in ogni caso, ha ampiamente e congruamente esposto le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni poste alla base del primo e del quarto motivo di gravame e inerenti alla complessiva valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e alla configurabilità del reato contestato al capo b).

3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la valutazione della Corte d'appello in punto di qualificazione del reato contestato al capo a), deve pure ritenersi inammissibile.

L'esposizione della doglianza, difatti, appare del tutto ripetitiva di argomentazioni già ampiamente esaminate dal giudice di secondo grado, il quale ha rilevato come le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di originaria querela e nelle successive sommarie informazioni - al di là di alcune precisazioni in ordine alla descrizione dei contorni dell'azione criminosa - non potessero considerarsi reciprocamente contraddittorie e come comunque le dichiarazioni medesime fossero, sin dalla querela, del tutto univoche in ordine alla qualificazione della condotta sotto la specie del furto con strappo.

Ne consegue che il motivo di ricorso ha del tutto omesso di confrontarsi criticamente con la pronuncia del giudice d'appello( limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione e in tale modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità espressamente sanzionato dall'art.581 cod.proc.pen. (Sez.3, 18/7/2014, n.44882, Cariolo, RV. 260608; Sez.2, 22/3/2019, n.27816, Rovinelli, RV. 276970, tra le altre).

4. Il terzo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione di legge in punto di ravvisabilità dell'aggravante speciale prevista dall'art.625, comma 1, n.8-ter, cod.pen., è pure inammissibile.

Anche in tale caso, il motivo omette di confrontarsi criticamente con la congrua motivazione della Corte d'appello; la quale ha rilevato che la suddetta aggravante era da ritenersi perfezionata per effetto della contiguità e continuità cronologica tra la fruizione del servizio di pagamento operato presso l'ufficio postale e la consumazione del reato, avvenuto dopo che l'imputata aveva seguito la vittima, prima all'interno dell'ufficio postale stesso e poi alla guida del mezzo e sino a quando la persona offesa aveva posteggiato il veicolo davanti alla propria abitazione.

Rilevando, sul punto, che l'interpretazione operata dalla Corte territoriale appare del tutto conforme alla lettera della disposizione contenuta nel richiamato art. 625, comma 1, 8-ter), cod.pen., in base alla quale l'aggravante prevista in caso di fatto commesso in danno di chi abbia "appena" fruito di un servizio adibito al prelievo di denaro, è configurabile anche nel caso in cui, pur non essendovi immediatezza temporale o contiguità spaziale, sia configurabile un nesso di occasionalità necessaria tra l'azione predatoria e la ricezione di una somma di denaro (Sez.5, 20/10/2022, n.4336/2023, [OSCURATO:PERSONA], RV. 283962, relativa a fattispecie in cui l'aggravante è stata riconosciuta in relazione alla condotta di tre soggetti che avevano pedinato brevemente la persona offesa dopo che la stessa aveva prelevato denaro da uno sportello "bancomat", l'avevano poi avvicinata con un pretesto e le avevano sfilato, con destrezza, dalla tasca del cappotto le banconote appena ritirate).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 5.7.2018 dal Tribunale di Palermo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata responsabile dei reati previsti dagli artt. 81, 110, 624-bis e 625, n.8-ter cod.pen., per essersi (in concorso con persona rimasta ignota) impossessata di una borsa di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] contenente la somma di € 800,00 oltre ad effetti personali nonché dall'art.367 e 61, n.2, cod.pen., per avere falsamente denunciato la scomparsa di una vettura utilizzata per commettere l'altro delitto contestato; e quindi condannata, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni uno di reclusione ed € 300,00 di multa, così determinata previa applicazione della diminuente determinata dalla scelta del rito abbreviato, con concessione del beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputata/ formulando tre motivi di impugnazione, il cui contenuto viene qui riassunto ai sensi dell'art.173, disp.att., cod.proc.pen.: - con il primo motivo di impugnazione ha dedotto violazione di legge e & vizio della motivazione in relazione all'art. 546 cod.proc.pen.; ha argomentato che la sentenza della Corte d'appello non sarebbe stata rispondente ai criteri dettati dal suddetto articolo, conformandosi alla sola ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e senza fornire adeguata risposta alle censure spiegate con il pregresso atto di impugnazione. - con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto il vizio di violazione di legge derivante dalla errata qualificazione del reato contestato al capo a) dell'imputazione; ha argomentato che sussisteva una contraddizione tra i diversi contributi dichiarativi della persona offesa e che non poteva non farsi riferimento a quello contenuto nell'originaria querela, in cui era stata descritta una condotta qualificabile come furto semplice anziché furto con strappo; - con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto l'errata qualificazione giuridica del fatto contestato al capo a) in relazione all'aggravante prevista dall'art.625, n.8-ter, cod.pen., argomentando come il furto fosse avvenuto in prossimità dell'abitazione della persona offesa e non nella prossimità dell'ufficio postale, unica ipotesi in cui avrebbe potuto ravvisarsi l'aggravante medesima. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è integralmente inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso, attinente a una dedotta carenza grafica della motivazione per non avere la stessa compiutamente esaminato le censure spiegate - specificamente - nel primo e nel quarto motivo di appello, è manifestamente infondato. Sul punto, deve precisarsi in linea generale che - con specifico riferimento alla c.d. doppia conforme - la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez.3, 16/7/2013, n.44418, Argentieri, RV. 257595; Sez.2, 12/6/2019, n.37295, E., RV. 277218). Nel caso di specie, quindi, non può ravvisarsi alcuna carenza grafica della motivazione della sentenza di appello; la quale, in ogni caso, ha ampiamente e congruamente esposto le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni poste alla base del primo e del quarto motivo di gravame e inerenti alla complessiva valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e alla configurabilità del reato contestato al capo b). 3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la valutazione della Corte d'appello in punto di qualificazione del reato contestato al capo a), deve pure ritenersi inammissibile. L'esposizione della doglianza, difatti, appare del tutto ripetitiva di argomentazioni già ampiamente esaminate dal giudice di secondo grado, il quale ha rilevato come le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di originaria querela e nelle successive sommarie informazioni - al di là di alcune precisazioni in ordine alla descrizione dei contorni dell'azione criminosa - non potessero considerarsi reciprocamente contraddittorie e come comunque le dichiarazioni medesime fossero, sin dalla querela, del tutto univoche in ordine alla qualificazione della condotta sotto la specie del furto con strappo. Ne consegue che il motivo di ricorso ha del tutto omesso di confrontarsi criticamente con la pronuncia del giudice d'appello( limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione e in tale modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità espressamente sanzionato dall'art.581 cod.proc.pen. (Sez.3, 18/7/2014, n.44882, Cariolo, RV. 260608; Sez.2, 22/3/2019, n.27816, Rovinelli, RV. 276970, tra le altre). 4. Il terzo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione di legge in punto di ravvisabilità dell'aggravante speciale prevista dall'art.625, comma 1, n.8-ter, cod.pen., è pure inammissibile. Anche in tale caso, il motivo omette di confrontarsi criticamente con la congrua motivazione della Corte d'appello; la quale ha rilevato che la suddetta aggravante era da ritenersi perfezionata per effetto della contiguità e continuità cronologica tra la fruizione del servizio di pagamento operato presso l'ufficio postale e la consumazione del reato, avvenuto dopo che l'imputata aveva seguito la vittima, prima all'interno dell'ufficio postale stesso e poi alla guida del mezzo e sino a quando la persona offesa aveva posteggiato il veicolo davanti alla propria abitazione. Rilevando, sul punto, che l'interpretazione operata dalla Corte territoriale appare del tutto conforme alla lettera della disposizione contenuta nel richiamato art. 625, comma 1, 8-ter), cod.pen., in base alla quale l'aggravante prevista in caso di fatto commesso in danno di chi abbia "appena" fruito di un servizio adibito al prelievo di denaro, è configurabile anche nel caso in cui, pur non essendovi immediatezza temporale o contiguità spaziale, sia configurabile un nesso di occasionalità necessaria tra l'azione predatoria e la ricezione di una somma di denaro (Sez.5, 20/10/2022, n.4336/2023, [OSCURATO:PERSONA], RV. 283962, relativa a fattispecie in cui l'aggravante è stata riconosciuta in relazione alla condotta di tre soggetti che avevano pedinato brevemente la persona offesa dopo che la stessa aveva prelevato denaro da uno sportello "bancomat", l'avevano poi avvicinata con un pretesto e le avevano sfilato, con destrezza, dalla tasca del cappotto le banconote appena ritirate). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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