CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 07453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, avendo la Corte di merito individuato plurimi profili che univocamente convergono nel ritenere provata la detenzione a fini di spaccio, quali: il dato ponderale dello stupefacente, pari a 37 gr., le modalità di custodia della sostanza, in parte occultata nella federa del cuscino e in parte riposta nel cassetto di una stampante, il frazionamento in due distinti involucri, il rinvenimento della somma di 1.040 euro in banconote di vario taglio, esorbitante dalla capacità economica dell'imputato, il quale ha dichiarato di essere disoccupato e di ricevere mensilmente 200 euro dal padre; rilevato che il secondo motivo, con il quale censura la violazione di legge in relazione all'eccessività della pena e la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, è altresì inammissibile poiché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale non illogicamente escluso le attenuanti e confermato la misura della pena, inflitta in prossimità del minimo edittale, sulla base del comportamento tenuto dall'imputato, il quale ha impedito l'ingresso dei militari della Guardia di Finanza nella propria abitazione servendosi dei suoi cani fino all'arrivo del difensore, elemento evidentemente ritenuto ostativo a una mitigazione della pena; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il