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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06418/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3530-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2583/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2583/2021, che ha rigettato sia il gravame principale di [OSCURATO:SOCIETA]., sia quello incidentale della ricorrente, confermando la sentenza di prime cure con cui era stato accertato l’inadempimento reciproco delle parti al contratto preliminare di compravendita di un immobile e disposta la riduzione del prezzo (il corrispettivo era pari alla moltiplicazione del prezzo unitario, euro 1.400 al mq., per la superficie prevista nel contratto preliminare, a prescindere dall’entità della superficie poi effettivamente realizzata). [OSCURATO:SOCIETA] si era impegnata ad acquistare da [OSCURATO:SOCIETA] una porzione di immobile da realizzarsi; una volta ultimata la costruzione sorse tra le parti la questione circa il corrispettivo da versare al rogito e [OSCURATO:SOCIETA] invitò [OSCURATO:SOCIETA] a stipulare il rogito per il corrispettivo di euro 341.805 e [OSCURATO:SOCIETA] non si presentò davanti al notaio e comunicò invece la propria disponibilità a corrispondere euro 244.818; [OSCURATO:SOCIETA] allora comunicò il proprio recesso dal contratto, trattenendo la caparra; il promissario acquirente adì quindi il Tribunale di Piacenza al fine di ottenere sentenza ex art. 2932 c.c., offrendo il pagamento di euro 244.818 e chiedendo di dichiarare l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA], l’illegittimità del suo recesso e della ritenzione della caparra; il promittente venditore si costituì e, in via riconvenzionale, chiese di accertare l’inadempimento di controparte e la legittimità del proprio recesso, con conseguente diritto a trattenere la caparra.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso denuncia “violazione e mancata/falsa applicazione dell’art. 1537 c.c. in relazione alla vendita a misura conclusa tra le parti e alla valutazione dei criteri di diritto applicabili per la determinazione del prezzo finale”.

Il ricorso è manifestamente fondato.

La Corte d’appello ha da un lato qualificato la vendita quale vendita a misura (v. p. 8 della sentenza impugnata) e dall’altro lato ha ritenuto privo di rilievo per la determinazione del prezzo la circostanza che, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, la superficie effettivamente realizzata sia risultata superiore a quella indicata nel contratto preliminare.

In tal modo la Corte d’appello ha disapplicato il disposto di cui all’art.1537, comma 2 c.c., per il quale se la misura effettiva dell’immobile risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo.

2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3530-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2583/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2583/2021, che ha rigettato sia il gravame principale di [OSCURATO:SOCIETA]., sia quello incidentale della ricorrente, confermando la sentenza di prime cure con cui era stato accertato l’inadempimento reciproco delle parti al contratto preliminare di compravendita di un immobile e disposta la riduzione del prezzo (il corrispettivo era pari alla moltiplicazione del prezzo unitario, euro 1.400 al mq., per la superficie prevista nel contratto preliminare, a prescindere dall’entità della superficie poi effettivamente realizzata). [OSCURATO:SOCIETA] si era impegnata ad acquistare da [OSCURATO:SOCIETA] una porzione di immobile da realizzarsi; una volta ultimata la costruzione sorse tra le parti la questione circa il corrispettivo da versare al rogito e [OSCURATO:SOCIETA] invitò [OSCURATO:SOCIETA] a stipulare il rogito per il corrispettivo di euro 341.805 e [OSCURATO:SOCIETA] non si presentò davanti al notaio e comunicò invece la propria disponibilità a corrispondere euro 244.818; [OSCURATO:SOCIETA] allora comunicò il proprio recesso dal contratto, trattenendo la caparra; il promissario acquirente adì quindi il Tribunale di Piacenza al fine di ottenere sentenza ex art. 2932 c.c., offrendo il pagamento di euro 244.818 e chiedendo di dichiarare l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA], l’illegittimità del suo recesso e della ritenzione della caparra; il promittente venditore si costituì e, in via riconvenzionale, chiese di accertare l’inadempimento di controparte e la legittimità del proprio recesso, con conseguente diritto a trattenere la caparra. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso denuncia “violazione e mancata/falsa applicazione dell’art. 1537 c.c. in relazione alla vendita a misura conclusa tra le parti e alla valutazione dei criteri di diritto applicabili per la determinazione del prezzo finale”. Il ricorso è manifestamente fondato. La Corte d’appello ha da un lato qualificato la vendita quale vendita a misura (v. p. 8 della sentenza impugnata) e dall’altro lato ha ritenuto privo di rilievo per la determinazione del prezzo la circostanza che, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, la superficie effettivamente realizzata sia risultata superiore a quella indicata nel contratto preliminare. In tal modo la Corte d’appello ha disapplicato il disposto di cui all’art.1537, comma 2 c.c., per il quale se la misura effettiva dell’immobile risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo. 2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, n
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