CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 1992
Cassazione n. 40636/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03STNKR) nato il 05/12/1992 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/