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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 20881/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35978/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Alghero, via [OSCURATO:PERSONA]Aquino, n. 47, è elettivamente domiciliato; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, piazza di Spagna n. 35.

È elettivamente domiciliata; –controricorrente– [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 2801/2018 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 2/5/2018.

Oggetto: Pagamento somme –Competenza territoriale – Rateizzazione –Termine di prescrizione –Pagamento a creditore apparente.

Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 24 maggio 2023, tenutasi con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137/20, conv., con mod., dalla l. n. 176/20; lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come si legge nella sentenza impugnata, con contratto di compravendita del 28 giugno 1995 intercorso tra i coniugi Carusone-Izzo e i coniugi Madarese-Caruso, avente ad oggetto l’appartamento sito in Anzio, Corso Italia, n. 3, facente parte del fabbricato denominato lotto 22, fu pattuito che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intervenuta nel rogito, anticipasse parte del prezzo di vendita e che gli acquirenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a fronte di detto anticipo, si accollassero, oltre alle rate scadute fino al giugno 1994, anche la quota del mutuofondiario, al momento indiviso tra i vari appartamenti dello stabile, salvo conguaglio da restituire alla società una volta che il mutuo fosse stato frazionato.

Intervenutoin data 20 giugno 1996 il predetto frazionamento ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]. , già B anco di [OSCURATO:PERSONA], e l’assegnazione, all'i mmobile acquistato dai coniugi Madarese - Caruso, della quota individuale e frazionata di € 29.750,50 , la società Ellepielle chiese e ottenne dal Tribunale ordinario di Roma, in data 6 agosto 2004, un decreto ingiuntivo col quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono condannati al pagamento della somma di denaro dovuta a titolo di restituzione della differenza tra la quota di mutuo accollata con il predetto rogito di lire 70.000.000 (pari a euro 36.151,98) e la quota frazionata di lire 57.605.000, oltre alle rate scadute fino a giugno 1994.

Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2004, i coniugi Madarese proposero opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e proponendo, in v ia riconvenzionale, domanda di restituzione di so mme ulteriori corrisposte alla società.

Con sentenzan. 11154/2011 del 24 maggio 2011, il T ribunale di Roma accolse l'opposizione e condannò la società opposta a restituire la somma di € 63.589,55,oltre interessi dal pagamento al soddisfo.

Con atto di citazione notificato il 30 giugno 2011, la società [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . propose appello , incardinando un giudizio nel quale si costituirono autonomamente [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del gravame, e [OSCURATO:PERSONA], proponendo specifici motivi di opposizione, tra cui l’eccezione di incompetenza territorialee di prescrizione di parte del credito.

La Corte d'appello di Roma accolse l'appello con sentenza n. 2801/2018, pubblicata il 2 maggio 2018, con la qual e rigett ò l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto che dichiarò esecutivo , rigett ò la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condann ò i predetti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

2. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è difesa con controricorso, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la falsa applicazione delle norme sulla competenza e, segnatamente, degli artt. 20, cod. proc. civ., e 1182, terzo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2), cod. proc. civ. , per avere la Corte d’Appello confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto applicabile, ai fini dell’individuazione del giudice competente, l’art. 10 cod. proc. civ., in ragione sia della portata generale della regola secondo cui la competenza per valore si determina in base alla domanda, sia della determinatezza e liquidità dell’obbligazione restitutoria esercitata, nella specie, col ricorso monitorio, siccome costituita dalla differenza tra la quota di mutuo e la somma anticipata dalla società, con conseguente competenza del Tribunale del luogo in cui aveva sede la società.

Ad avviso del ricorrente, invece, i giudici non avevano considerato né che vi fosse contestazione sul rapporto fondante la pretesa, né che la somma richiesta non fosse determinata, né determinabile, ma richiedesse a tali fini un calcolo complesso, essendo il conguaglio correlato al frazionamento di un mutuo, originariamente unitario, in tre distinti mutui (alcuni peraltro a tasso fisso, benché quello originario fosse a tasso variabile), e che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione non già il terzo comma dell’art. 1182, cod. civ., implicante la sussistenza di un importo determinato, bensì il quarto comma della medesima disposizione, secondo cui il pagamento di una somma non compiutamente determinata nel titolo deve avvenire al domicilio del debitore al tempo della scadenza.

Pertanto, avrebbe dovuto essere competente il giudice del luogo di domicilio del debitore, ossia il Tribunale di Tivoli, o, in subordine, il giudice del luogo di stipula del contratto, ossia quello di Latina, o, in ulteriore subordine, il giudice del luogo in cui era ubicato l’immobile compravenduto, ossia il Tribunale di Velletri. 1.2 Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, in ragione della mancata applicazione dei criteri della sinteticità e specificità nella redazione dello stesso.

Infatti, il mancato rispetto del dovere di chiarezza esinteticità espositiva degli at ti processuali, pur esprimendo un principio generale del diritto processuale, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione delricorso, come suggerito dalla controricorrente, non essendo tale violazione normativamente sanzionata, ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite - q ueste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (in tal senso, Cass., Sez. 5, 21/03/2019, n. 8009), dovendo ilricorso per cassazione essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri disinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. 3, 14/3/2022, n. 8117).

Quest’ultimo principio trova, tuttavia, concreta applicazione nell’esame delle singole censure, non potendo la sua violazione per una sola di esse attingere automaticamente l’intero ricorso, ancorché lungo e articolato.

Venendo al merito, il primo motivo è infondato.

Come detto in espositiva, il credito vantato e azionato dalla società [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto il conguaglio costituito dalla differenza tra quanto erogato in sede di rogito e quanto risultante dal frazionamento del mutuo e, dunque, una somma se non determinata, quantomeno determinabile sulla base di parametri certi.

Orbene, sul punto trovano applicazione i principi, pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., sono - agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali, e secondo cui ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., Sez.

U, 13/9/2016, n. 17989; Cass., Sez. 6-3, 20/3/2019, n. 7722) e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all’an e al quantum (Cass., Sez. 2, 9/12/2021, n. 39028).

Pertanto, il forum destinatae solutionis, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182, terzo comma, cod. civ., va applicato in tutte le cause aventi ad oggetto unasomma di denaro qualora l'attore abbia richiesto ilpagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione dellacompetenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass., Sez. 2, 12/12/2019, n. 32692; Cass., Sez. 6-3, 17/5/2011, n. 10837).

Considerato, dunque, che, nel caso di specie, la società aveva chiesto il pagamento di una somma di denaro determinata, il cui calcolo era dato dai parametri certi indicati dal titolo negoziale, deve ritenersi che la Corte d’Appello, allorché, partendo dalla portata generale della regola contenuta nell’art. 10 cod. proc. civ., ha affermato che il ricorso monitorio avesse ad oggetto una somma liquida, in quanto costituita dalla differenza tra la quota di mutuo e la somma anticipata dalla società, senza che potesse influire la fondatezza o meno della domanda, abbia deciso in conformità ai principi sopra espressi.

Ne consegue l’infondatezza della censura. 2.1 Col secondo motivo,si lamenta la violazione dell’art. 2948 cod. civ. sulla prescrizione del credito, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello ritenuto che la rateizzazione in più versamenti dell’unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determinasse il frazionamento in tanti rapporti obbligatori, neanche con riguardo agli interessi previsti dal piano di ammortamento, siccome costituenti corrispettivo del finanziamento, e a quelli moratori, siccome privi di cadenza periodica imperativa, così escludendo l’applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., che invece era applicabile alla specie.

Ad avviso del ricorrente, invece, le rate del mutuo scadute e gli interessi legali richiesti a titolo di conguaglio conseguente a frazionamento, in virtù del quale la società aveva avanzato una pretesa come se gli opponenti avessero contratto tre distinti mutui sui quali erano stati fatti decorrere interessi in percentuale e di natura diversa, erano soggetti a prescrizione quinquennale ed erano perciò estinti, essendo la vendita intervenuta nel 1995, il frazionamento nel 1996 e la richiesta restitutoria nel 2004. 2.2 La seconda censura è infondata.

Come più volte affermato da questa Corte, nel contratto dimutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che laprescrizione del diritto al rimborso della sommamutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass., Sez. 3, 30/8/2011, n. 17798), e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi laprescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cass., Sez. 3, 10/2/2023, n. 4232).

Ciò significa che le deduzioni contenute nel ricorso in merito all’applicabilità della prescrizione breve per gli interessi non trova alcun riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, oltre a non tener conto del fatto che il credito da conguaglio azionato dalla società non era stato in alcun modo rateizzato, come correttamente affermato dai giudici di merito nella sentenza.

Ciò comporta l’infondatezza del motivo.

3. Col terzo motivo, il ricorrentelamenta la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto indimostrato l’avvenuto pagamento della somma chiesta a conguaglio dalla società, sostenendo che non fosse rimasta provata la legittimazione a ricevere di [OSCURATO:PERSONA], quale creditore apparente ex art.1189 cod. civ., sia in quanto il verbale di udienza contenente la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], da cui il giudice di primo grado aveva tratto la prova sul punto, prodotto in copia e non in originale, era privo della parte iniziale della verbalizzazione, sia in quanto le dichiarazioni da questi rese erano generiche, sia in quanto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto nell’atto in rappresentanza dei venditori e non della società.

Il ricorrente ha, in merito, affermato che il fascicolo di primo grado, completo di tutte le sue parti e dei verbali originali, era stato chiesto il 13 gennaio 2012 e acquisito dal collegio, sia pure disordinato e spaginato, prima che si tenessero le udienze, che la mancanza di parte del verbale di audizione del teste Pau era emersa solo dalla sentenza, senza che prima di allora ne venisse rilevata l’incompletezza o ne venisse chiesta la ricostruzione, che il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa in lettura onde ottenere la parte mancante del verbale, stante l’importanza della stessa, avendo il teste affermato di avere consegnato assegni al [OSCURATO:PERSONA] che agiva in nome e per conto della società anche nel far visionare gli appartamenti e nel curare i preliminari, e che la stessa affermazione circa l’assenza della prima pagina del verbale destava perplessità, posto che soltanto in essa erano contenute le generalità del teste citato in sentenza.

Inoltre, i giudici d’appello avevano omesso di considerare la copiosa documentazione prodotta in primo grado, elencata nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ. e citata nella sentenza emessa al suo esito a comprova dei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e la società e, dunque, dell’intervenuto pagamento (la visura attestante la proprietà in capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] della società, svariati rogiti attestanti la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della società, la proposta di acquisto sottoscritta sia da [OSCURATO:PERSONA], sia da [OSCURATO:PERSONA], matrici assegni controfirmati dal [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto della società, per il saldo e conguaglio del mutuo), lasciandosi fuorviare dalla produzione in copia del verbale del teste Pau e dallo stato del fascicolo che solo la cancelleria avrebbe avuto l’onere di ordinare.

4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 1189 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello ritenuto non provata l’apparenza della condizione legittimante il [OSCURATO:PERSONA] a ricevere pagamenti per conto della società e il rapporto di occasionalità necessaria tra le incombenze dell’accipiens e il comportamento di buona fede del solvens, senza considerare che l’art. 1189 cod. civ. postula, al fine di consentire l’effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente, non solo la buona fede del pagatore, ma anche la presenza di elementi in grado di trarlo in inganno.

In proposito, i giudici d’appello non avevano considerato non soltanto che il ricorrente avesse pagato il mutuo e le somme dell’accollo alla banca, come comprovato dalla documentazione prodotta, ma neppure che gli assegni da lui versati, per un valore di lire 96.200.000, fossero sottoscritti dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] con timbro della società, aspetti questi che, in uno con il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si presentassero, nei rapporti con i clienti (ivi compreso il teste Pau e la madre), come procuratori speciali della società (assegni sottoscritti, proposta di acquisto sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assegni ritirati al Pau dal [OSCURATO:PERSONA], atto di vendita nel quale [OSCURATO:PERSONA] risultava procuratore speciale della società, atto di rettifica del 12/10/1994 nel quale [OSCURATO:PERSONA] risulta procuratore speciale), costituissero indizi di buona fede e di affidamento.

5. Il terzo e quarto motivo, da trattare unitariamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

Come sostenuto da questa Corte, in tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1188 cod. civ., indicando in modo preciso i soggetti legittimati a ricevere l'adempimento, e cioè in primo luogo il creditore o un suo rappresentante, ovvero l'adiectus solutionis causa, vale a dire la persona indicata dallo stesso creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice, comporta che il pagamento fatto a persona non legittimata è inefficace nei confronti del creditore, tranne che quest'ultimo non lo ratifichi o non ne approfitti, con la conseguenza che il debitore rimane obbligato ad eseguire la prestazione anche in via giudiziaria (Cass., Sez. 3, 3/9/2005, n. 17742).

A tale regola fa eccezione il correttivo contenuto nell’art.1189 cod. civ., il quale riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, applicandosi, per identità di ratio , sia all’ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens, facendo sorgere in quest’ultimo una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell’accipiens (vedi Cass., Sez. 2, 25/1/2018, n. 1869).

In tal caso, il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede,ai sensi dell'art. 1189 cod. civ., ma a condizione che il debitore, che invochiil principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (Cass., Sez. 3, 4/6/ 2013, n. 14028; Cass., Sez. 1, 19/4/2018, n. 9758).

Costituiscono, dunque, condizioni dell’efficacia estintiva del pagamento eseguito in favore del creditore apparente o del rappresentante apparente del creditore il fatto che l’apparenza sia giustificata da circostanze univoche e concludenti, ovvero da atti giuridici compiuti dall'accipiens e ripetutamente consentiti - dagli organi sociali, in caso di persona giuridica - sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell’ accipiens di ricevere ilpagamento, incombendo sul creditore l'onere di provare che il debitore non ignorava la reale situazione ovvero che l'affidamento di questi era determinato da colpa e, nel caso in cui controdeduca che ilpagamento effettuato al terzo apparentemente legittimato a riceverlo è da imputare ad un diverso rapporto, provare l'esistenza di quest'ultimo (Cass., 3, 30/10/2008, n. 26052).

La disposizione è, in sostanza, espressione del principio dell’apparenza del diritto, il quale trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, senza che le conclusioni cui perviene siano censurabili in sede di legittimità se non in caso di loro illogicità e contraddittorietà (Cass., Sez. 1, 5/4/2016, n. 6563).

Orbene, nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto che non fossero rimasti provati né l’apparenza della legittimazione del ricevente in base a circostanze univoche, né il rapporto di occasionalità necessaria tra incombenze dell’accipiens e del comportamento di buona fede del solvens, sostenendo che la prova della riferibilità alla società dei pagamenti eseguiti a mano di [OSCURATO:PERSONA] e del sig. [OSCURATO:PERSONA], che agivano in nome e per conto della società, fosse rinvenibile nelle «dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e nella produzione documentale degli opponenti nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ. non meglio specificata», che il verbale di udienza della deposizione del teste fosse allegato al fascicolo d’ufficio di primo grado solo in copia e fosse incompleto, in quanto mancante della parte iniziale della verbalizzazione, e che, comunque, la dichiarazione fosse generica in quanto priva di specificazioni su circostanze di tempo e di luogo, oltreché contraddetta dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse sì partecipato alla stipula dell’atto, ma in rappresentanza dei venditori e non della società.

In sostanza, la Corte d’Appello ha ritenuto le emergenze istruttorie acquisite non concludenti in ragione sia della genericità delle dichiarazioni rese dal teste Pau, sia dell’accertata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’atto quale rappresentante del venditore e non della società, sia della genericità delle deduzioni in ordine ai documenti prodotti con la memoria ex art. 184 cod. proc. civ., così dimostrando di avere operato un discernimento tra gli elementi probatori a sua disposizione e di averli ritenuti non decisivi nei termini voluti dall’appellato, restando le questioni afferenti all’incompletezza del verbale della deposizione del teste e alla sua produzione in copia mere argomentazioni avulse dalla ratio decidendi.

Ciò significa che i motivi, sotto l’apparente inquadramento della violazione di legge, sottendono l’intenzione della parte di ottenere una rivalutazione nel merito del compendio probatorio fornito, inammissibile in sede di legittimità.

6. Col quinto motivo, si lamenta la violazionedell’art. 633 cod. proc. civ., degli artt. 1388 cod. civ. e 1362 e ss. cod. civ. sui principi inerenti all'interpretazione contrattuale, degli artt. 1358 e 1359 cod. civ., l' o messa motivazione e la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello rigettato le domande dell’appellato di nullità del contratto e/o della clausola di responsabilità contrattuale in quanto prive di riscontro, senza accertare se la società avesse pagato il mutuo, le rate scadute e gli interessi alla banca, benché avesse chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, sostenendo che la [OSCURATO:SOCIETA] le avesse addebitato sia la porzione di mutuo non accollata, ma prevista nell’atto di acquisto, sia le rate scadute, sia gli interessi di mora, e che le relative somme le dovessero essere restituite.

Il ricorrente ha, sul punto, evidenziato sia la mancata dimostrazione di tali assunti, da parte della società, sia la nullità della clausola determinativa dell’accollo del mutuo, in quanto priva, per la sua genericità, degli elementi essenzialiper la corretta costituzione del contratto, posto che, in base ad essa, la società, che aveva asserito di anticipare la somma di 70 milioni e di ottenere, in cambio, l’accollo del mutuo da parte degli acquirenti, pretendeva che questo riguardasse un importo “approssimativamente” di 70 milioni, sicché nessun conguaglio poteva dirsi dovuto.

Inoltre, gli opponenti, transando con la Banca, avevano a questa pagato, nel 1998, la somma di lire 97 milioni, comprensiva di interessi moratori, in quanto la società era rimasta morosa dal 1993, sicché, essendolo già da tempo rispetto alla data di stipulazione del contratto del 1995, sarebbe stata questa a dover restituire loro la differenza tra i 70 milioni anticipati e i 97 milioni sborsati per saldare il mutuo moroso, salva compensazione con la contestata sua richiesta in caso di accoglimento dell’appello.

Infine, il ricorrente ha evidenziato che la condotta assunta posteriormente dalla società, non poteva che condurre, secondo le norme sulla interpretazione del negozio, a ritenere la pretesa al conguaglio rinunciata, essendo stato questo chiesto molti anni dopo il frazionamento del mutuo (del 1996), e che la stessa, al di là della validità della clausola, andava valutata come argomento di prova ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., siccome contraria al principio della buona fede ex art. 1366 cod. civ., avendo comportato una duplicazione del debito degli opponenti in violazione dell’art. 1176 cod. civ..

7. La censura è inammissibile per più ordini di motivi.

Innanzitutto, il vizio di violazione di legge, secondo quanto già affermato da questa Corte, deve essere dedotto non soltanto con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, dovendo il vizio essere dedotto mediante valutazione comparativa fra opposte soluzioni e l’indicazione delle ragioni per cui non si condividono quelle esposte nel provvedimento impugnato (Cass., sez. un., n. 25392/2019; Cass. n. 287/2016; Cass. n. 16760/2015; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2010), sicché è in ammissibile la denuncia di violazione e falsa applicazione di una serie di articoli, ove la stessa sia meramente enunciata nella rubrica del motivo, senza trovare sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo, in quanto espressa in violazione dell’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 26561/2017; Cass., Sez. 1, 10/5/2023, n. 12624).

L’inammissibilità deriva inoltre dalla assenza di chiarezza nella esposizione della censura che, rimasta oscura e lacunosa in merito ai fatti di causa in essa sottesi, non consente la intellegibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, in violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ. (in questi termini Cass., Sez.

U, 30/11/2021, n. 37552).

8. In conclusione, dichiarata l’infondatezza dei primi quattro motivi e l’inammissibilità del quinto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta ilricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35978/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Alghero, via [OSCURATO:PERSONA]Aquino, n. 47, è elettivamente domiciliato; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, piazza di Spagna n. 35. È elettivamente domiciliata; –controricorrente– [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 2801/2018 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 2/5/2018. Oggetto: Pagamento somme –Competenza territoriale – Rateizzazione –Termine di prescrizione –Pagamento a creditore apparente. Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 24 maggio 2023, tenutasi con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137/20, conv., con mod., dalla l. n. 176/20; lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come si legge nella sentenza impugnata, con contratto di compravendita del 28 giugno 1995 intercorso tra i coniugi Carusone-Izzo e i coniugi Madarese-Caruso, avente ad oggetto l’appartamento sito in Anzio, Corso Italia, n. 3, facente parte del fabbricato denominato lotto 22, fu pattuito che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intervenuta nel rogito, anticipasse parte del prezzo di vendita e che gli acquirenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a fronte di detto anticipo, si accollassero, oltre alle rate scadute fino al giugno 1994, anche la quota del mutuofondiario, al momento indiviso tra i vari appartamenti dello stabile, salvo conguaglio da restituire alla società una volta che il mutuo fosse stato frazionato. Intervenutoin data 20 giugno 1996 il predetto frazionamento ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]. , già B anco di [OSCURATO:PERSONA], e l’assegnazione, all'i mmobile acquistato dai coniugi Madarese - Caruso, della quota individuale e frazionata di € 29.750,50 , la società Ellepielle chiese e ottenne dal Tribunale ordinario di Roma, in data 6 agosto 2004, un decreto ingiuntivo col quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono condannati al pagamento della somma di denaro dovuta a titolo di restituzione della differenza tra la quota di mutuo accollata con il predetto rogito di lire 70.000.000 (pari a euro 36.151,98) e la quota frazionata di lire 57.605.000, oltre alle rate scadute fino a giugno 1994. Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2004, i coniugi Madarese proposero opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e proponendo, in v ia riconvenzionale, domanda di restituzione di so mme ulteriori corrisposte alla società. Con sentenzan. 11154/2011 del 24 maggio 2011, il T ribunale di Roma accolse l'opposizione e condannò la società opposta a restituire la somma di € 63.589,55,oltre interessi dal pagamento al soddisfo. Con atto di citazione notificato il 30 giugno 2011, la società [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . propose appello , incardinando un giudizio nel quale si costituirono autonomamente [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del gravame, e [OSCURATO:PERSONA], proponendo specifici motivi di opposizione, tra cui l’eccezione di incompetenza territorialee di prescrizione di parte del credito. La Corte d'appello di Roma accolse l'appello con sentenza n. 2801/2018, pubblicata il 2 maggio 2018, con la qual e rigett ò l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto che dichiarò esecutivo , rigett ò la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condann ò i predetti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. 2. Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è difesa con controricorso, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la falsa applicazione delle norme sulla competenza e, segnatamente, degli artt. 20, cod. proc. civ., e 1182, terzo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2), cod. proc. civ. , per avere la Corte d’Appello confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto applicabile, ai fini dell’individuazione del giudice competente, l’art. 10 cod. proc. civ., in ragione sia della portata generale della regola secondo cui la competenza per valore si determina in base alla domanda, sia della determinatezza e liquidità dell’obbligazione restitutoria esercitata, nella specie, col ricorso monitorio, siccome costituita dalla differenza tra la quota di mutuo e la somma anticipata dalla società, con conseguente competenza del Tribunale del luogo in cui aveva sede la società. Ad avviso del ricorrente, invece, i giudici non avevano considerato né che vi fosse contestazione sul rapporto fondante la pretesa, né che la somma richiesta non fosse determinata, né determinabile, ma richiedesse a tali fini un calcolo complesso, essendo il conguaglio correlato al frazionamento di un mutuo, originariamente unitario, in tre distinti mutui (alcuni peraltro a tasso fisso, benché quello originario fosse a tasso variabile), e che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione non già il terzo comma dell’art. 1182, cod. civ., implicante la sussistenza di un importo determinato, bensì il quarto comma della medesima disposizione, secondo cui il pagamento di una somma non compiutamente determinata nel titolo deve avvenire al domicilio del debitore al tempo della scadenza. Pertanto, avrebbe dovuto essere competente il giudice del luogo di domicilio del debitore, ossia il Tribunale di Tivoli, o, in subordine, il giudice del luogo di stipula del contratto, ossia quello di Latina, o, in ulteriore subordine, il giudice del luogo in cui era ubicato l’immobile compravenduto, ossia il Tribunale di Velletri. 1.2 Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, in ragione della mancata applicazione dei criteri della sinteticità e specificità nella redazione dello stesso. Infatti, il mancato rispetto del dovere di chiarezza esinteticità espositiva degli at ti processuali, pur esprimendo un principio generale del diritto processuale, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione delricorso, come suggerito dalla controricorrente, non essendo tale violazione normativamente sanzionata, ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite - q ueste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (in tal senso, Cass., Sez. 5, 21/03/2019, n. 8009), dovendo ilricorso per cassazione essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri disinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. 3, 14/3/2022, n. 8117). Quest’ultimo principio trova, tuttavia, concreta applicazione nell’esame delle singole censure, non potendo la sua violazione per una sola di esse attingere automaticamente l’intero ricorso, ancorché lungo e articolato. Venendo al merito, il primo motivo è infondato. Come detto in espositiva, il credito vantato e azionato dalla società [OSCURATO:PERSONA] aveva ad oggetto il conguaglio costituito dalla differenza tra quanto erogato in sede di rogito e quanto risultante dal frazionamento del mutuo e, dunque, una somma se non determinata, quantomeno determinabile sulla base di parametri certi. Orbene, sul punto trovano applicazione i principi, pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., sono - agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali, e secondo cui ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., Sez. U, 13/9/2016, n. 17989; Cass., Sez. 6-3, 20/3/2019, n. 7722) e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all’an e al quantum (Cass., Sez. 2, 9/12/2021, n. 39028). Pertanto, il forum destinatae solutionis, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182, terzo comma, cod. civ., va applicato in tutte le cause aventi ad oggetto unasomma di denaro qualora l'attore abbia richiesto ilpagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione dellacompetenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass., Sez. 2, 12/12/2019, n. 32692; Cass., Sez. 6-3, 17/5/2011, n. 10837). Considerato, dunque, che, nel caso di specie, la società aveva chiesto il pagamento di una somma di denaro determinata, il cui calcolo era dato dai parametri certi indicati dal titolo negoziale, deve ritenersi che la Corte d’Appello, allorché, partendo dalla portata generale della regola contenuta nell’art. 10 cod. proc. civ., ha affermato che il ricorso monitorio avesse ad oggetto una somma liquida, in quanto costituita dalla differenza tra la quota di mutuo e la somma anticipata dalla società, senza che potesse influire la fondatezza o meno della domanda, abbia deciso in conformità ai principi sopra espressi. Ne consegue l’infondatezza della censura. 2.1 Col secondo motivo,si lamenta la violazione dell’art. 2948 cod. civ. sulla prescrizione del credito, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello ritenuto che la rateizzazione in più versamenti dell’unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determinasse il frazionamento in tanti rapporti obbligatori, neanche con riguardo agli interessi previsti dal piano di ammortamento, siccome costituenti corrispettivo del finanziamento, e a quelli moratori, siccome privi di cadenza periodica imperativa, così escludendo l’applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., che invece era applicabile alla specie. Ad avviso del ricorrente, invece, le rate del mutuo scadute e gli interessi legali richiesti a titolo di conguaglio conseguente a frazionamento, in virtù del quale la società aveva avanzato una pretesa come se gli opponenti avessero contratto tre distinti mutui sui quali erano stati fatti decorrere interessi in percentuale e di natura diversa, erano soggetti a prescrizione quinquennale ed erano perciò estinti, essendo la vendita intervenuta nel 1995, il frazionamento nel 1996 e la richiesta restitutoria nel 2004. 2.2 La seconda censura è infondata. Come più volte affermato da questa Corte, nel contratto dimutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che laprescrizione del diritto al rimborso della sommamutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass., Sez. 3, 30/8/2011, n. 17798), e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi laprescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cass., Sez. 3, 10/2/2023, n. 4232). Ciò significa che le deduzioni contenute nel ricorso in merito all’applicabilità della prescrizione breve per gli interessi non trova alcun riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, oltre a non tener conto del fatto che il credito da conguaglio azionato dalla società non era stato in alcun modo rateizzato, come correttamente affermato dai giudici di merito nella sentenza. Ciò comporta l’infondatezza del motivo. 3. Col terzo motivo, il ricorrentelamenta la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto indimostrato l’avvenuto pagamento della somma chiesta a conguaglio dalla società, sostenendo che non fosse rimasta provata la legittimazione a ricevere di [OSCURATO:PERSONA], quale creditore apparente ex art.1189 cod. civ., sia in quanto il verbale di udienza contenente la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], da cui il giudice di primo grado aveva tratto la prova sul punto, prodotto in copia e non in originale, era privo della parte iniziale della verbalizzazione, sia in quanto le dichiarazioni da questi rese erano generiche, sia in quanto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto nell’atto in rappresentanza dei venditori e non della società. Il ricorrente ha, in merito, affermato che il fascicolo di primo grado, completo di tutte le sue parti e dei verbali originali, era stato chiesto il 13 gennaio 2012 e acquisito dal collegio, sia pure disordinato e spaginato, prima che si tenessero le udienze, che la mancanza di parte del verbale di audizione del teste Pau era emersa solo dalla sentenza, senza che prima di allora ne venisse rilevata l’incompletezza o ne venisse chiesta la ricostruzione, che il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa in lettura onde ottenere la parte mancante del verbale, stante l’importanza della stessa, avendo il teste affermato di avere consegnato assegni al [OSCURATO:PERSONA] che agiva in nome e per conto della società anche nel far visionare gli appartamenti e nel curare i preliminari, e che la stessa affermazione circa l’assenza della prima pagina del verbale destava perplessità, posto che soltanto in essa erano contenute le generalità del teste citato in sentenza. Inoltre, i giudici d’appello avevano omesso di considerare la copiosa documentazione prodotta in primo grado, elencata nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ. e citata nella sentenza emessa al suo esito a comprova dei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e la società e, dunque, dell’intervenuto pagamento (la visura attestante la proprietà in capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] della società, svariati rogiti attestanti la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della società, la proposta di acquisto sottoscritta sia da [OSCURATO:PERSONA], sia da [OSCURATO:PERSONA], matrici assegni controfirmati dal [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto della società, per il saldo e conguaglio del mutuo), lasciandosi fuorviare dalla produzione in copia del verbale del teste Pau e dallo stato del fascicolo che solo la cancelleria avrebbe avuto l’onere di ordinare. 4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 1189 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello ritenuto non provata l’apparenza della condizione legittimante il [OSCURATO:PERSONA] a ricevere pagamenti per conto della società e il rapporto di occasionalità necessaria tra le incombenze dell’accipiens e il comportamento di buona fede del solvens, senza considerare che l’art. 1189 cod. civ. postula, al fine di consentire l’effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente, non solo la buona fede del pagatore, ma anche la presenza di elementi in grado di trarlo in inganno. In proposito, i giudici d’appello non avevano considerato non soltanto che il ricorrente avesse pagato il mutuo e le somme dell’accollo alla banca, come comprovato dalla documentazione prodotta, ma neppure che gli assegni da lui versati, per un valore di lire 96.200.000, fossero sottoscritti dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] con timbro della società, aspetti questi che, in uno con il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si presentassero, nei rapporti con i clienti (ivi compreso il teste Pau e la madre), come procuratori speciali della società (assegni sottoscritti, proposta di acquisto sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assegni ritirati al Pau dal [OSCURATO:PERSONA], atto di vendita nel quale [OSCURATO:PERSONA] risultava procuratore speciale della società, atto di rettifica del 12/10/1994 nel quale [OSCURATO:PERSONA] risulta procuratore speciale), costituissero indizi di buona fede e di affidamento. 5. Il terzo e quarto motivo, da trattare unitariamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. Come sostenuto da questa Corte, in tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1188 cod. civ., indicando in modo preciso i soggetti legittimati a ricevere l'adempimento, e cioè in primo luogo il creditore o un suo rappresentante, ovvero l'adiectus solutionis causa, vale a dire la persona indicata dallo stesso creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice, comporta che il pagamento fatto a persona non legittimata è inefficace nei confronti del creditore, tranne che quest'ultimo non lo ratifichi o non ne approfitti, con la conseguenza che il debitore rimane obbligato ad eseguire la prestazione anche in via giudiziaria (Cass., Sez. 3, 3/9/2005, n. 17742). A tale regola fa eccezione il correttivo contenuto nell’art.1189 cod. civ., il quale riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, applicandosi, per identità di ratio , sia all’ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens, facendo sorgere in quest’ultimo una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell’accipiens (vedi Cass., Sez. 2, 25/1/2018, n. 1869). In tal caso, il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede,ai sensi dell'art. 1189 cod. civ., ma a condizione che il debitore, che invochiil principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (Cass., Sez. 3, 4/6/ 2013, n. 14028; Cass., Sez. 1, 19/4/2018, n. 9758). Costituiscono, dunque, condizioni dell’efficacia estintiva del pagamento eseguito in favore del creditore apparente o del rappresentante apparente del creditore il fatto che l’apparenza sia giustificata da circostanze univoche e concludenti, ovvero da atti giuridici compiuti dall'accipiens e ripetutamente consentiti - dagli organi sociali, in caso di persona giuridica - sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell’ accipiens di ricevere ilpagamento, incombendo sul creditore l'onere di provare che il debitore non ignorava la reale situazione ovvero che l'affidamento di questi era determinato da colpa e, nel caso in cui controdeduca che ilpagamento effettuato al terzo apparentemente legittimato a riceverlo è da imputare ad un diverso rapporto, provare l'esistenza di quest'ultimo (Cass., 3, 30/10/2008, n. 26052). La disposizione è, in sostanza, espressione del principio dell’apparenza del diritto, il quale trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, senza che le conclusioni cui perviene siano censurabili in sede di legittimità se non in caso di loro illogicità e contraddittorietà (Cass., Sez. 1, 5/4/2016, n. 6563). Orbene, nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto che non fossero rimasti provati né l’apparenza della legittimazione del ricevente in base a circostanze univoche, né il rapporto di occasionalità necessaria tra incombenze dell’accipiens e del comportamento di buona fede del solvens, sostenendo che la prova della riferibilità alla società dei pagamenti eseguiti a mano di [OSCURATO:PERSONA] e del sig. [OSCURATO:PERSONA], che agivano in nome e per conto della società, fosse rinvenibile nelle «dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e nella produzione documentale degli opponenti nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ. non meglio specificata», che il verbale di udienza della deposizione del teste fosse allegato al fascicolo d’ufficio di primo grado solo in copia e fosse incompleto, in quanto mancante della parte iniziale della verbalizzazione, e che, comunque, la dichiarazione fosse generica in quanto priva di specificazioni su circostanze di tempo e di luogo, oltreché contraddetta dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse sì partecipato alla stipula dell’atto, ma in rappresentanza dei venditori e non della società. In sostanza, la Corte d’Appello ha ritenuto le emergenze istruttorie acquisite non concludenti in ragione sia della genericità delle dichiarazioni rese dal teste Pau, sia dell’accertata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’atto quale rappresentante del venditore e non della società, sia della genericità delle deduzioni in ordine ai documenti prodotti con la memoria ex art. 184 cod. proc. civ., così dimostrando di avere operato un discernimento tra gli elementi probatori a sua disposizione e di averli ritenuti non decisivi nei termini voluti dall’appellato, restando le questioni afferenti all’incompletezza del verbale della deposizione del teste e alla sua produzione in copia mere argomentazioni avulse dalla ratio decidendi. Ciò significa che i motivi, sotto l’apparente inquadramento della violazione di legge, sottendono l’intenzione della parte di ottenere una rivalutazione nel merito del compendio probatorio fornito, inammissibile in sede di legittimità. 6. Col quinto motivo, si lamenta la violazionedell’art. 633 cod. proc. civ., degli artt. 1388 cod. civ. e 1362 e ss. cod. civ. sui principi inerenti all'interpretazione contrattuale, degli artt. 1358 e 1359 cod. civ., l' o messa motivazione e la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello rigettato le domande dell’appellato di nullità del contratto e/o della clausola di responsabilità contrattuale in quanto prive di riscontro, senza accertare se la società avesse pagato il mutuo, le rate scadute e gli interessi alla banca, benché avesse chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo, sostenendo che la [OSCURATO:SOCIETA] le avesse addebitato sia la porzione di mutuo non accollata, ma prevista nell’atto di acquisto, sia le rate scadute, sia gli interessi di mora, e che le relative somme le dovessero essere restituite. Il ricorrente ha, sul punto, evidenziato sia la mancata dimostrazione di tali assunti, da parte della società, sia la nullità della clausola determinativa dell’accollo del mutuo, in quanto priva, per la sua genericità, degli elementi essenzialiper la corretta costituzione del contratto, posto che, in base ad essa, la società, che aveva asserito di anticipare la somma di 70 milioni e di ottenere, in cambio, l’accollo del mutuo da parte degli acquirenti, pretendeva che questo riguardasse un importo “approssimativamente” di 70 milioni, sicché nessun conguaglio poteva dirsi dovuto. Inoltre, gli opponenti, transando con la Banca, avevano a questa pagato, nel 1998, la somma di lire 97 milioni, comprensiva di interessi moratori, in quanto la società era rimasta morosa dal 1993, sicché, essendolo già da tempo rispetto alla data di stipulazione del contratto del 1995, sarebbe stata questa a dover restituire loro la differenza tra i 70 milioni anticipati e i 97 milioni sborsati per saldare il mutuo moroso, salva compensazione con la contestata sua richiesta in caso di accoglimento dell’appello. Infine, il ricorrente ha evidenziato che la condotta assunta posteriormente dalla società, non poteva che condurre, secondo le norme sulla interpretazione del negozio, a ritenere la pretesa al conguaglio rinunciata, essendo stato questo chiesto molti anni dopo il frazionamento del mutuo (del 1996), e che la stessa, al di là della validità della clausola, andava valutata come argomento di prova ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., siccome contraria al principio della buona fede ex art. 1366 cod. civ., avendo comportato una duplicazione del debito degli opponenti in violazione dell’art. 1176 cod. civ.. 7. La censura è inammissibile per più ordini di motivi. Innanzitutto, il vizio di violazione di legge, secondo quanto già affermato da questa Corte, deve essere dedotto non soltanto con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, dovendo il vizio essere dedotto mediante valutazione comparativa fra opposte soluzioni e l’indicazione delle ragioni per cui non si condividono quelle esposte nel provvedimento impugnato (Cass., sez. un., n. 25392/2019; Cass. n. 287/2016; Cass. n. 16760/2015; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2010), sicché è in ammissibile la denuncia di violazione e falsa applicazione di una serie di articoli, ove la stessa sia meramente enunciata nella rubrica del motivo, senza trovare sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo, in quanto espressa in violazione dell’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 26561/2017; Cass., Sez. 1, 10/5/2023, n. 12624). L’inammissibilità deriva inoltre dalla assenza di chiarezza nella esposizione della censura che, rimasta oscura e lacunosa in merito ai fatti di causa in essa sottesi, non consente la intellegibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, in violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ. (in questi termini Cass., Sez. U, 30/11/2021, n. 37552). 8. In conclusione, dichiarata l’infondatezza dei primi quattro motivi e l’inammissibilità del quinto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. P.Q.M. Rigetta ilricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l
Sentenza Cassazione n. 20881/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris