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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39302/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 dicembre 2019 la Corte d'Appello di Lecce ha riformato -rideterminando la pena inflitta- la sentenza del Tribunale di Lecce con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, comma 8 C.d.S., perché, trovandosi alla guida di un'autovettura, sottoposto a controllo delle Forze dell'ordine, si rifiutava di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo si duole della mancata notifica all'imputato assente dell'avviso di deposito della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Lecce in data 16 dicembre 2019.

Osserva che, non avendo il Marra ricevuto la notifica della sentenza di condanna, il ricorso per cassazione va ritenuto tempestivo, tenuto conto della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020.

4. Con il secondo fa valere la falsa applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 187, comma 8 C.d.S..

Sottolinea che l'imputato non ha opposto alcun rifiuto al controllo dello stato di alterazione, avendo pacificamente ammesso l'uso di sostanze stupefacenti, sicché il comportamento tenuto dall'imputato non può essere di ostacolo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., come ritenuto dalla Corte territoriale, che motiva il diniego esclusivamente facendo riferimento alla gravità del comportamento tenuto consistito nell'impedire il controllo, senza valutare positivamente le ulteriori modalità della condotta, l'ammissione del fatto, e l'occasionalità dell'assunzione e la brevità del tragitto, in assenza di ogni danno a persona o cose.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Va preliminarmente osservato che l'impugnazione proposta in data 17 giugno 240, è tempestiva, essendo la sentenza stata pronunciata il 16 dicembre 2019, con termine per il deposito della motivazione di giorni novanta, scadente il 16 marzo 2020, sicché il termine di cui all'art. 585, lettera c) cod. proc. pen., ricade nel periodo di sospensione dei termini processuali, per l'emergenza pandemica.

L'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 ha, infatti, previsto che "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali", il termine è stato • 11-5•1>2#3 successivamente esteso aleallineandosi ad una previsione già recata dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020 che aveva previsto il rinvio di ufficio di tutte le udienze a data successiva ale8 marzo 2020, salva la trattazione delle udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari, su richiesta dell'interessato o della sua difesa.

Come noto, il termine del 22 marzo 2020 è stato successivamente superato dalle diverse previsioni di efficacia delle misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologia da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo'svolgimento dell'attività giudiziaria, previsioni recate dal d.l. 18 del 2020 e dall'art. 36 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 27 del 24 maggio 2020.

6. Il reato deve essere dichiarato estinto, essendo decorso il termine di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., alla data del 17 gennaio 2020.

7. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è sufficiente osservare che il secondo motivo non è manifestamente infondato, posto che il giudice di merito, pur premettendo l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. anche alle ipotesi di cui all'art. 187 C.d.S., fa sostanzialmente coincidere l'integrazione della fattispecie con la non particolare tenuità del fatto, senza operare alcuna ulteriore valutazione, dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., come richiesto dall'art. 131 bis, comma 1^ cod. pen. 8.

La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, con trasmissione degli atti al Prefetto di Lecce.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Prefetto di Lecce.

Così deciso il 0/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 dicembre 2019 la Corte d'Appello di Lecce ha riformato -rideterminando la pena inflitta- la sentenza del Tribunale di Lecce con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, comma 8 C.d.S., perché, trovandosi alla guida di un'autovettura, sottoposto a controllo delle Forze dell'ordine, si rifiutava di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo si duole della mancata notifica all'imputato assente dell'avviso di deposito della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Lecce in data 16 dicembre 2019. Osserva che, non avendo il Marra ricevuto la notifica della sentenza di condanna, il ricorso per cassazione va ritenuto tempestivo, tenuto conto della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020. 4. Con il secondo fa valere la falsa applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 187, comma 8 C.d.S.. Sottolinea che l'imputato non ha opposto alcun rifiuto al controllo dello stato di alterazione, avendo pacificamente ammesso l'uso di sostanze stupefacenti, sicché il comportamento tenuto dall'imputato non può essere di ostacolo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., come ritenuto dalla Corte territoriale, che motiva il diniego esclusivamente facendo riferimento alla gravità del comportamento tenuto consistito nell'impedire il controllo, senza valutare positivamente le ulteriori modalità della condotta, l'ammissione del fatto, e l'occasionalità dell'assunzione e la brevità del tragitto, in assenza di ogni danno a persona o cose. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Va preliminarmente osservato che l'impugnazione proposta in data 17 giugno 240, è tempestiva, essendo la sentenza stata pronunciata il 16 dicembre 2019, con termine per il deposito della motivazione di giorni novanta, scadente il 16 marzo 2020, sicché il termine di cui all'art. 585, lettera c) cod. proc. pen., ricade nel periodo di sospensione dei termini processuali, per l'emergenza pandemica. L'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 ha, infatti, previsto che "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali", il termine è stato • 11-5•1>2#3 successivamente esteso aleallineandosi ad una previsione già recata dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020 che aveva previsto il rinvio di ufficio di tutte le udienze a data successiva ale8 marzo 2020, salva la trattazione delle udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari, su richiesta dell'interessato o della sua difesa. Come noto, il termine del 22 marzo 2020 è stato successivamente superato dalle diverse previsioni di efficacia delle misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologia da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo'svolgimento dell'attività giudiziaria, previsioni recate dal d.l. 18 del 2020 e dall'art. 36 del d.l. 23 dell'8 aprile 2020, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 27 del 24 maggio 2020. 6. Il reato deve essere dichiarato estinto, essendo decorso il termine di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., alla data del 17 gennaio 2020. 7. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è sufficiente osservare che il secondo motivo non è manifestamente infondato, posto che il giudice di merito, pur premettendo l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. anche alle ipotesi di cui all'art. 187 C.d.S., fa sostanzialmente coincidere l'integrazione della fattispecie con la non particolare tenuità del fatto, senza operare alcuna ulteriore valutazione, dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., come richiesto dall'art. 131 bis, comma 1^ cod. pen. 8. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, con trasmissione degli atti al Prefetto di Lecce. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone trasmettersi copia degli atti al Prefetto di Lecce. Così deciso il 0/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]