CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 aprile 2024
Cassazione n. 25227/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5743-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a in propri o e domiciliat a presso la cancelleriadella Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l’ordinanza de l TRIBUNALE di RIMINI , depositata IL 15/02/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] CAUSACon ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto del Tribunale di Rimini, di liquidazione del compenso a lei spettante a fronte dell’attività svolta in favore di un soggetto ammesso al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale. La ricorrente lamentava, in particolare, il mancato riconoscimento del compenso per la fase decisoria. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale accoglieva l’opposizione, compensando le spese. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo , la ricorrent e lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente compensato le spese del giudizio di opposizione, pur in presenza di totale accoglimento della domanda. La censura è fondata. Il Tribunale di Rimini ha compensato le spese del giudizio di opposizione senza alcuna motivazione, pur avendo accolto integralmente le domande della parte istante. La deroga al principio generale di soccombenza impone al giudice di merito di motivare la propria scelta, dovendosi dare continuità al principio secondo cui “ In materia di spese processuali lacompensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nellamotivazione della sentenza” (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022 , Rv. 663746; conf. Cass.3 Sez.5, Ordinanza n. 9312 del 08/04/2024 , Rv. 670803). Poiché nella specie non vi è alcuna traccia, nella motivazione del provvedimento impugnato, dei motivi per cui il giudice di merito ha optato per la compensazione delle spese, la statuizione va cassata. Il giudice del rinvio dovrà dunque riesaminare la questione, in punto spese, accertando se si possano configurare, o meno, i presupposti per operare la compensazione, totale o parziale, delle stesse, e ciò sia con riferimento al giudizio di opposizione, che al presente giudizio di legittimità, che, ovviamente, al giudizio di rinvio. Il ricorso va quindi accolt o, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio del la causa al Tribunale di Rimini , in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corteaccoglie il ricorso , c assa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Rimini, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella cam