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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2001/2007

ECLI:EU:T:2007:133
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 14 maggio 2007 Causa T‑97/04 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Funzione pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2001/2002 – Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato in diritto» Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento, in via principale, dell’esercizio di valutazione 2001/2002 per quanto riguarda le ricorrenti e, in via subordinata, dei rapporti di evoluzione della carriera delle ricorrenti per tale esercizio.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e, per il resto, manifestamente infondato in diritto.

Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Deduzione di argomenti identici e presentazione di elementi di prova identici o della stessa natura rispetto ad altri ricorsi precedentemente respinti in quanto irricevibili e infondati – Ricorso manifestamente irricevibile e infondato (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 111; Statuto dei funzionari, art. 43)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 14 maggio 2007 Causa T‑97/04 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Funzione pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2001/2002 – Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato in diritto» Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento, in via principale, dell’esercizio di valutazione 2001/2002 per quanto riguarda le ricorrenti e, in via subordinata, dei rapporti di evoluzione della carriera delle ricorrenti per tale esercizio. Decisione: Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e, per il resto, manifestamente infondato in diritto. Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Deduzione di argomenti identici e presentazione di elementi di prova identici o della stessa natura rispetto ad altri ricorsi precedentemente respinti in quanto irricevibili e infondati – Ricorso manifestamente irricevibile e infondato (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 111; Statuto dei funzionari, art. 43)
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2001/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris