CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 12050/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 4 aprile 2024 la Corte di appello di Lecce confermava la precedente sentenza del 27 gennaio 2021 con cui il GUP del Tribunale di Lecce, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 sione e mesi 6 di reclusione ed C 4000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente negato la riqualificazione della condotta contestata nell'ambito dell'invocata fattispecie di lieve entità, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, dando rilievo al dato ponderale non esiguo di stupefacente rinvenuto in possesso del Perrone idoneo a confezionare oltre 550 dosi medie singole; che il secondo motivo risulta del pari manifestamente infondato in quanto la Corte pugliese ha escluso la concessione delle istate circostanze attenuanti generiche rilevando l'assenza di elementi favorevoli ed alla sussistenza di una condanna, sia pure successiva ai fatti di causa, per la violazione della normativa in materia di stupefacenti; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle nr spese processuali processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle . i-- 'T .. Q: ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 C75 th, O 0 [OSCURATO:PERSONA] e es ensorek -- ,., il Presidente 4. Z