CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 1997
Cassazione n. 11257/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/07/1997 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 58.2 cod. pen. nonché 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata oltre che generica; Considerato, invero, che con riferimento alla configurabilità della penale responsabilità dell'imputato e alla insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere „estensore [OSCURATO:PERSONA] idente