CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 dicembre 1990
Cassazione n. 45233/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1990 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],: Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza del 8 novembre 2022 della Corte d'appello di Roma di conferma della condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma il 10 giugno 2022. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale e al mancato riconoscimento della destinazione della sostanza stupefacente al consumo personale, è inammissibile per assoluta genericità e, comunque, perché meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di merito. I giudici hanno dato atto che la detenzione doveva essere considerata illecita e finalizzata alla cessione a terzi, in ragione del dato ponderale elevato (n.35 dosi di cocaina e n.542 dosi di hashish), del frazionamento della sostanza in bustine, delle modalità di detenzione extradomestica e del tentativo di Loggello di disfarsi dell' hashish (fol. 3-4). Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.