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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33370/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 34225 del Ruolo Generale dell’anno 2019, proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliate, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 2058/19 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 8 aprile 2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza numero 2058/19, pubblicata in data 8 aprile 2019, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza numero 26439/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva impugnato la cartella di pagamento numero 097201502013671323002, che era stata notificata -secondo l’autorità giudiziaria adita in prime cure- oltre il termine di cinque anni dalla notifica dell’avviso di accertamento divenuto definitivo.

2. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] proponevano unitario ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di gravame.

3. [OSCURATO:PERSONA] osteggiava le avverse argomentazioni e richieste, depositando controricorso ed invocando la reiezione dell’impugnazione.

4. La causa, alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.

2. Con il primo motivo di gravame le ricorrenti lamentano -ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile- la violazione o falsa applicazione dell’articolo 16 bisdel decreto legislativo numero 546 del 1992, dell’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale numero 163 del 2013, dell’articolo 16 del decreto direttoriale numero 161 del 2016 e del decreto ministeriale del 15 dicembre 2016, in quanto la ritenuta inesistenza della notificazione dell’atto d’appello, conseguente all’utilizzo delle modalità telematiche, ad onta di quelle, cartacee, adoperate in prime cure -che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio a dichiarare inammissibile l’impugnazione-non può reputarsi configurabile, in quanto avvenuta, tramite PEC, quando nel Lazio era già vigente il processo tributario telematico.

D’altronde, l’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale numero 163 del 2013 stabilisce solamente che “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche … è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio, nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore”, in tal modo non escludendo il percorso inverso e, cioè, il passaggio dal cartaceo, in primo grado, al telematico, in appello, ancor più considerando il principio di facoltatività che informa la disciplina, sancito espressamente, tra l’altro, proprio dall’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale numero 163 del 2013.

3. Il motivo è fondato.

3.1. Come è stato già sostenuto da questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo PEC dell’atto d’appello davanti alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio è ammissibile, anche se effettuata prima del 15 dicembre 2017, data fissata dall’articolo 2, lettera B, del decreto ministeriale del 15 dicembre 2016, che ha esteso alle commissioni tributarie provinciali e regionali del Lazio le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 4 agosto 2015, recanti le specifiche tecniche di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale numero 163 del 2013: alla stregua della norma di interpretazione autentica, contenuta nell’articolo 16, comma 2, del decreto legge numero 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 136 del 2018, è consentito alle parti utilizzare, in ogni grado del giudizio, le modalità previste dal decreto ministeriale numero 163 del 2013 e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente da quelle prescelte dalla controparte e dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche (cfr. Cass. n. 37371/22).

3.2. E’ opportuno rammentare, in merito alla notificazione per via telematica di atti tra le parti ed all’evoluzione normativa che l’ha disciplinata, che l’articolo 16 bis, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992 ha disposto che le notificazioni tra le parti ed i depositi presso la competente commissione tributaria potessero avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale numero 163 del 2013 e dei successivi decreti di attuazione.

A sua volta, l’articolo 20, comma 2, di tale decreto (volto a regolare la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto legge numero 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 5 del 2011), ha rimandato a successivi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’individuazione delle ulteriori commissioni tributarie (diverse da quelle di cui al comma 1) per le quali avrebbero trovato gradualmente applicazione le disposizioni del regolamento.

E’ stato emanato, quindi, il decreto ministeriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale numero 163 del 2013, che è entrato in vigore, a mente del successivo decreto ministeriale del 15 dicembre 2016 (articolo 2, lettera B) per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal 15 dicembre 2017 per le regioni Friuli-[OSCURATO:PERSONA], Lazio e Lombardia.

L’articolo 16 bis, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992, inoltre, è stato successivamente modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera A, numero 4, del decreto legge numero 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 136 del 2018, che lo ha novellato -per quanto qui interessa- rendendo obbligatoria, salvo deroghe, e non più facoltativa, la notifica telematica (così statuendo: “le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 163 del 2013 e nei successivi decreti di attuazione”).

L’articolo 16, comma 5, del decreto legge numero 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 136 del 2018, ha previsto, però, una specifica disposizione intertemporale, il cui tenore (“le disposizioni di cui alla lettera A, numeri 4 e 5, del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo ed in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 10 luglio 2019”) permette di ritenere non applicabile alla vicenda in esame l’articolo 16, comma 1, lettera A, numero 4, del decreto legge numero 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 136 del 2018, in quanto il primo ed il secondo grado di giudizio sono stati introdotti, giusta notifica dei relativi ricorsi, antecedentemente alla data del 10 luglio 2019.

L’articolo 16, comma 2, del decreto legge numero 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 136 del 2018, contiene, tuttavia, una norma di interpretazione autentica, secondo la quale l’articolo 16 bis, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, deve interpretarsi nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 163 del 2013 e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte, nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

E, come è stato rilevato anche dalla circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 4 luglio 2019 (numero 1/DF, paragrafo 3), l’interpretazione autentica della normativa previgente aveva la precipua finalità di evitare che, nel regime antecedente all’obbligatorietà del processo tributario telematico, la scelta del ricorrente o appellante in ordine alle modalità di notifica e deposito degli atti processuali potesse vincolare le modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio, con la conseguenza che l’opzione telematica poteva essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità attraverso le quali fosse stato instaurato il giudizio di primo grado (cfr. Cass. 4168/22).

3.3. Tirando le fila di quanto si è fin qui detto, dunque, è possibile affermare, anche in coerenza con lo jus superveniens, che le notifiche a mezzo PEC nel processo tributario potevano essere legittimamente effettuate laddove fosse stata operativa la disciplina del processo tributario telematico, che, in deroga alla generale previsione di entrata in vigore -1° gennaio 2016- della riforma del contenzioso tributario di cui al decreto legislativo numero 156 del 2015, è stata fissata per il Lazio in data 15 aprile 2017, in forza del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016, che ha esteso alle commissioni tributarie di tale Regione le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 4 agosto 2015, emanato in attuazione del decreto ministeriale numero 163 del 2013, richiamato dall’articolo 16 bis del decreto legislativo numero 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis (cfr. Cass. n. 25713/19; v. anche n. 11729/25).

E, pertanto, nella vicenda in esame, essendo già entrata in vigore per il Lazio, al momento della notifica dell’appello, la disciplina del processo tributario telematico, la notifica a mezzo PEC effettuata dall’amministrazione finanziaria in data 17 maggio 2018 deve reputarsi correttamente eseguita.

4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo di gravame e dovendosi reputare assorbiti il secondo ed il terzo, formulati, comunque, in via subordinata (cfr. il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, alle pagine da 16 a 22, in cui sono illustrati il secondo ed il terzo motivo addotti a sostegno del gravame, aventi ad oggetto, per un verso, la perorata impossibilità di ravvisare, anche laddove fosse stato configurabile un vizio della notificazione dell’atto d’appello, un’ipotesi di inesistenza ed insanabilità e, per altro verso, di reputare prescritto il credito dell’amministrazione finanziaria, avuto riguardo al termine decennale operante nel caso di specie).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede: 1)accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; 2)rinvia alla Corte di Giustizia T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 34225 del Ruolo Generale dell’anno 2019, proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliate, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 2058/19 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 8 aprile 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza numero 2058/19, pubblicata in data 8 aprile 2019, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza numero 26439/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva impugnato la cartella di pagamento numero 097201502013671323002, che era stata notificata -secondo l’autorità giudiziaria adita in prime cure- oltre il termine di cinque anni dalla notifica dell’avviso di accertamento divenuto definitivo. 2. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] proponevano unitario ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di gravame. 3. [OSCURATO:PERSONA] osteggiava le avverse argomentazioni e richieste, depositando controricorso ed invocando la reiezione dell’impugnazione. 4. La causa, alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento. 2. Con il primo motivo di gravame le ricorrenti lamentano -ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile- la violazione o falsa applicazione dell’articolo 16 bisdel decreto legislativo numero 546 del 1992, dell’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale numero 163 del 2013, dell’articolo 16 del decreto direttoriale numero 161 del 2016 e del decreto ministeriale del 15 dicembre 2016, in quanto la ritenuta inesistenza della notificazione dell’atto d’appello, conseguente all’utilizzo delle modalità telematiche, ad onta di quelle, cartacee, adoperate in prime cure -che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio a dichiarare inammissibile l’impugnazione-non può reputarsi configurabile, in quanto avvenuta, tramite PEC, quando nel Lazio era già vigente il processo tributario telematico. D’altronde, l’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale numero 163 del 2013 stabilisce solamente che “la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche … è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio, nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore”, in tal modo non escludendo il percorso inverso e, cioè, il passaggio dal cartaceo, in primo grado, al telematico, in appello, ancor più considerando il principio di facoltatività che informa la disciplina, sancito espressamente, tra l’altro, proprio dall’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale numero 163 del 2013. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Come è stato già sostenuto da questa Corte, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo PEC dell’atto d’appello davanti alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio è ammissibile, anche se effettuata prima del 15 dicembre 2017, data fissata dall’articolo 2, lettera B, del decreto ministeriale del 15 dicembre 2016, che ha esteso alle commissioni tributarie provinciali e regionali del Lazio le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 4 agosto 2015, recanti le specifiche tecniche di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale numero 163 del 2013: alla stregua della norma di interpretazione autentica, contenuta nell’articolo 16, comma 2, del decreto legge numero 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 136 del 2018, è consentito alle parti utilizzare, in ogni grado del giudizio, le modalità previste dal decreto ministeriale numero 163 del 2013 e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente da quelle prescelte dalla controparte e dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche (cfr. Cass. n. 37371/22). 3.2. E’ opportuno rammentare, in merito alla notificazione per via telematica di atti tra le parti ed all’evoluzione normativa che l’ha disciplinata, che l’articolo 16 bis, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992 ha disposto che le notificazioni tra le parti ed i depositi presso la competente commissione tributaria potessero avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale numero 163 del 2013 e dei successivi decreti di attuazione. A sua volta, l’articolo 20, comma 2, di tale decreto (volto a regolare la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto legge numero 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 5 del 2011), ha rimandato a successivi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’individuazione delle ulteriori commissioni tributarie (diverse da quelle di cui al comma 1) per le quali avrebbero trovato gradualmente applicazione le disposizioni del regolamento. E’ stato emanato, quindi, il decreto ministeriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale numero 163 del 2013, che è entrato in vigore, a mente del successivo decreto ministeriale del 15 dicembre 2016 (articolo 2, lettera B) per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal 15 dicembre 2017 per le regioni Friuli-[OSCURATO:PERSONA], Lazio e Lombardia. L’articolo 16 bis, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992, inoltre, è stato successivamente modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera A, numero 4, del decreto legge numero 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 136 del 2018, che lo ha novellato -per quanto qui interessa- rendendo obbligatoria, salvo deroghe, e non più facoltativa, la notifica telematica (così statuendo: “le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 163 del 2013 e nei successivi decreti di attuazione”). L’articolo 16, comma 5, del decreto legge numero 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 136 del 2018, ha previsto, però, una specifica disposizione intertemporale, il cui tenore (“le disposizioni di cui alla lettera A, numeri 4 e 5, del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo ed in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 10 luglio 2019”) permette di ritenere non applicabile alla vicenda in esame l’articolo 16, comma 1, lettera A, numero 4, del decreto legge numero 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 136 del 2018, in quanto il primo ed il secondo grado di giudizio sono stati introdotti, giusta notifica dei relativi ricorsi, antecedentemente alla data del 10 luglio 2019. L’articolo 16, comma 2, del decreto legge numero 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 136 del 2018, contiene, tuttavia, una norma di interpretazione autentica, secondo la quale l’articolo 16 bis, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, deve interpretarsi nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 163 del 2013 e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte, nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche. E, come è stato rilevato anche dalla circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 4 luglio 2019 (numero 1/DF, paragrafo 3), l’interpretazione autentica della normativa previgente aveva la precipua finalità di evitare che, nel regime antecedente all’obbligatorietà del processo tributario telematico, la scelta del ricorrente o appellante in ordine alle modalità di notifica e deposito degli atti processuali potesse vincolare le modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio, con la conseguenza che l’opzione telematica poteva essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità attraverso le quali fosse stato instaurato il giudizio di primo grado (cfr. Cass. 4168/22). 3.3. Tirando le fila di quanto si è fin qui detto, dunque, è possibile affermare, anche in coerenza con lo jus superveniens, che le notifiche a mezzo PEC nel processo tributario potevano essere legittimamente effettuate laddove fosse stata operativa la disciplina del processo tributario telematico, che, in deroga alla generale previsione di entrata in vigore -1° gennaio 2016- della riforma del contenzioso tributario di cui al decreto legislativo numero 156 del 2015, è stata fissata per il Lazio in data 15 aprile 2017, in forza del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016, che ha esteso alle commissioni tributarie di tale Regione le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 4 agosto 2015, emanato in attuazione del decreto ministeriale numero 163 del 2013, richiamato dall’articolo 16 bis del decreto legislativo numero 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis (cfr. Cass. n. 25713/19; v. anche n. 11729/25). E, pertanto, nella vicenda in esame, essendo già entrata in vigore per il Lazio, al momento della notifica dell’appello, la disciplina del processo tributario telematico, la notifica a mezzo PEC effettuata dall’amministrazione finanziaria in data 17 maggio 2018 deve reputarsi correttamente eseguita. 4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo di gravame e dovendosi reputare assorbiti il secondo ed il terzo, formulati, comunque, in via subordinata (cfr. il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, alle pagine da 16 a 22, in cui sono illustrati il secondo ed il terzo motivo addotti a sostegno del gravame, aventi ad oggetto, per un verso, la perorata impossibilità di ravvisare, anche laddove fosse stato configurabile un vizio della notificazione dell’atto d’appello, un’ipotesi di inesistenza ed insanabilità e, per altro verso, di reputare prescritto il credito dell’amministrazione finanziaria, avuto riguardo al termine decennale operante nel caso di specie). La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede: 1)accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; 2)rinvia alla Corte di Giustizia T
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