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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 27499/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6311/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Favara 31 luglio 1950, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] 28/S come da procura a margine del ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Sicilia sez. 1, n. 9/01/2013, depositata in data 17 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 23 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla CTP l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004, con cui l’Agenzia recuperava a tassazione un reddito complessivo di € 94.494,00, successivamente in sede di autotutela ridotto ad € 63.836,48, in relazione al rilevato possesso di quattro autovetture, di cui due di “superlusso” (tra cui una [OSCURATO:PERSONA] 45 cv), ritenuto incompatibile con il reddito dichiarato.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento davanti alla CTP, sottolineando che due dei veicoli, tra i quali la [OSCURATO:PERSONA], erano stati utilizzati fino al 31 dicembre 2003 come bene strumentale all’attività dell’impresa individuale poi cessata, in connessione alla vendita di abiti da sposa,precisando con memoria apposita che due delle dette autovetture erano state concesse in comodato con facoltà di utilizzo gratuito per noleggio alla [OSCURATO:PERSONA], come da dichiarazione pure prodotta.

Oltre ad allegare, come si ricava dallo stralcio della stessa sentenza, la vetustà dei mezzi.

La CTP però confermava il provvedimento dell’amministrazione, considerando che i beni devono essere ritenuti nella disponibilità della persona fisica a qualsiasi titolo lo stesso li utilizzi.

2. Il contribuente proponeva appello deducendo, oltre a quanto già rilevato sopra, il fatto che una delle vetture era stata acquistata anche dal figlio, per la somma di € 516,00, e precisando che l’acquisto (in realtà auto-acquisto) delle auto, resosi necessario dopo la cessazione dell’impresa avvenne da parte sua con auto- fattura, per la somma complessiva di € 7 mila.

In corso di giudizio venivano depositate memorie illustrative, a mezzo delle quali si chiedeva l’applicazione della normativa frattanto intervenuta di modifica dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, e ciò in virtù del principio del “favor rei”.

La CTR confermava il provvedimento di primo grado, osservando che la disponibilità dei beni deve fare riferimento ai concetti espressi da Cass. 22/01/2007, n.1294, in particolare costituendo indice di capacità contributiva il possesso di veicoli di lusso non legata ad esigenze di circolazione.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso in cassazione, affidandolo a cinque motivi.

Si è costituita l’Agenzia per resistere all’impugnazione a mezzo di controricorso.

Successivamente, in data 9 aprile 2022, la parte ricorrente ha depositato in vista dell’udienza camerale apposita memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancata applicazione dell’art. 22 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante nuovo testo dell’art. 38, d.P.R. n.600 del 1973, disposizione che a parere del ricorrente andrebbe applicata in virtù del principio del favor rei, richiamando in proposito alcune pronunce di merito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n.600 del 1973 per assenza dei relativi presupposti.

Individuava in particolare il ricorrente tali presupposti nello scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato in almeno un quarto e nella presenza dell’incongruità per almeno due periodi d’imposta.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione del terzo comma del citato art. 38 per erronea valutazione degli indici di capacità contributiva.

Osserva in particolare il contribuente, la non idoneità della presenza nel proprio patrimonio personale dei già citati veicoli, in relazione al fatto che l’acquisto avvenne “forzatamente” a seguito della cessazione dell’impresa e del loro valore, risultante da auto- fattura in€ 7 mila.

Venivano poi ribadite le difese già segnalate, in ordine al concetto di disponibilità e la sussistenza di economie terze, in particolare gli apporti al mantenimento del contribuente effettuati dal di lui figlio, tra cui un versamento di € 50 mila, il tutto come segnalato “in ricorso”.

4. Col quarto motivo si denuncia violazione del principio di motivazione sui fatti rilevanti.

In effetti il contribuente denuncia omessa motivazione sulla tacita conferma da parte della CTR delle tesi dell’Agenzia (conferma della presunzione legale del redditometro; il “rigetto” del materiale probatorio prodotto), né – con riferimento “ad altre eccezioni”, il giudice d’appello procedeva alla loro approfondita disamina logico- giuridica, pur individuando “gli elementi a suo avviso giustificativi” del relativo rigetto.

Ancora, non veniva motivata l’eccezione relativa all’avvenuto utilizzo di economie terze, che spiegherebbero la disponibilità di taluni beni.

5. Col quinto motivo si denuncia l’omesso esame di fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

In particolare, la sentenza d’appello non aveva considerato il fatto, dedotto e provato, circa la provenienza dei veicoli dall’impresa cessata e (evidentemente facendosi riferimento al mancato esame dell’autofattura e della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]);

6. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Al di là di quanto invocato dal contribuente in ordine alla retroattività delle norme fiscali, va richiamato in proposito l’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, decreto invocato dal contribuente, che stabilisce l’applicabilità della pregressa disciplina limitatamente agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione “non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Ciò detto risulta evidente l’applicabilità della relativa disciplina solo a partire dal periodo d’imposta 2009 (laddove nella specie si tratta dell’anno d’imposta 2004).

7. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, lo stesso è inammissibile in quanto fa riferimento a questioni mai sollevate in entrambi o quantomeno nel primo grado di giudizio, per quanto risulta dal ricorso.

8. Con riferimento al terzo motivo, va rilevato come risulti pacifica la disponibilità dei veicoli nel patrimonio del contribuente, e tanto è sufficiente ai fini dell’art. 38 del d.P.R. n.600 del 1973, salvo la prova contraria (cfr. Cass. 19/10/2016 n. 21142).

Nella specie la prova contraria sarebbe costituita dalla dichiarazione di un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]), dall’autofattura e dalla deduzione di economie “terze”, che avrebbero sostenuto il tenore di vita.

Il fatto che il bene sia stato dato in comodato per gratuito utilizzo, peraltro addirittura con facoltà di noleggio (attività imprenditoriale di terzi), non costituisce certo prova di mancanza di disponibilità (Cass. 08/06/2011, n. 12448), ma anzi prova pienamente quest’ultima.

Il fatto poi che i beni siano stati oggetto di acquisto “forzato” a seguito di cessazione dell’attività d’impresa per la quale erano utilizzati, altresì risulta elemento irrilevante.

Intanto il valore dipende appunto da un’auto-fattura, il cui importo quindi non è assolutamente indicativo, non trovando alla propria base alcun negozio giuridico, ma un mero passaggio interno al patrimonio del titolare dell’impresa individuale cessata, che quindi è stato libero di determinarlo senza esborsi.

Inoltre la persistente disponibilità (tutt’altro che confinata a una mera attesa di vendita, come dimostra quanto sopra indicato), una volta cessata l’azienda, in base a quanto sopra precisato circa la portata della norma, appare più che sufficiente.

Detto altrimenti il pregresso uso per fini aziendali non può giustificare l’assenza di capacità contributiva, tantomeno nella specie in cui il bene, come visto, era concretamente destinato su indicazione del contribuente a uso gratuito di terzi con facoltà di noleggio, per il sol fatto della disponibilità alla vendita, che non qualifica il possesso e non esclude gli oneri manutentivi, che della suddetta capacità costituiscono manifestazione, volta che sia venuta meno la strumentalità all’azienda.

Circa le economie terze, ancor prima di verificare il merito della deduzione, non sispecifica dove e in che termini il ricorso d’appello contenesse tale difesa, peraltro – sempre in base a quanto ricavabile dall’atto d’appello – non risultante dedotta in primo grado, pur appuntandosi su una questione direttamente attinente la legittimitàdell’avviso di accertamento.

9. Con riguardo al quarto motivo, lo stesso – relativamente alle censure inerenti la mancata considerazione delle questioni oggetto del motivo precedente - risulta assorbito dal rigetto di quest’ultimo.

Con riferimento invece al rigetto implicito, conseguente all’accoglimento della tesi della presunzione legale relativa al redditometro, il motivo è infondato, in quanto la CTR ha espressamente motivato il passaggio in base al quale ha ritenuto la sussistenza di una presunzione relativa di capacità contributiva derivante dalla disponibilità di beni, rispondendo la stessa ad un pacifico orientamento della giurisprudenza (ex plurimis Cass 24/10/2005, n. 20588; Cass. 15.12.1995, n. 12843; successivamente cfr. Cass. 19/10/2016 n. 21142).

Circa le altre censure le stesse, oltre che oltremodo generiche (riferendosi alle “altre eccezioni”), paiono più che altro denunciare una insufficiente motivazione, censura come tale non più ammissibile a seguito delle modifiche al testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;

10. Con riferimento al quinto ed ultimo motivo lo stesso risulta assorbito dal rigetto del terzo motivo.

11. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.

12. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare,ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , del d.p.r. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l . n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributounificato.

P. Q. M. La Corte respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in € 2.300,00a titolo di compenso, oltre al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6311/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Favara 31 luglio 1950, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] 28/S come da procura a margine del ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Sicilia sez. 1, n. 9/01/2013, depositata in data 17 gennaio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 23 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla CTP l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004, con cui l’Agenzia recuperava a tassazione un reddito complessivo di € 94.494,00, successivamente in sede di autotutela ridotto ad € 63.836,48, in relazione al rilevato possesso di quattro autovetture, di cui due di “superlusso” (tra cui una [OSCURATO:PERSONA] 45 cv), ritenuto incompatibile con il reddito dichiarato. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento davanti alla CTP, sottolineando che due dei veicoli, tra i quali la [OSCURATO:PERSONA], erano stati utilizzati fino al 31 dicembre 2003 come bene strumentale all’attività dell’impresa individuale poi cessata, in connessione alla vendita di abiti da sposa,precisando con memoria apposita che due delle dette autovetture erano state concesse in comodato con facoltà di utilizzo gratuito per noleggio alla [OSCURATO:PERSONA], come da dichiarazione pure prodotta. Oltre ad allegare, come si ricava dallo stralcio della stessa sentenza, la vetustà dei mezzi. La CTP però confermava il provvedimento dell’amministrazione, considerando che i beni devono essere ritenuti nella disponibilità della persona fisica a qualsiasi titolo lo stesso li utilizzi. 2. Il contribuente proponeva appello deducendo, oltre a quanto già rilevato sopra, il fatto che una delle vetture era stata acquistata anche dal figlio, per la somma di € 516,00, e precisando che l’acquisto (in realtà auto-acquisto) delle auto, resosi necessario dopo la cessazione dell’impresa avvenne da parte sua con auto- fattura, per la somma complessiva di € 7 mila. In corso di giudizio venivano depositate memorie illustrative, a mezzo delle quali si chiedeva l’applicazione della normativa frattanto intervenuta di modifica dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, e ciò in virtù del principio del “favor rei”. La CTR confermava il provvedimento di primo grado, osservando che la disponibilità dei beni deve fare riferimento ai concetti espressi da Cass. 22/01/2007, n.1294, in particolare costituendo indice di capacità contributiva il possesso di veicoli di lusso non legata ad esigenze di circolazione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso in cassazione, affidandolo a cinque motivi. Si è costituita l’Agenzia per resistere all’impugnazione a mezzo di controricorso. Successivamente, in data 9 aprile 2022, la parte ricorrente ha depositato in vista dell’udienza camerale apposita memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancata applicazione dell’art. 22 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante nuovo testo dell’art. 38, d.P.R. n.600 del 1973, disposizione che a parere del ricorrente andrebbe applicata in virtù del principio del favor rei, richiamando in proposito alcune pronunce di merito. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n.600 del 1973 per assenza dei relativi presupposti. Individuava in particolare il ricorrente tali presupposti nello scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato in almeno un quarto e nella presenza dell’incongruità per almeno due periodi d’imposta. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione del terzo comma del citato art. 38 per erronea valutazione degli indici di capacità contributiva. Osserva in particolare il contribuente, la non idoneità della presenza nel proprio patrimonio personale dei già citati veicoli, in relazione al fatto che l’acquisto avvenne “forzatamente” a seguito della cessazione dell’impresa e del loro valore, risultante da auto- fattura in€ 7 mila. Venivano poi ribadite le difese già segnalate, in ordine al concetto di disponibilità e la sussistenza di economie terze, in particolare gli apporti al mantenimento del contribuente effettuati dal di lui figlio, tra cui un versamento di € 50 mila, il tutto come segnalato “in ricorso”. 4. Col quarto motivo si denuncia violazione del principio di motivazione sui fatti rilevanti. In effetti il contribuente denuncia omessa motivazione sulla tacita conferma da parte della CTR delle tesi dell’Agenzia (conferma della presunzione legale del redditometro; il “rigetto” del materiale probatorio prodotto), né – con riferimento “ad altre eccezioni”, il giudice d’appello procedeva alla loro approfondita disamina logico- giuridica, pur individuando “gli elementi a suo avviso giustificativi” del relativo rigetto. Ancora, non veniva motivata l’eccezione relativa all’avvenuto utilizzo di economie terze, che spiegherebbero la disponibilità di taluni beni. 5. Col quinto motivo si denuncia l’omesso esame di fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. In particolare, la sentenza d’appello non aveva considerato il fatto, dedotto e provato, circa la provenienza dei veicoli dall’impresa cessata e (evidentemente facendosi riferimento al mancato esame dell’autofattura e della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]); 6. Il primo motivo di ricorso è infondato. Al di là di quanto invocato dal contribuente in ordine alla retroattività delle norme fiscali, va richiamato in proposito l’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, decreto invocato dal contribuente, che stabilisce l’applicabilità della pregressa disciplina limitatamente agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione “non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Ciò detto risulta evidente l’applicabilità della relativa disciplina solo a partire dal periodo d’imposta 2009 (laddove nella specie si tratta dell’anno d’imposta 2004). 7. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, lo stesso è inammissibile in quanto fa riferimento a questioni mai sollevate in entrambi o quantomeno nel primo grado di giudizio, per quanto risulta dal ricorso. 8. Con riferimento al terzo motivo, va rilevato come risulti pacifica la disponibilità dei veicoli nel patrimonio del contribuente, e tanto è sufficiente ai fini dell’art. 38 del d.P.R. n.600 del 1973, salvo la prova contraria (cfr. Cass. 19/10/2016 n. 21142). Nella specie la prova contraria sarebbe costituita dalla dichiarazione di un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]), dall’autofattura e dalla deduzione di economie “terze”, che avrebbero sostenuto il tenore di vita. Il fatto che il bene sia stato dato in comodato per gratuito utilizzo, peraltro addirittura con facoltà di noleggio (attività imprenditoriale di terzi), non costituisce certo prova di mancanza di disponibilità (Cass. 08/06/2011, n. 12448), ma anzi prova pienamente quest’ultima. Il fatto poi che i beni siano stati oggetto di acquisto “forzato” a seguito di cessazione dell’attività d’impresa per la quale erano utilizzati, altresì risulta elemento irrilevante. Intanto il valore dipende appunto da un’auto-fattura, il cui importo quindi non è assolutamente indicativo, non trovando alla propria base alcun negozio giuridico, ma un mero passaggio interno al patrimonio del titolare dell’impresa individuale cessata, che quindi è stato libero di determinarlo senza esborsi. Inoltre la persistente disponibilità (tutt’altro che confinata a una mera attesa di vendita, come dimostra quanto sopra indicato), una volta cessata l’azienda, in base a quanto sopra precisato circa la portata della norma, appare più che sufficiente. Detto altrimenti il pregresso uso per fini aziendali non può giustificare l’assenza di capacità contributiva, tantomeno nella specie in cui il bene, come visto, era concretamente destinato su indicazione del contribuente a uso gratuito di terzi con facoltà di noleggio, per il sol fatto della disponibilità alla vendita, che non qualifica il possesso e non esclude gli oneri manutentivi, che della suddetta capacità costituiscono manifestazione, volta che sia venuta meno la strumentalità all’azienda. Circa le economie terze, ancor prima di verificare il merito della deduzione, non sispecifica dove e in che termini il ricorso d’appello contenesse tale difesa, peraltro – sempre in base a quanto ricavabile dall’atto d’appello – non risultante dedotta in primo grado, pur appuntandosi su una questione direttamente attinente la legittimitàdell’avviso di accertamento. 9. Con riguardo al quarto motivo, lo stesso – relativamente alle censure inerenti la mancata considerazione delle questioni oggetto del motivo precedente - risulta assorbito dal rigetto di quest’ultimo. Con riferimento invece al rigetto implicito, conseguente all’accoglimento della tesi della presunzione legale relativa al redditometro, il motivo è infondato, in quanto la CTR ha espressamente motivato il passaggio in base al quale ha ritenuto la sussistenza di una presunzione relativa di capacità contributiva derivante dalla disponibilità di beni, rispondendo la stessa ad un pacifico orientamento della giurisprudenza (ex plurimis Cass 24/10/2005, n. 20588; Cass. 15.12.1995, n. 12843; successivamente cfr. Cass. 19/10/2016 n. 21142). Circa le altre censure le stesse, oltre che oltremodo generiche (riferendosi alle “altre eccezioni”), paiono più che altro denunciare una insufficiente motivazione, censura come tale non più ammissibile a seguito delle modifiche al testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; 10. Con riferimento al quinto ed ultimo motivo lo stesso risulta assorbito dal rigetto del terzo motivo. 11. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. 12. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare,ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater , del d.p.r. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l . n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributounificato. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in € 2.300,00a titolo di compenso, oltre al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 27499/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris