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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02495/2023

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eguent•?.

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1,701/1996 a ..-rso la sentenze del 23,'I.1/221 de;i9 CORTE APPELLO o; CATANZARO dato avviso alle parti; —1;ca la relazione svolta •::al Consigiiere [OSCURATO:PERSONA]; -„ Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro, il 23 novembre 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Catanzaro il 12 luglio 2019, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, 61, n. 2, e 624 bis cod. pen. condannandolo alla. pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce genericamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ordine alla determinazione della pena, superiore al minimo edittale, nonché vizio di motivazione in relazione all'aumento a titolo di continuazione per il delitto tentato.

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle allarmanti modalità della condotta che denotano una elevata capacità criminale dell'imputato (ultima pag. delta sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al, pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguent•?. ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1,701/1996 a ..-rso la sentenze del 23,'I.1/221 de;i9 CORTE APPELLO o; CATANZARO dato avviso alle parti; —1;ca la relazione svolta •::al Consigiiere [OSCURATO:PERSONA]; -„ Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro, il 23 novembre 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Catanzaro il 12 luglio 2019, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, 61, n. 2, e 624 bis cod. pen. condannandolo alla. pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce genericamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ordine alla determinazione della pena, superiore al minimo edittale, nonché vizio di motivazione in relazione all'aumento a titolo di continuazione per il delitto tentato. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle allarmanti modalità della condotta che denotano una elevata capacità criminale dell'imputato (ultima pag. delta sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al, pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2