CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 dicembre 2021
Cassazione n. 27695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7 dicembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari di Crotone ha convalidato il provvedimento di Daspo emesso in data 4 dicembre 2021 dal Questore di Crotone, con il quale veniva prescritto a [OSCURATO:PERSONA] il divieto di accesso per tre anni a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale e degli Stati membri dell'Unione europea, nonchè l'obbligo di comparire presso la Questura di Benevento per il periodo di un anno. 2. Avverso l'ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 3, I. 401/1989, e all'art. 178, lett. c), c.p.p., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi ed alla conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio cartolare, perché l'interessato aveva ricevuto la notifica del Daspo in data 6 dicembre 2021 e il Giudice per le indagini preliminari aveva depositato il provvedimento di convalida il 7 dicembre 2021, non rispettando così il termine di quarantotto ore per il deposito di memorie difensive: termine che, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, è necessario per l'esercizio del diritto difesa. [OSCURATO:PERSONA], nella specie, sebbene preceduto dalla comunicazione ex art. 7 e 8 della I. 241 del 1990, notificata il 23 novembre 2021, risulta notificato in data 6 dicembre 2021 ed il GIP lo ha convalidato in data 7 dicembre 2021 ad orario imprecisato, entro le 48 ore della notifica del Daspo al ricorrente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'art. 6 comma 2-bis prevede che : "La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento". La giurisprudenza di questa Corte è ormai pacifica nel riconoscere che il termine che deve essere concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento innanzi al GIF' (Sez. 3, 27/01/2016, 6440, Michelotto; Sez. 3, 15/04/2010, Marcassoli). Infatti, sulla scia della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio che un termine inferiore renderebbe impossibile l'esercizio del diritto di difesa,mediante presentazione di memorie o deduzioni al giudice (cfr. in tal senso Sez. I, 28.1.00, n. 686, Bucciarelli, Sez. I 9.5.03, n.30312, Michelotto), essenziali per garantire un "contraddittorio cartolare" (Sez. 3, 11.12.07, n. 2471, Castellano). Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110-12, oltre ad affermare che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, quanto al diritto di difesa, hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal questore. Perché tale diritto di difesa possa Concretamente esercitarsi è necessario, invero, che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine per poter esaminare gli atti e presentare memorie o deduzioni. E poiché il pubblico ministero ha il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore, per richiedere o meno la convalida del provvedimento, anche l'interessato ha lo stesso termine, decorrente ugualmente dalla notifica, per esercitare il suo diritto di difesa. Le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione dal giudice, nell'adottare l'ordinanza (motivata) di convalida, sicché, in mancanza, l'ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge. Ne consegue inevitabilmente che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta da nullità. Il provvedimento del Questore notificato in data 6 dicembre contiene detto avviso. Tuttavia il G.i.p. non ha atteso il termine previsto di 48 ore, ma lo ha convalidato in data 7 dicembre 2021, ad orario imprecisato. L'ordinanza di convalida deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto. Ed invero, come già affermato da questa Corte, l'inosservanza del termine a difesa viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (tra le tante: Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 - dep. 03/03/2016, Rv. 266769 — 01). PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Crotone del 4 dicembre 2021, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in