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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 20218/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 26831-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1425 elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 8328/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/10/2016 R.G.N. 26880/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. .

Gen.

N. 26831/2016 ns [OSCURATO:PERSONA] che:

1. con sentenza non definitiva n. 8328/2016, pubblicata in data 4/10/2016, il Tribunale di Roma, adito dai professori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], docenti supplenti temporanei «non residenti» presso scuole operanti all'estero (rispettivamente di Barcellona e Parigi), pronunciando ai sensi dell'art. 64, comma 3, d.

Igs. 30.3.2001 n. 165 soltanto sulla questione pregiudiziale concernente la validità della clausola contrattuale applicabile, così alfine statuiva: «dichiara inapplicabile l'art. 106 del CCNL per il Comparto scuola per il quadriennio 2006-2009 nella parte in cui attribuisce "un assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una quota percentuale variabile dell'indennità di sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto a quella allo stato percepita"; dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio; spese al definitivo»; il Tribunale riteneva che l'assegno dì sede avesse la funzione dì sopperire agli oneri derivanti dal servizio prestato all'estero, tanto che la sua misura era determinata alla stregua di coefficienti che tengono conto del costo della vita e delle sue variazioni, nonché delle situazioni di rischio e di disagio; attribuiva, quindi, a detto assegno (previsto dall'art. 658 del d.lgs. n. 297/1994 per tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero) una funzione indennitaria attinente alla presenza all'estero di un non residente e non già al servizio svolto né al tempo di svolgimento; riteneva che gli articoli censurati dei contratti collettivi succedutisi nel tempo andassero disapplicati nella parte in cui, derogando all'art. 658 cit., avevano esercitato un potere normativo precluso dall'art. 45, ult. comma, d.igs. n. 165/2001; : Gen.

N. 26831/2016 t. [OSCURATO:PERSONA]

2. avverso tale sentenza il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale (d'ora in poi anche, più brevemente, MAECI), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso immediato per cassazione affidato a un solo motivo, al quale hanno opposto difese i docenti, con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.; Considerato che:

1. va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti: in realtà il MAECI non investe affatto la Corte di legittimità del merito della lite, ma si duole della violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato perché sull'interpretazione della divisata disciplina il Tribunale ha fondato l'apprezzamento pregiudiziale di non validità della clausola contrattuale applicabile;

2. con l'unico motivo di ricorso il Ministero denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell'Accordo quadro su lavoro a tempo determinato ivi allegato; dell'art. 640 del d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 77 e ss. c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007; dell'art. 27 del d.lgs. n. 62 del 1998, dell'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 651 del d.lgs. n. 297 del 1994 nel testo sostituito dall'art. 26 digs. n. 62 del 1998, del d.P.R. n. 18 del 1967; dell'art.106 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 con riferimento alla tabella prevista dall'art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell'art. 16 del c.c.n.l. del 24 febbraio 2000; sostiene che l'art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 si riferisce al personale non diplomatico del MAECI, per il quale non è applicabile la normativa di cui al d.P.R. n. 18/1967 e sostiene che il personale supplente non appartiene a tale categoria; assume che i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato ben potrebbero essere trattati e, quindi, retribuiti, in modo diverso ; Gen.

N. 26831/2016 [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli a tempo indeterminato in quanto questi ultimi hanno superato un pubblico concorso e i primi no; evidenzia che la definizione contrattuale della disciplina concernente il loro trattamento economico è del tutto legittima e che non pone problemi di coordinamento comunitario perché la diversità di trattamento non è altro che la corretta applicazione del principio per il quale a situazioni diverse corrisponde un diverso trattamento;

3. il ricorso è infondato;

4. la questione controversa tra le parti è quella della corretta quantificazione dell'assegno di sede corrisposto ai controricorrenti e, a monte, della validità della clausola contrattuale che ne prevede la decurtazione per il personale docente supplente in servizio all'estero; questa S.C. reputa risolutive le considerazioni svolte, da ultimo, da Cass. 27.4.2021, n. 11112 (conf.

Cass. n. 12369/2020), relativa a vicenda sovrapponibile, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; tali considerazioni riguardano l'applicazione ai docenti precari della scuola del principio di non discriminazione anche con riferimento alle integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all'estero (questione il cui esame è stato affrontato dal Tribunale che ha deciso la causa argomentando anche in ordine ad asserite preclusioni per la contrattazione collettiva derivanti, nella specie, dall'art. 45, ult. comma, del d.lgs. n. 165 del 2001);

5. nell'indicato precedente è stata data continuità ai condivisi e consolidati orientamenti espressi da questa Corte in molteplici decisioni nelle quali è stata esaminata la questione del contenuto precettivo del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (anche docenti) rispetto a quelli a tempo indeterminato stabilito dalla direttiva 1999/70/CE e dall'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ad essa allegato, come interpretati dalla Corte di A'Gen.

N. 26831/2016 s t. [OSCURATO:PERSONA] giustizia UE (fra le tante: Cass. 7 novembre 2016, n. 22558; Cass. 23 novembre 2016, n. 23868; Cass. 29 dicembre 2016, n. 27387; Cass. 5 gennaio 2017, n. 165; Cass. 10 gennaio 2017, n. 290; Cass. 1° agosto 2017, n. 19136; Cass. 28 novembre 2019, n. 31150; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924; Cass. 19 febbraio 2020, n. 4195; Cass. 16 marzo 2020, n. 7309);

6. è stato, così, ribadito che: a) la clausola 4 del citato Accordo quadro pone a carico degli Stati membri l'obbligo di assicurare al lavoratore a tempo determinato «condizioni di impiego» che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato «comparabile» e tale obbligo costituisce attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che sono «norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela» (Corte di Giustizia, sentenze: 9 luglio 2015, C-177/14, [OSCURATO:PERSONA], punto 32; 13 settembre 2007, C- 307/05, [OSCURATO:PERSONA], punto 27). b) la suddetta clausola 4 dell'Accordo esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti ivi riconosciuti, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia, sentenze: 15 aprile 2008, C-268/06, Impact; 13 settembre 2007, C-307/05, [OSCURATO:PERSONA]; 8 settembre 2011, C- 177/10 [OSCURATO:PERSONA]); c) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nel paragrafo 5 dell'art. 153 del TFUE «non può impedire ad un Gen.

N. 26831/2016 t. [OSCURATO:PERSONA] lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (CGUE, sentenza [OSCURATO:PERSONA] cit., punto 42); d) la parità di trattamento può essere negata agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (CGUE, sentenza [OSCURATO:PERSONA] cit., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); e) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (CGUE, sentenza [OSCURATO:PERSONA] cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani: CGUE, sentenza 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza; sentenza 7 marzo 2013, C- 393/11, Bertazzi);

7. è stato, altresì, ricordato che, per costante indirizzo della CGUE, per quanto concerne l'applicazione della suddetta clausola 4, punto 1, è necessario esaminare, in primo luogo, se la situazione dei lavoratori a tempo determinato e quella dei lavoratori a tempo indeterminato di cui si tratta sia «comparabile»; al riguardo, ad avviso della CGUE, la comparabilità sussiste se le persone interessate esercitano «un lavoro identico o simile ai sensi dell'Accordo quadro», conclusione cui si perviene prendendo in considerazione un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, in conformità delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, dell'Accordo stesso (CGUE, sentenze:Gen.

N. 26831/2016 [OSCURATO:PERSONA] 18 ottobre 2012, Valenza cit., punto 42 e giurisprudenza citata; 13 marzo 2014, C-38/12, Malgorzata, punti 30-31);

8. ed allora la decurtazione dell'assegno di sede (che ha la funzione di sopperire agli oneri derivanti dal servizio prestato all'estero) per i docenti supplenti in servizio presso le scuole italiane all'estero è in contrasto con gli indicati principi, considerato che tali supplenti, come è pacifico tra le parti, hanno svolto la medesima attività di insegnamento che avrebbero prestato se fossero stati immessi nei ruoli e assunti a tempo indeterminato;

9. correttamente, dunque, è stato ritenuto inapplicabile l'art. 106 del c.c.n.l. per il Comparto scuola 2006-2009 nella parte in cui ha previsto che i docenti a tempo determinato percepiscano l'assegno di sede in una quota percentuale variabile rispetto all'indennità di sede prevista per il personale a tempo indeterminato ed è stato affermato che tale assegno di sede debba essere corrisposto nella misura intera prevista dall'art. 658 del d.lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 27 d.lgs. n. 62/1998, senza alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario «non residente»;

10. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto (con assorbimento della residuale censura in ordine alla non configurabilità di un contrasto della disciplina collettiva con l'art. 45, comma 5, d.

Igs. n. 165, cit., disposizione in tesi riferita al personale non diplomatico del MAECI in servizio all'estero e non al personale docente supplente);

11. le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza; non sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. perché della specifica questione, all'epoca della proposizione del ricorso, non era ancora stata investita questa Corte;

12. nulla va disposto con riguardo al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- R. Gen.

N. 26831/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni a esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l'Amministrazione ricorrente (vedi, per tutte, in tal senso: Cass., Sez.

Un., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 26831-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1425 elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 8328/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/10/2016 R.G.N. 26880/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. . Gen. N. 26831/2016 ns [OSCURATO:PERSONA] che: 1. con sentenza non definitiva n. 8328/2016, pubblicata in data 4/10/2016, il Tribunale di Roma, adito dai professori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], docenti supplenti temporanei «non residenti» presso scuole operanti all'estero (rispettivamente di Barcellona e Parigi), pronunciando ai sensi dell'art. 64, comma 3, d. Igs. 30.3.2001 n. 165 soltanto sulla questione pregiudiziale concernente la validità della clausola contrattuale applicabile, così alfine statuiva: «dichiara inapplicabile l'art. 106 del CCNL per il Comparto scuola per il quadriennio 2006-2009 nella parte in cui attribuisce "un assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una quota percentuale variabile dell'indennità di sede prevista per il personale a tempo indeterminato in servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto a quella allo stato percepita"; dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio; spese al definitivo»; il Tribunale riteneva che l'assegno dì sede avesse la funzione dì sopperire agli oneri derivanti dal servizio prestato all'estero, tanto che la sua misura era determinata alla stregua di coefficienti che tengono conto del costo della vita e delle sue variazioni, nonché delle situazioni di rischio e di disagio; attribuiva, quindi, a detto assegno (previsto dall'art. 658 del d.lgs. n. 297/1994 per tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero) una funzione indennitaria attinente alla presenza all'estero di un non residente e non già al servizio svolto né al tempo di svolgimento; riteneva che gli articoli censurati dei contratti collettivi succedutisi nel tempo andassero disapplicati nella parte in cui, derogando all'art. 658 cit., avevano esercitato un potere normativo precluso dall'art. 45, ult. comma, d.igs. n. 165/2001; : Gen. N. 26831/2016 t. [OSCURATO:PERSONA] 2. avverso tale sentenza il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale (d'ora in poi anche, più brevemente, MAECI), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso immediato per cassazione affidato a un solo motivo, al quale hanno opposto difese i docenti, con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.; Considerato che: 1. va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti: in realtà il MAECI non investe affatto la Corte di legittimità del merito della lite, ma si duole della violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato perché sull'interpretazione della divisata disciplina il Tribunale ha fondato l'apprezzamento pregiudiziale di non validità della clausola contrattuale applicabile; 2. con l'unico motivo di ricorso il Ministero denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell'Accordo quadro su lavoro a tempo determinato ivi allegato; dell'art. 640 del d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 77 e ss. c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007; dell'art. 27 del d.lgs. n. 62 del 1998, dell'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 651 del d.lgs. n. 297 del 1994 nel testo sostituito dall'art. 26 digs. n. 62 del 1998, del d.P.R. n. 18 del 1967; dell'art.106 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 con riferimento alla tabella prevista dall'art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell'art. 16 del c.c.n.l. del 24 febbraio 2000; sostiene che l'art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 si riferisce al personale non diplomatico del MAECI, per il quale non è applicabile la normativa di cui al d.P.R. n. 18/1967 e sostiene che il personale supplente non appartiene a tale categoria; assume che i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato ben potrebbero essere trattati e, quindi, retribuiti, in modo diverso ; Gen. N. 26831/2016 [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli a tempo indeterminato in quanto questi ultimi hanno superato un pubblico concorso e i primi no; evidenzia che la definizione contrattuale della disciplina concernente il loro trattamento economico è del tutto legittima e che non pone problemi di coordinamento comunitario perché la diversità di trattamento non è altro che la corretta applicazione del principio per il quale a situazioni diverse corrisponde un diverso trattamento; 3. il ricorso è infondato; 4. la questione controversa tra le parti è quella della corretta quantificazione dell'assegno di sede corrisposto ai controricorrenti e, a monte, della validità della clausola contrattuale che ne prevede la decurtazione per il personale docente supplente in servizio all'estero; questa S.C. reputa risolutive le considerazioni svolte, da ultimo, da Cass. 27.4.2021, n. 11112 (conf. Cass. n. 12369/2020), relativa a vicenda sovrapponibile, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; tali considerazioni riguardano l'applicazione ai docenti precari della scuola del principio di non discriminazione anche con riferimento alle integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all'estero (questione il cui esame è stato affrontato dal Tribunale che ha deciso la causa argomentando anche in ordine ad asserite preclusioni per la contrattazione collettiva derivanti, nella specie, dall'art. 45, ult. comma, del d.lgs. n. 165 del 2001); 5. nell'indicato precedente è stata data continuità ai condivisi e consolidati orientamenti espressi da questa Corte in molteplici decisioni nelle quali è stata esaminata la questione del contenuto precettivo del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato (anche docenti) rispetto a quelli a tempo indeterminato stabilito dalla direttiva 1999/70/CE e dall'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ad essa allegato, come interpretati dalla Corte di A'Gen. N. 26831/2016 s t. [OSCURATO:PERSONA] giustizia UE (fra le tante: Cass. 7 novembre 2016, n. 22558; Cass. 23 novembre 2016, n. 23868; Cass. 29 dicembre 2016, n. 27387; Cass. 5 gennaio 2017, n. 165; Cass. 10 gennaio 2017, n. 290; Cass. 1° agosto 2017, n. 19136; Cass. 28 novembre 2019, n. 31150; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924; Cass. 19 febbraio 2020, n. 4195; Cass. 16 marzo 2020, n. 7309); 6. è stato, così, ribadito che: a) la clausola 4 del citato Accordo quadro pone a carico degli Stati membri l'obbligo di assicurare al lavoratore a tempo determinato «condizioni di impiego» che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato «comparabile» e tale obbligo costituisce attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che sono «norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela» (Corte di Giustizia, sentenze: 9 luglio 2015, C-177/14, [OSCURATO:PERSONA], punto 32; 13 settembre 2007, C- 307/05, [OSCURATO:PERSONA], punto 27). b) la suddetta clausola 4 dell'Accordo esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti ivi riconosciuti, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia, sentenze: 15 aprile 2008, C-268/06, Impact; 13 settembre 2007, C-307/05, [OSCURATO:PERSONA]; 8 settembre 2011, C- 177/10 [OSCURATO:PERSONA]); c) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nel paragrafo 5 dell'art. 153 del TFUE «non può impedire ad un Gen. N. 26831/2016 t. [OSCURATO:PERSONA] lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (CGUE, sentenza [OSCURATO:PERSONA] cit., punto 42); d) la parità di trattamento può essere negata agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (CGUE, sentenza [OSCURATO:PERSONA] cit., punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); e) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (CGUE, sentenza [OSCURATO:PERSONA] cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani: CGUE, sentenza 18 ottobre 2012, cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza; sentenza 7 marzo 2013, C- 393/11, Bertazzi); 7. è stato, altresì, ricordato che, per costante indirizzo della CGUE, per quanto concerne l'applicazione della suddetta clausola 4, punto 1, è necessario esaminare, in primo luogo, se la situazione dei lavoratori a tempo determinato e quella dei lavoratori a tempo indeterminato di cui si tratta sia «comparabile»; al riguardo, ad avviso della CGUE, la comparabilità sussiste se le persone interessate esercitano «un lavoro identico o simile ai sensi dell'Accordo quadro», conclusione cui si perviene prendendo in considerazione un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, in conformità delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, dell'Accordo stesso (CGUE, sentenze:Gen. N. 26831/2016 [OSCURATO:PERSONA] 18 ottobre 2012, Valenza cit., punto 42 e giurisprudenza citata; 13 marzo 2014, C-38/12, Malgorzata, punti 30-31); 8. ed allora la decurtazione dell'assegno di sede (che ha la funzione di sopperire agli oneri derivanti dal servizio prestato all'estero) per i docenti supplenti in servizio presso le scuole italiane all'estero è in contrasto con gli indicati principi, considerato che tali supplenti, come è pacifico tra le parti, hanno svolto la medesima attività di insegnamento che avrebbero prestato se fossero stati immessi nei ruoli e assunti a tempo indeterminato; 9. correttamente, dunque, è stato ritenuto inapplicabile l'art. 106 del c.c.n.l. per il Comparto scuola 2006-2009 nella parte in cui ha previsto che i docenti a tempo determinato percepiscano l'assegno di sede in una quota percentuale variabile rispetto all'indennità di sede prevista per il personale a tempo indeterminato ed è stato affermato che tale assegno di sede debba essere corrisposto nella misura intera prevista dall'art. 658 del d.lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 27 d.lgs. n. 62/1998, senza alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario «non residente»; 10. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto (con assorbimento della residuale censura in ordine alla non configurabilità di un contrasto della disciplina collettiva con l'art. 45, comma 5, d. Igs. n. 165, cit., disposizione in tesi riferita al personale non diplomatico del MAECI in servizio all'estero e non al personale docente supplente); 11. le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza; non sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. perché della specifica questione, all'epoca della proposizione del ricorso, non era ancora stata investita questa Corte; 12. nulla va disposto con riguardo al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- R. Gen. N. 26831/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni a esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l'Amministrazione ricorrente (vedi, per tutte, in tal senso: Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori
Sentenza Cassazione n. 20218/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris