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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 25981/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1900-2018 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1900/2018 R.G.N.2925/2018 Cron.

Rep.

Ud.12/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - sul ricorso 2925-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI “ [OSCURATO:PERSONA] ” , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4697/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/01/2017 R.G.N. 6957/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’11.1.2017, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive dovuti all’INPGI in relazione alla posizione del giornalista [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la pronuncia di primo grado sia nella parte in cui aveva accolto l’opposizione proposta dalla medesima società avverso il decreto ingiuntivo con cui l’INPGI le aveva richiesto somme per contributi omessi in danno di altri due dipendenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sia nella parte in cui aveva reputato che una terza dipendente, [OSCURATO:PERSONA], avesse svolto mansioni proprie dell’attività giornalistica solo nel periodo 2004-2007; che avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione prima l’INPGI, deducendo tre motivi di censura, e poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo otto motivi di gravame; che sia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che l’INPGI hanno resistito con controricorso alle avverse impugnazioni; che l’INPS ha del pari resistito con controricorso ad entrambe le impugnazioni; che l’INPGI e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno anche depositato memoria; che, chiamate le cause all'adunanza camerale del 12.7.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che i due ricorsi vanno preliminarmente riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.); che, con il primo motivo del ricorso principale, l’INPGI denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito debitamente considerato che il giornalista Castagnini aveva ottenuto l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti in virtù della dichiarazione della direttrice responsabile della testata Interniattestante la compiuta pratica giornalistica; che, con il secondo motivo del ricorso principale, l’INPGI lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 69/1963, e 2103 c.c. per avere la Corte territoriale escluso che le mansioni di segretaria di redazione svolte pro temporeda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avessero natura giornalistica; che, con il terzo motivo del ricorso principale, l’INPGI si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 69/1963, e dell’art. 42 CCNL per i dipendenti di aziende giornalistiche per avere la Corte di merito ritenuto che le mansioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] non fossero quelle di redattore grafico, ma piuttosto quelle di tecnico grafico impaginatore, sprovvisto di autonomia e creatività e deputato esclusivamente alla rappresentazione grafica di notizie fornitegli da altri; che, con il primo motivo del ricorso successivo, la società ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso l’esame della delibera con cui l’INPGI aveva disposto l’iscrizione nel registro dei praticanti della giornalista [OSCURATO:PERSONA] solo a far data dal 20.2.2006, sia pure facendone retroagire gli effetti anche al periodo 1.6.2004-31.12.2005;che, con il secondo motivo, proposto in subordine rispetto al primo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 67/1987 nonché dell’art. 38, l. n. 416/1981, dell’art. 17, d.lgs. n. 503/1992, degli artt. 33, 34 e 35, l. n. 69/1963, dell’art. 1, l. n. 1564/1951, e degli artt. 2126, 1418 e 1423 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’iscrizione con effetti retroattivi presso il registro dei giornalisti professionisti costituisse presupposto sufficiente ai fini del sorgere del corrispondente obbligo contributivo nei riguardi dell’INPGI; che, con il terzo motivo, la società ricorrente si duole di omesso esame della circostanza emersa dalla dichiarazione della teste Valerio secondo cui la redazione della testata Ville e Giardini, presso la quale aveva lavorato la giornalista [OSCURATO:PERSONA], non attingeva il requisito dimensionale previsto dall’art. 34, l. n. 69/1963; che, con il quarto motivo, la società ricorrente si duole di violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che le mansioni di foto-editor svolte dalla giornalista [OSCURATO:PERSONA] avessero natura giornalistica, ancorché ciò fosse stato escluso dalla sentenza di prime cure con accertamento che l’INPGI non aveva specificamente impugnato, ed altresì di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per avere la medesima Corte rassegnato motivazione apparente sul punto decisivo della prevalenza delle mansioni giornalistiche rispetto a quelle non giornalistiche; che, conil quinto motivo (formulato anche in connessione con il quarto), la società ricorrente denuncia violazione del principio di c.d. prevalenza in materia di qualificazione del rapporto di lavoro in caso di mansioni promiscue; che, con il sesto motivo (formulato in connessione anche con il terzo), la società ricorrente deduce violazione degli artt. 1, 26, 33, 35 e 45, l. n. 69/1963, degli artt. 2126 e 1418 c.c. e dell’art. 38, l. n. 416/1981, per avere la Corte territoriale ritenuto la fondatezza della pretesa dell’INPGI nonostante che la giornalista [OSCURATO:PERSONA] risultasse iscritta nel periodo in contestazione nell’elenco dei pubblicisti e non nel registro dei praticanti giornalisti; che, con il settimo motivo, la società ricorrente si duole di violazione degliartt. 342 e 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito rilevato la formazione del giudicato interno circa il fatto che, nel periodo in contestazione, il giornalista Signorello era dipendente di altra società; che, con l’ottavo motivo, la società ricorrente si duole di violazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, e dell’art.2943 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la denuncia del giornalista Signorello, pur non avendo valore interruttivo della prescrizione, determinasse l’applicabilità del termine decennale di prescrizione dei contributi dovuti all’INPGI; che va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso successivo, proposta dall’INPGI sul rilievo che la procura apposta a margine del ricorso notificato, essendo stata rilasciata “per ogni fase, stato o grado” della “procedura oggetto del presente atto”, non integrerebbe il requisito della specialità ex art. 365 c.p.c., dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, quando la procura è apposta a margine del ricorso notificato, il suo conferimento in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, la sua idoneità a investire espressamente il difensore del potere di proporre il ricorso stesso e il suo rilascio in data successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione si desumono rispettivamente dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso e dalla menzione che, nell'atto a margine del quale essa è apposta, si fa della sentenza gravata (così Cass. n. 24422 del 2016, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 2642 del 1998); che, ciò posto, va rilevato che, nel confermare la pronuncia di prime cure, i giudici territoriali hanno rilevato, quanto alla giornalista [OSCURATO:PERSONA], che “dal complesso delle testimonianze acquisite, è emerso che tale dipendente, oltre alle mansioni di segretaria di redazione, da dicembre 2004 svolse anche mansioni di foto-editore di relazione di articoli e cura di rubriche, sotto pseudonimo, in modo continuativo e quotidiano”, ciò che “comportò la prevalenza,quantitativa e qualitativa, dello svolgimento di tali mansioni, unitamente a quelle di redazione di articoli e cura di rubriche, su quelle principalmente segretariali disimpegnate in precedenza” (così la sentenza impugnata, pagg. 3-4), dando conto anche della “iscrizione dell’interessata quale giornalista praticante operata con decorrenza 1/6/2004 da parte del competente Consiglio regionale dell’Ordine professionale” (ibid., pag. 6); che, con riguardo ai dipendenti Castagnini e Pizzocchero, i giudici territoriali hanno parimenti confermato l’accertamento compiuto dal giudice di prime cure, sia per ciò che concerneva l’oggetto principale delle mansioni (di tecnico grafico impaginatore per il primo, di coordinamento della segreteria di redazione per la seconda) sia per quanto riguardava il carattere episodico dell’attività di redazione di articoli e didascalie svolta da Pizzocchero; che, tanto premesso, è evidente che sia i tre motivi del ricorso principale dell’INPGI sia i primi sei motivi del ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pur dietro l’apparente riferimento alla violazione di norme di legge sostanziale o processuale, si propongono in realtà di veicolare una critica all’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, in spregio al divieto di cui all’art. 348-ter, ult. co., c.p.c., vigente ratione temporis; che, al riguardo, questa Corte ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così da ult.

Cass.

S.U. n. 34476 del 2019); che, pertanto, non risultando in alcun modo criticabili né le statuizioni della sentenza di appello concernenti la giornalista [OSCURATO:PERSONA] (la cui iscrizione all’albo è stata dai giudici individuata senza alcun riferimento ad una presunta retrodatazione), né quelle circa l’assenza di contenuti propri dell’attività giornalistica nelle mansioni svolte dai dipendenti Castagnini e Pizzocchero, le censure proposte nel ricorso principale e nei primi sei motivi di quello successivo sono da reputarsi affatto inammissibili; che il settimo motivo del ricorso successivo è invece infondato, emergendo pianamente dallo stralcio della sentenza trascritto a pag. 39 del ricorso per cassazione che il primo giudice, avendo reputato fondata l’eccezione di prescrizione dei contributi richiesti dall’INPGI in relazione al dipendente Signorello, ha piuttosto reputato superflua l’indagine circa l’eccezione proposta dall’INPS in merito all’effettivo datore di lavoro; che, viceversa, è fondato l’ottavo motivo del ricorso successivo, avendo questa Corte ormai chiarito, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 15296 del 2014, che il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti per contributi previdenziali maturati in epoca successiva all'1.1.1996, avendo la denuncia in questione unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente a tale data (così Cass. n. 5820 del 2021 e succ. conf.); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e del parziale accoglimento di quello successivo, i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso vanno dichiarati solo a carico del ricorrente principale; P. Q. M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie l’ottavo motivo del ricorso successivo, rigettati gli altri e il ricorso principale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1900-2018 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1900/2018 R.G.N.2925/2018 Cron. Rep. Ud.12/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - sul ricorso 2925-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI “ [OSCURATO:PERSONA] ” , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4697/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/01/2017 R.G.N. 6957/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’11.1.2017, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive dovuti all’INPGI in relazione alla posizione del giornalista [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la pronuncia di primo grado sia nella parte in cui aveva accolto l’opposizione proposta dalla medesima società avverso il decreto ingiuntivo con cui l’INPGI le aveva richiesto somme per contributi omessi in danno di altri due dipendenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sia nella parte in cui aveva reputato che una terza dipendente, [OSCURATO:PERSONA], avesse svolto mansioni proprie dell’attività giornalistica solo nel periodo 2004-2007; che avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione prima l’INPGI, deducendo tre motivi di censura, e poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo otto motivi di gravame; che sia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che l’INPGI hanno resistito con controricorso alle avverse impugnazioni; che l’INPS ha del pari resistito con controricorso ad entrambe le impugnazioni; che l’INPGI e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno anche depositato memoria; che, chiamate le cause all'adunanza camerale del 12.7.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che i due ricorsi vanno preliminarmente riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.); che, con il primo motivo del ricorso principale, l’INPGI denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito debitamente considerato che il giornalista Castagnini aveva ottenuto l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti in virtù della dichiarazione della direttrice responsabile della testata Interniattestante la compiuta pratica giornalistica; che, con il secondo motivo del ricorso principale, l’INPGI lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 69/1963, e 2103 c.c. per avere la Corte territoriale escluso che le mansioni di segretaria di redazione svolte pro temporeda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avessero natura giornalistica; che, con il terzo motivo del ricorso principale, l’INPGI si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 69/1963, e dell’art. 42 CCNL per i dipendenti di aziende giornalistiche per avere la Corte di merito ritenuto che le mansioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] non fossero quelle di redattore grafico, ma piuttosto quelle di tecnico grafico impaginatore, sprovvisto di autonomia e creatività e deputato esclusivamente alla rappresentazione grafica di notizie fornitegli da altri; che, con il primo motivo del ricorso successivo, la società ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso l’esame della delibera con cui l’INPGI aveva disposto l’iscrizione nel registro dei praticanti della giornalista [OSCURATO:PERSONA] solo a far data dal 20.2.2006, sia pure facendone retroagire gli effetti anche al periodo 1.6.2004-31.12.2005;che, con il secondo motivo, proposto in subordine rispetto al primo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 67/1987 nonché dell’art. 38, l. n. 416/1981, dell’art. 17, d.lgs. n. 503/1992, degli artt. 33, 34 e 35, l. n. 69/1963, dell’art. 1, l. n. 1564/1951, e degli artt. 2126, 1418 e 1423 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’iscrizione con effetti retroattivi presso il registro dei giornalisti professionisti costituisse presupposto sufficiente ai fini del sorgere del corrispondente obbligo contributivo nei riguardi dell’INPGI; che, con il terzo motivo, la società ricorrente si duole di omesso esame della circostanza emersa dalla dichiarazione della teste Valerio secondo cui la redazione della testata Ville e Giardini, presso la quale aveva lavorato la giornalista [OSCURATO:PERSONA], non attingeva il requisito dimensionale previsto dall’art. 34, l. n. 69/1963; che, con il quarto motivo, la società ricorrente si duole di violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che le mansioni di foto-editor svolte dalla giornalista [OSCURATO:PERSONA] avessero natura giornalistica, ancorché ciò fosse stato escluso dalla sentenza di prime cure con accertamento che l’INPGI non aveva specificamente impugnato, ed altresì di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per avere la medesima Corte rassegnato motivazione apparente sul punto decisivo della prevalenza delle mansioni giornalistiche rispetto a quelle non giornalistiche; che, conil quinto motivo (formulato anche in connessione con il quarto), la società ricorrente denuncia violazione del principio di c.d. prevalenza in materia di qualificazione del rapporto di lavoro in caso di mansioni promiscue; che, con il sesto motivo (formulato in connessione anche con il terzo), la società ricorrente deduce violazione degli artt. 1, 26, 33, 35 e 45, l. n. 69/1963, degli artt. 2126 e 1418 c.c. e dell’art. 38, l. n. 416/1981, per avere la Corte territoriale ritenuto la fondatezza della pretesa dell’INPGI nonostante che la giornalista [OSCURATO:PERSONA] risultasse iscritta nel periodo in contestazione nell’elenco dei pubblicisti e non nel registro dei praticanti giornalisti; che, con il settimo motivo, la società ricorrente si duole di violazione degliartt. 342 e 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito rilevato la formazione del giudicato interno circa il fatto che, nel periodo in contestazione, il giornalista Signorello era dipendente di altra società; che, con l’ottavo motivo, la società ricorrente si duole di violazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, e dell’art.2943 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la denuncia del giornalista Signorello, pur non avendo valore interruttivo della prescrizione, determinasse l’applicabilità del termine decennale di prescrizione dei contributi dovuti all’INPGI; che va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso successivo, proposta dall’INPGI sul rilievo che la procura apposta a margine del ricorso notificato, essendo stata rilasciata “per ogni fase, stato o grado” della “procedura oggetto del presente atto”, non integrerebbe il requisito della specialità ex art. 365 c.p.c., dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, quando la procura è apposta a margine del ricorso notificato, il suo conferimento in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, la sua idoneità a investire espressamente il difensore del potere di proporre il ricorso stesso e il suo rilascio in data successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione si desumono rispettivamente dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso e dalla menzione che, nell'atto a margine del quale essa è apposta, si fa della sentenza gravata (così Cass. n. 24422 del 2016, sulla scorta di Cass. S.U. n. 2642 del 1998); che, ciò posto, va rilevato che, nel confermare la pronuncia di prime cure, i giudici territoriali hanno rilevato, quanto alla giornalista [OSCURATO:PERSONA], che “dal complesso delle testimonianze acquisite, è emerso che tale dipendente, oltre alle mansioni di segretaria di redazione, da dicembre 2004 svolse anche mansioni di foto-editore di relazione di articoli e cura di rubriche, sotto pseudonimo, in modo continuativo e quotidiano”, ciò che “comportò la prevalenza,quantitativa e qualitativa, dello svolgimento di tali mansioni, unitamente a quelle di redazione di articoli e cura di rubriche, su quelle principalmente segretariali disimpegnate in precedenza” (così la sentenza impugnata, pagg. 3-4), dando conto anche della “iscrizione dell’interessata quale giornalista praticante operata con decorrenza 1/6/2004 da parte del competente Consiglio regionale dell’Ordine professionale” (ibid., pag. 6); che, con riguardo ai dipendenti Castagnini e Pizzocchero, i giudici territoriali hanno parimenti confermato l’accertamento compiuto dal giudice di prime cure, sia per ciò che concerneva l’oggetto principale delle mansioni (di tecnico grafico impaginatore per il primo, di coordinamento della segreteria di redazione per la seconda) sia per quanto riguardava il carattere episodico dell’attività di redazione di articoli e didascalie svolta da Pizzocchero; che, tanto premesso, è evidente che sia i tre motivi del ricorso principale dell’INPGI sia i primi sei motivi del ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pur dietro l’apparente riferimento alla violazione di norme di legge sostanziale o processuale, si propongono in realtà di veicolare una critica all’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, in spregio al divieto di cui all’art. 348-ter, ult. co., c.p.c., vigente ratione temporis; che, al riguardo, questa Corte ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così da ult. Cass. S.U. n. 34476 del 2019); che, pertanto, non risultando in alcun modo criticabili né le statuizioni della sentenza di appello concernenti la giornalista [OSCURATO:PERSONA] (la cui iscrizione all’albo è stata dai giudici individuata senza alcun riferimento ad una presunta retrodatazione), né quelle circa l’assenza di contenuti propri dell’attività giornalistica nelle mansioni svolte dai dipendenti Castagnini e Pizzocchero, le censure proposte nel ricorso principale e nei primi sei motivi di quello successivo sono da reputarsi affatto inammissibili; che il settimo motivo del ricorso successivo è invece infondato, emergendo pianamente dallo stralcio della sentenza trascritto a pag. 39 del ricorso per cassazione che il primo giudice, avendo reputato fondata l’eccezione di prescrizione dei contributi richiesti dall’INPGI in relazione al dipendente Signorello, ha piuttosto reputato superflua l’indagine circa l’eccezione proposta dall’INPS in merito all’effettivo datore di lavoro; che, viceversa, è fondato l’ottavo motivo del ricorso successivo, avendo questa Corte ormai chiarito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 15296 del 2014, che il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti per contributi previdenziali maturati in epoca successiva all'1.1.1996, avendo la denuncia in questione unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente a tale data (così Cass. n. 5820 del 2021 e succ. conf.); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e del parziale accoglimento di quello successivo, i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso vanno dichiarati solo a carico del ricorrente principale; P. Q. M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie l’ottavo motivo del ricorso successivo, rigettati gli altri e il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto d
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