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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05652/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 4 maggio 2021, il tribunale della libertà di Palermo, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il medesimo tribunale del 15-4-2021 che aveva disposto nei confronti dello stesso la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di concorso in rapina aggravata e ricettazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che, con otto distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen, in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e 628 comma 3 n. 1 cod.pen. quanto alla valutazione della sussistenza del grave quadro indiziario a carico del ricorrente di partecipazione alla rapina contestata ed alla insussistenza dei presupposti di applicabilità della misura cautelare; in particolare, premesso che tutti i dati erano stati tratti dall'annotazione di servizio, si lamentava che il tribunale della libertà non aveva indicato la tipologia delle telecamere dalle quali erano stati tratti i fotogrammi né enunciata la sequenza temporale e logica degli stessi così che non era possibile affermare che il soggetto a bordo del motociclo Honda SH150 grigio fosse uno degli autori del fatto; inoltre, mancava qualsiasi identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore del fatto, posto che gli autori della rapina avevano agito travisati e non erano stati identificati e la sola corpulenza del ricorrente non costituiva indizio grave; ancora l'identificazione di parte del numero di targa era avvenuta attraverso la visione di fotogrammi precedenti e successivi la rapina che ritraevano un soggetto mai a volto scoperto, mentre, la targa del motociclo, era stata occultata durante l'esecuzione dei fatti delittuosi, così che, il mezzo individuato alle 9.13 precedentemente i fatti, non poteva dirsi lo stesso di quello utilizzato per la rapina; diverso era anche il casco utilizzato dal rapinatore rispetto a quello usato in precedenza dal soggetto ritratto nei fotogrammi, così che, dovevano ritenersi essere diversi i due soggetti uno solo essendo il [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, in sede di perquisizione, all'interno dell'abitazione del medesimo, non era stato rinvenuto né il cappellino rosso utilizzato dal rapinatore né le scarpe con la particolare foggia.

Infine, prive di rilevanza erano le conversazioni intercettate perché non aventi ad oggetto fatti di rilievo investigativo.

Ne conseguiva l'assenza di materiale dotato di gravità indiziaria che determinava il vizio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è proposto per motivi puramente reiterativi di aspetti già devoluti all'analisi del tribunale della libertà e da questi adeguatamente affrontati e risolti nonché involgenti questioni di mero fatto non deducibili nella fase di legittimità.

Al proposito, va ricordato come, secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez.

U, 22/3/2000 n. 11, Rv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (Sez.

Un. 22 marzo 2000, n. 11, Rv. 215828).

Orbene, nel caso in esame, proprio l'applicazione di sopra esposti principi comporta affermare l'insussistenza dei vizi denunciati posto che, con le ampie osservazioni svolte nella motivazione del provvedimento impugnato, il tribunale ha spiegato alle pagine 5-7 dell'ordinanza come il grave quadro indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA] si ricavi dalla visione di sistemi di video sorveglianza e delle relative registrazioni che permettevano di appurare come uno degli autori della rapina risultava essere il conducente uno scooter tipo Honda SH 150 recante quali numeri della targa le cifre 143, esattamente coincidenti con quelle del mezzo in uso al ricorrente sebbene precedentemente sequestrato.Inoltre, i giudici del riesame, sottolineavano altresì la coincidenza della corporatura particolarmente robusta del [OSCURATO:PERSONA] con quella di uno dei rapinatori, il ritrovamento presso l'abitazione del medesimo di un casco esattamente identico a quello utilizzato per la consumazione dei fatti e l'accertata sussistenza di contatti telefonici tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'Allicata, altro soggetto coinvolto pure nella consumazione della medesima rapina.

Così che la coincidenza di tutti tali elementi correttamente faceva concludere per la gravità indiziaria senza che rilevi la mancata identificazione della tipologia delle telecamere, ovvero l'assenza di individuazioni positive posto che l'avvenuta analisi dei fotogrammi precedenti e successivi la rapina era l'elemento che fondava il giudizio di gravità indiziaria.

Quanto alla contestazione della identità dello scooter del [OSCURATO:PERSONA] con quello utilizzato dai rapinatori, anche tale valutazione appare essere stata compiuta in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, da parte del tribunale posto che il mezzo del [OSCURATO:PERSONA] riportante la targa 143 e quello usato per la rapina avevano quali elemento identificativo un identico fanalino rotto.

Analogamente il tribunale appare avere anche risposto, con le osservazioni svolte a pagina 6, sul tema della diversità dei caschi utilizzati dal [OSCURATO:PERSONA] e da uno dei rapinatori avendo sottolineato come a bordo dell'Honda si alternarono due distinti soggetti.

Ad ulteriore conferma della gravità del quadro indiziario lo stesso giudice del riesame sottolineava la sussistenza di contatti tra i presunti autori del fatto e di conversazioni che coinvolgevano anche il [OSCURATO:PERSONA].

Tanto basta per rendere il provvedimento impugnato immune da censure avendo il giudice del riesame escluso la fondatezza delle letture alternative degli elementi indiziari che il ricorso ripropone in questa sede avanzando doglianze non consentite.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 30 novembre 2021 III_ [OSCURATO:PERSONA] t j911-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 4 maggio 2021, il tribunale della libertà di Palermo, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il medesimo tribunale del 15-4-2021 che aveva disposto nei confronti dello stesso la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di concorso in rapina aggravata e ricettazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che, con otto distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen, in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e 628 comma 3 n. 1 cod.pen. quanto alla valutazione della sussistenza del grave quadro indiziario a carico del ricorrente di partecipazione alla rapina contestata ed alla insussistenza dei presupposti di applicabilità della misura cautelare; in particolare, premesso che tutti i dati erano stati tratti dall'annotazione di servizio, si lamentava che il tribunale della libertà non aveva indicato la tipologia delle telecamere dalle quali erano stati tratti i fotogrammi né enunciata la sequenza temporale e logica degli stessi così che non era possibile affermare che il soggetto a bordo del motociclo Honda SH150 grigio fosse uno degli autori del fatto; inoltre, mancava qualsiasi identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale autore del fatto, posto che gli autori della rapina avevano agito travisati e non erano stati identificati e la sola corpulenza del ricorrente non costituiva indizio grave; ancora l'identificazione di parte del numero di targa era avvenuta attraverso la visione di fotogrammi precedenti e successivi la rapina che ritraevano un soggetto mai a volto scoperto, mentre, la targa del motociclo, era stata occultata durante l'esecuzione dei fatti delittuosi, così che, il mezzo individuato alle 9.13 precedentemente i fatti, non poteva dirsi lo stesso di quello utilizzato per la rapina; diverso era anche il casco utilizzato dal rapinatore rispetto a quello usato in precedenza dal soggetto ritratto nei fotogrammi, così che, dovevano ritenersi essere diversi i due soggetti uno solo essendo il [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, in sede di perquisizione, all'interno dell'abitazione del medesimo, non era stato rinvenuto né il cappellino rosso utilizzato dal rapinatore né le scarpe con la particolare foggia. Infine, prive di rilevanza erano le conversazioni intercettate perché non aventi ad oggetto fatti di rilievo investigativo. Ne conseguiva l'assenza di materiale dotato di gravità indiziaria che determinava il vizio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è proposto per motivi puramente reiterativi di aspetti già devoluti all'analisi del tribunale della libertà e da questi adeguatamente affrontati e risolti nonché involgenti questioni di mero fatto non deducibili nella fase di legittimità. Al proposito, va ricordato come, secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 22/3/2000 n. 11, Rv.215828); inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, Rv. 215828). Orbene, nel caso in esame, proprio l'applicazione di sopra esposti principi comporta affermare l'insussistenza dei vizi denunciati posto che, con le ampie osservazioni svolte nella motivazione del provvedimento impugnato, il tribunale ha spiegato alle pagine 5-7 dell'ordinanza come il grave quadro indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA] si ricavi dalla visione di sistemi di video sorveglianza e delle relative registrazioni che permettevano di appurare come uno degli autori della rapina risultava essere il conducente uno scooter tipo Honda SH 150 recante quali numeri della targa le cifre 143, esattamente coincidenti con quelle del mezzo in uso al ricorrente sebbene precedentemente sequestrato.Inoltre, i giudici del riesame, sottolineavano altresì la coincidenza della corporatura particolarmente robusta del [OSCURATO:PERSONA] con quella di uno dei rapinatori, il ritrovamento presso l'abitazione del medesimo di un casco esattamente identico a quello utilizzato per la consumazione dei fatti e l'accertata sussistenza di contatti telefonici tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'Allicata, altro soggetto coinvolto pure nella consumazione della medesima rapina. Così che la coincidenza di tutti tali elementi correttamente faceva concludere per la gravità indiziaria senza che rilevi la mancata identificazione della tipologia delle telecamere, ovvero l'assenza di individuazioni positive posto che l'avvenuta analisi dei fotogrammi precedenti e successivi la rapina era l'elemento che fondava il giudizio di gravità indiziaria. Quanto alla contestazione della identità dello scooter del [OSCURATO:PERSONA] con quello utilizzato dai rapinatori, anche tale valutazione appare essere stata compiuta in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, da parte del tribunale posto che il mezzo del [OSCURATO:PERSONA] riportante la targa 143 e quello usato per la rapina avevano quali elemento identificativo un identico fanalino rotto. Analogamente il tribunale appare avere anche risposto, con le osservazioni svolte a pagina 6, sul tema della diversità dei caschi utilizzati dal [OSCURATO:PERSONA] e da uno dei rapinatori avendo sottolineato come a bordo dell'Honda si alternarono due distinti soggetti. Ad ulteriore conferma della gravità del quadro indiziario lo stesso giudice del riesame sottolineava la sussistenza di contatti tra i presunti autori del fatto e di conversazioni che coinvolgevano anche il [OSCURATO:PERSONA]. Tanto basta per rendere il provvedimento impugnato immune da censure avendo il giudice del riesame escluso la fondatezza delle letture alternative degli elementi indiziari che il ricorso ripropone in questa sede avanzando doglianze non consentite. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 30 novembre 2021 III_ [OSCURATO:PERSONA] t j911-
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