CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04924/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]de1 TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza datata 4 marzo 2021 (dep. il 17 maggio 2021) il Tribunale dì Catanzaro ha rigettato l'appello interposto (ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.) nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 16 dicembre 2020, con la quale la Corte di assise di Catanzaro ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse dello stesso imputato, di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con strumento di controllo elettronico. 2. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., ha addotto che la motivazione sarebbe illogica, insufficiente ed apparente in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, e ciò in violazione dell'art. 275, commi 3 e 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Ad avviso del ricorrente l'ordinanza impugnata - con motivazione viziata - avrebbe affermato la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con riferimento all'imputato, che ha compiuto 70 anni ed ha chiesto l'applicazione degli arresti domiciliari con strumento di controllo elettronico fuori dal territorio della regione di residenza, omettendo di esaminare la specifica questione devoluta dalla difesa e, comunque, statuendo in violazione di legge (in particolare del disposto dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.). Difatti: - con l'atto di appello si era denunciato il deficit della motivazione del provvedimento di diniego di prima istanza, poiché con esso si era affermata la persistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza senza compiere alcuna «indagine», ma assumendone la «permanenza» nonostante l'ordinanza genetica non contenesse alcun approfondimento al riguardo, atteso che all'epoca il [OSCURATO:PERSONA] non aveva compiuto 70 anni; - a fronte di tale specifica doglianza, il Tribunale ha erroneamente rilevato che con il gravame erano state riproposte le medesime considerazioni già prospettate al primo Giudice e ha provveduto ad integrare la motivazione dell'ordinanza appellata - affermando la sussistenza delle esigenze di eccezionale rilevanza - senza annullare il primo provvedimento, come avrebbe dovuto; invero, il Collegio di seconda istanza avrebbe dovuto disporre l'annullamento della prima ordinanza in forza di «un'interpretazione estensiva» del principio elaborato dalla giurisprudenza in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. per i provvedimenti resi in sede di riesame (secondo cui, in mancanza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento impugnato e non integrarne la motivazione, poiché anche tale presupposto deve formare oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice della cautela), principio che dovrebbe applicarsi anche in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. e che, nella specie, opererebbe dato che la Corte di assise, affermando la «persistenza» delle esigenze di cautela di eccezionale rilevanza, aveva espresso un giudizio generico e meramente assertivo (e perciò apparente) senza alcun accertamento, che invece sarebbe stato necessario (dato che - come esposto - l'ordinanza applicativa della misura non aveva svolto alcun approfondimento sul punto). In ogni caso, secondo il ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe insufficiente: - in quanto, rispetto al provvedimento della Corte di assise, si sarebbe espressa in senso deteriore sull'esistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in assenza di un accertamento sul punto, quando avrebbe invece al più dovuto giudicare la logicità e la sufficienza di un eventuale giudizio reso in tal senso; - avrebbe fatto leva su elementi già valutati all'atto dell'applicazione della misura (la finalità perseguita dal [OSCURATO:PERSONA] con il progetto omicidiario e la spregiudicatezza ed efferatezza nel commissionare l'omicidio di un componente della propria famiglia), omettendo di confrontarsi con la prospettazione difensiva e non argomentando in maniera approfondita, valorizzando in maniera apodittica pure il dato processuale della condanna non definitiva riportata dal [OSCURATO:PERSONA] per associazione di tipo mafioso, non considerando che in tale procedimento è emerso che l'unico coimputato membro della famiglia [OSCURATO:PERSONA] (Pantaleone [OSCURATO:PERSONA]) nutrirebbe astio verso il ricorrente e che l'esiguo arco temporale della partecipazione ascritta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] né valutando la distanza temporale dai fatti, ed assumendo poi in maniera apodittica l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, senza affrontare puntualmente il profilo relativo al fatto che è stato indicato come domicilio dove eseguire la misura meno afflittiva quello del figlio dell'imputato, soggetto incensurato che vive a Novara; - non avrebbe considerato la specifica posizione del ricorrente, in quanto il fatto per cui è sottoposto a misura si collocherebbe ben 18 anni addietro e, successivamente ad esso, non risulta alcun precedente specifico a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale è rimasto estraneo alle indagini svolte nel procedimento c.d. RINASCITA-SCOTT, il che dimostrerebbe il suo effettivo allontanamento dal contesto associativo. 1.1. Deve, anzitutto, rilevarsi la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva, secondo la quale nel caso in esame il Collegio dell'appello cautelare, in forza di un'interpretazione estensiva dei princìpi giurisprudenziali elaborati in materia di riesame in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (rectius: di un'interpretazione estensiva della norma appena citata), non avrebbe potuto integrare la statuizione con cui il primo Giudice ha provveduto sulla richiesta difensiva di sostituzione della misura cautelare in esecuzione. Non vi è dubbio che - ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p. (nel testo vigente a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47) - il tribunale del riesame debba annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento e degli elementi forniti dalla difesa. In tali ipotesi opera la deroga «al principio generale secondo cui il tribunale del riesame ha la possibilità di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione», «con la conseguenza che nessun intervento ad adiuvandum del Tribunale del riesame è consentito» rispetto al provvedimento di prima istanza (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 - 01). Tuttavia, l'art. 310 cod. proc. pen. - ossia la norma che qui rileva e che disciplina non il riesame dei provvedimenti cautelari personali, bensì le distinte ipotesi di appello avverso di essi - non richiama l'art. 309, comma 9, cit., prevedendo, invece, al comma 2, che «si osserv[i]no le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7». E, d'altra parte, l'art. 309, comma 9, - come esposto - è norma eccezionale, che non può essere oggetto di applicazione a casi diversi da quelli da essa contemplati (ossia di un'applicazione analogica quale quella che, a ben vedere, il ricorrente ha perorato) e deve essere oggetto soltanto di interpretazione letterale con esclusione di ogni interpretazione estensiva (cfr. in materia sempre di norme processuali eccezionali Sez. 4, n. 42516 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245779 - 01; e già Sez. 6, n. 3920 del 26/11/1999 - dep. 2000, Santalco, Rv. 215315 - 01). In secondo luogo, deve rilevarsi che il Collegio di appello ha confermato la decisione di prima istanza non soltanto evidenziando che nel presente procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato di un omicidio consumato e di un omicidio tentato, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., e che gli è stato attribuito il ruolo di mandante, ma specificando pure che egli è gravemente indiziato di aver perseguito nella specie gli interessi della cosca [OSCURATO:PERSONA] contro le articolazioni rivali in seno alla stessa famiglia, tanto da commissionare l'omicidio di uno dei suoi membri; ancora, il Tribunale - richiamando pure la condanna non definitiva del ricorrente per associazione mafiosa - sulla scorta di tali elementi ha ritenuto che egli abbia palesato una personalità allarmante e dimostrativa della sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione di eccezionale rilevanza. Ancora, il Tribunale ha affermato che il radicato inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel detto contesto delinquenziale non consenta di formulare una prognosi favorevole in ordine al rispetto da parte sua delle prescrizioni proprie di misure meno afflittiva, soggiungendo pure che l'uso degli strumenti di controllo elettronico non gli impedirebbe di agire, in virtù delle sue relazioni criminali, con il medesimo ruolo di mandante sopra indicato. Infine, il Collegio di appello ha rilevato che la corretta osservanza, da parte del / ricorrente, degli obblighi a lui imposti e un comportamento carcerario privo di rilievi, che sono parte essenziale della misura in esecuzione, non sarebbero dimostrativi di una attenuazione delle esigenze cautelari. Così argomentando, il Tribunale ha esplicitato gli elementi posti a sostegno dell'apprezzamento di merito, ad esso devoluto, della pericolosità dell'indagato, così indicando in maniera congrua e logica, e perciò incensurabile nel giudizio di legittimità (Sez. 3 , n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851 - 01), le ragioni per cui nel caso di specie non ha ritenuto operante il divieto di custodia in carcere per il [OSCURATO:PERSONA], nonostante egli abbia compiuto settanta anni (Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015, Caporrimo, Rv. 263088 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 18195 del 20/12/2018 - dep. 2019, Romeo, Rv. 275678 - 01). Non può a fortiori ravvisarsi una motivazione apparente, non potendo dirsi quella appena compendiata del tutto avulsa dalle risultanze processuali o basata su argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa (cfr. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01). Ancora, la motivazione è corretta in diritto, segnatamente, nella parte in cui ha fatto riferimento, al fine di dar conto delle consolidate relazioni criminali del [OSCURATO:PERSONA], anche ad elementi desunti da altro procedimento a carico dell'imputato (e, in particolare, alla sua intraneità al sodalizio di tipo mafioso: cfr. Sez. 2, n. 33544 del 21/06/2017, Maiorana, Rv. 270524 - 01); ed ha negato rilevanza ex se al mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi (cfr. Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119 - 01). Fermo quanto sopra esposto, nel resto la difesa ha inteso confutare la motivazione prospettando irritualmente un diverso apprezzamento di fatto e richiamando erroneamente il tempo trascorso dalle condotte di cui sussistono i gravi indizi. Sotto tale ultimo profilo deve, invero, considerarsi che «il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari» (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01). 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/10/2021. Il Consigliere estetbre [OSCURATO:PERSONA] idente