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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14570/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30415-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], società beneficiaria della scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1262/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proprietaria di un parco eolico costituito da impianti (torre, navicella, rotore) destinati alla produzione di energia elettrica, proponeva, tramite procedura Docfa, una nuova rendita di un impianto eolico ottenuta escludendo il valore della torre in quanto componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo di energia elettrica e, quindi, asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21,

I. 208/2015.

L'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita che comprendeva anche il valore della torre che compone l'impianto eolico. 2.

La società contribuente impugnava l'avviso di rettifica della rendita catastale e l'adita Commissione tributaria provinciale di Palermo rigettava il ricorso.

3. Sull'impugnazione della società contribuente la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello.

Osservava la CTR che le torri sulle quali sono installati gli aerogeneratori e le relative fondazioni sono riconducibili alla categoria delle costruzioni e quindi da includere nella stima diretta dell'impianto eolico, in quanto aventi natura di opera edile con carattere di solidità, stabilità e consistenza volumetrica.

Ric. 2020 n. 30415 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2-

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a tre motivi.

5. Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

6. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR, in violazione della predetta disposizione, ritenuto che la torre di impianto eolico dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale dell'aerogeneratore nonostante essa abbia natura di componente funzionale allo specifico processo produttivo.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.2967 cod. civ., per avere la CTR adottato una procedura di stima della torre priva di un adeguato supporto probatorio.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del r.d.l. n. 652/1939 e del d.P.R. n. 1142/1949, avendo la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento sebbene l'Ufficio non avesse applicato i criteri dettati dalla normativa di settore al fine della determinazione della rendita catastale della torre ed avesse pertanto sovrastimato il valore di tale componente sulla base di asserzioni prive di adeguato riscontro probatorio.

4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo e del terzo motivo.

5. L'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), pacificamente applicabile ratione temporis alla Ric. 2020 n. 30415 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -3- presente controversia, ha previsto che «A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

5.1. Orbene, questa Corte, pronunciandosi sulla medesima questione con riferimento a casi analoghi (Cass. nn. 20726, 20727, 20728, 21460, 21461, 21462, 21286, 21287, 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406, 25405, 23230, 22355, 22354, 22353, 22352, 21781 e 21782 del 2020; nn. 7115 e 6728 del 2021) ha osservato che il Legislatore del 2015, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l'utilità ed il valore per poi, nell'ultima parte, escludere da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), così da sottrarli al regime fiscale, prescindendo dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo richiesto, per l'esclusione dalla stima, il loro impiego nel processo produttivo, in quanto ad esso funzionale.

È quindi irrilevante la consistenza fisica della costruzione, perché ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla Ric. 2020 n. 30415 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -4- disposizione in esame che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

5.2. Orbene, i giudici di merito non si sono fatti carico del doveroso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel verificare se le torri costituiscano un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale.

6. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia perché, oltre a statuire sulle spese del presente procedimento, accerti se la torre costituisca oppur no macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, della

I. n. 208/2015.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 23 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30415-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], società beneficiaria della scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1262/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proprietaria di un parco eolico costituito da impianti (torre, navicella, rotore) destinati alla produzione di energia elettrica, proponeva, tramite procedura Docfa, una nuova rendita di un impianto eolico ottenuta escludendo il valore della torre in quanto componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo di energia elettrica e, quindi, asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, I. 208/2015. L'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita che comprendeva anche il valore della torre che compone l'impianto eolico. 2. La società contribuente impugnava l'avviso di rettifica della rendita catastale e l'adita Commissione tributaria provinciale di Palermo rigettava il ricorso. 3. Sull'impugnazione della società contribuente la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello. Osservava la CTR che le torri sulle quali sono installati gli aerogeneratori e le relative fondazioni sono riconducibili alla categoria delle costruzioni e quindi da includere nella stima diretta dell'impianto eolico, in quanto aventi natura di opera edile con carattere di solidità, stabilità e consistenza volumetrica. Ric. 2020 n. 30415 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a tre motivi. 5. Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. 6. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR, in violazione della predetta disposizione, ritenuto che la torre di impianto eolico dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale dell'aerogeneratore nonostante essa abbia natura di componente funzionale allo specifico processo produttivo. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.2967 cod. civ., per avere la CTR adottato una procedura di stima della torre priva di un adeguato supporto probatorio. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del r.d.l. n. 652/1939 e del d.P.R. n. 1142/1949, avendo la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento sebbene l'Ufficio non avesse applicato i criteri dettati dalla normativa di settore al fine della determinazione della rendita catastale della torre ed avesse pertanto sovrastimato il valore di tale componente sulla base di asserzioni prive di adeguato riscontro probatorio. 4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo e del terzo motivo. 5. L'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), pacificamente applicabile ratione temporis alla Ric. 2020 n. 30415 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- presente controversia, ha previsto che «A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». 5.1. Orbene, questa Corte, pronunciandosi sulla medesima questione con riferimento a casi analoghi (Cass. nn. 20726, 20727, 20728, 21460, 21461, 21462, 21286, 21287, 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406, 25405, 23230, 22355, 22354, 22353, 22352, 21781 e 21782 del 2020; nn. 7115 e 6728 del 2021) ha osservato che il Legislatore del 2015, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l'utilità ed il valore per poi, nell'ultima parte, escludere da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), così da sottrarli al regime fiscale, prescindendo dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo richiesto, per l'esclusione dalla stima, il loro impiego nel processo produttivo, in quanto ad esso funzionale. È quindi irrilevante la consistenza fisica della costruzione, perché ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla Ric. 2020 n. 30415 sez. MT - ud. 23-03-2022 -4- disposizione in esame che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. 5.2. Orbene, i giudici di merito non si sono fatti carico del doveroso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel verificare se le torri costituiscano un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale. 6. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia perché, oltre a statuire sulle spese del presente procedimento, accerti se la torre costituisca oppur no macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, della I. n. 208/2015. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 23 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]