CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 07578/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto sufficiente per la consumazione del reato si cui all'art. 21-ter d.l. n. 113 del 2018 il semplice attraversamento dell'area interdetta senza alcuna verifica dell'eventuale stazionamento sull'area medesima, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo ribadito l'affermazione della penale responsabilità sulla base della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di aver contestato I'll febbraio 2019, verso le ore 11.20, la presenza del Ferrante, intento a parlare con altri due soggetti, in una delle zone al cui accesso era stato interdetto, come da provvedimento del Questore a lui regolarmente notificato, il quale non conteneva nessuna eccezione in ordine alla ragioni di accesso e stazionamento nell'area interdetta (cfr. p. 2 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.