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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25220/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, emessa il 5 ottobre 2022, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 644/2019, emessa dal medesimo Tribunale, in data 26 febbraio 2019, divenuta irrevocabile in data 28 febbraio 2022.

Ritenuto che il motivo proposto (violazione di legge ed errata applicazione degli artt. 178, comma 1, 179, 666, comma 3, cod. proc. pen. 6, comma 3, lett. c) CEDU per omessa notifica al difensore di fiducia, avv.

G. Cembalo, del decreto di fissazione dell'udienza e nullità derivata di tutti gli atti successivi) rappresenta doglianza manifestamente infondata.

Considerato, invero, che si deduce che l'avviso per l'udienza celebrata dinanzi al Giudice dell'esecuzione in data 5 ottobre 2022, non è stato notificato al difensore di fiducia avv.

G. Cembalo, già nominato codifenscre di fiducia nella fase della cognizione (allegando procura del 16 giugno 2021) mentre ha ricevuto l'avviso il difensore di ufficio avv.

F. Stafferi, con conseguente nullità dell'ordinanza emessa all'esito di quell'udienza.

Rilevato, infatti, che dall'esame degli atti, doveroso per la qualità dell'eccezione formulata, risulta che, per l'udienza di trattazione dell'incidente di esecuzione è stato avvisato, correttamente, in data 20 luglio 2022, il difensore di ufficio, avv.

F. Stafferi, mentre la nomina quale codifensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del presente procedimento di esecuzione, è intervenuta in data 21 luglio 2022, come peraltro indicato dal medesimo ricorrente.

Considerato che la precedente nomina fiduciaria dell'avv.

G. Cembalo, allegata al ricorso, è intervenuta nel procedimento di cognizione e, dunque, non è efficace per la fase esecutiva, anche se in essa è genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione, perché tale validità è contemplata soltanto per l'esecuzione della pena detentiva secondo la particolare disciplina dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non ricorrente nella specie (Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Cafarelli, Rv. 279443; Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015, Rv. 264027; Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014; dep. 2015, Rv. 252307).

Rilevato che detto principio è coerente con la previsione generale dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui "la nomina" del difensore di fiducia "è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore ..."; se, dunque, tale dichiarazione interviene nel corso del giudizio di cognizione, rimangono irrilevanti le espressioni in essa contenute, nel senso della sua generica estensione anche alla futura fase dell'esecuzione, in quel momento priva di causa e di oggetto (Sez. 1, n. 14177 del 14/03/2018, Rv. 272629).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, emessa il 5 ottobre 2022, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 644/2019, emessa dal medesimo Tribunale, in data 26 febbraio 2019, divenuta irrevocabile in data 28 febbraio 2022. Ritenuto che il motivo proposto (violazione di legge ed errata applicazione degli artt. 178, comma 1, 179, 666, comma 3, cod. proc. pen. 6, comma 3, lett. c) CEDU per omessa notifica al difensore di fiducia, avv. G. Cembalo, del decreto di fissazione dell'udienza e nullità derivata di tutti gli atti successivi) rappresenta doglianza manifestamente infondata. Considerato, invero, che si deduce che l'avviso per l'udienza celebrata dinanzi al Giudice dell'esecuzione in data 5 ottobre 2022, non è stato notificato al difensore di fiducia avv. G. Cembalo, già nominato codifenscre di fiducia nella fase della cognizione (allegando procura del 16 giugno 2021) mentre ha ricevuto l'avviso il difensore di ufficio avv. F. Stafferi, con conseguente nullità dell'ordinanza emessa all'esito di quell'udienza. Rilevato, infatti, che dall'esame degli atti, doveroso per la qualità dell'eccezione formulata, risulta che, per l'udienza di trattazione dell'incidente di esecuzione è stato avvisato, correttamente, in data 20 luglio 2022, il difensore di ufficio, avv. F. Stafferi, mentre la nomina quale codifensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del presente procedimento di esecuzione, è intervenuta in data 21 luglio 2022, come peraltro indicato dal medesimo ricorrente. Considerato che la precedente nomina fiduciaria dell'avv. G. Cembalo, allegata al ricorso, è intervenuta nel procedimento di cognizione e, dunque, non è efficace per la fase esecutiva, anche se in essa è genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione, perché tale validità è contemplata soltanto per l'esecuzione della pena detentiva secondo la particolare disciplina dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non ricorrente nella specie (Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Cafarelli, Rv. 279443; Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015, Rv. 264027; Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014; dep. 2015, Rv. 252307). Rilevato che detto principio è coerente con la previsione generale dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui "la nomina" del difensore di fiducia "è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore ..."; se, dunque, tale dichiarazione interviene nel corso del giudizio di cognizione, rimangono irrilevanti le espressioni in essa contenute, nel senso della sua generica estensione anche alla futura fase dell'esecuzione, in quel momento priva di causa e di oggetto (Sez. 1, n. 14177 del 14/03/2018, Rv. 272629). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25220/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris