CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
notificava al contribuente, esercenteNumero registro generale 438/2025Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 14338/2026Data pubblicazione 15/05/2026TVM011100811/2017, relativo all’anno d’imposta 2012, con il qualeaccertava un maggior reddito da lavoro autonomo per euro 33.592,41.Dopo la notifica dell’avviso di accertamento il contribuente presentavaistanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2, delD.lgs. 218/1997 e, all’esito del contraddittorio, il maggior redditoveniva quantificato in euro 27.109,00 rispetto a quello originariamenteaccertato, ma il contribuente non accettava la proposta dell’Ufficio.2. Con ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale ilcontribuente contestava soltanto i primi due rilievi dell’avviso diaccertamento relativi ad anticipazioni di cui all’art. 15 del d.P.R.633/1972 ed a compensi non fatturati. Nel costituirsi nel giudizio diprimo grado l’Agenzia delle Entrate faceva rilevare che il contribuentenon aveva proposto alcuna documentazione avente data certa dallaquale si potessero evincere le motivazioni per le quali non fosseprevisto uno specifico corrispettivo o fosse stato concordato uncompenso in misura ridotta o la rinuncia integrale allo stesso a frontedi prestazioni comunque rese.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n. 387/2019,accoglieva il ricorso del contribuente nei termini per i quali l’ufficioaveva dato disponibilità a definire gli addebiti con la procedura diadesione.3. Il contribuente proponeva appello, chiedendo la riforma dellapronuncia impugnata soltanto con riferimento al rilievo n. 2, e cioè aicompensi non fatturati, deducendo come fosse plausibile che unprofessionista potesse aver svolto prestazioni lavorative senzapercepire alcun compenso per rapporti amicali, di parentela oconvenienza e che in tal caso non sussistesse obbligo di emetterefatture in assenza di corrispettivo, ai sensi dell’art. 6 della legge Iva.L’Agenzia si costituiva rilevando come la controparte non avesse fornitola prova della gratuità delle prestazioni non fatturate.Numero registro generale 438/2025Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 14338/2026Data pubblicazione 15/05/2026La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Pugliaaccoglieva l’appello del contribuente, poiché, trattandosi di prestazioniprofessionali e, quindi, di servizi, dovevano valere le regole dettatedall’art. 6 della Legge Iva e dall’art. 54 del t.u.i.r., secondo le quali leprestazioni di servizi si considerano effettuate al momento delpagamento dei corrispettivi; tale momento deve essere anticipatoladdove prima dell’esecuzione del servizio sia emessa fattura o siaavvenuto il pagamento. A mente dell’art. 54 del t.u.i.r., poi, ladeterminazione del reddito da lavoro autonomo deve avvenireesclusivamente sulla base del principio di cassa.Nel caso di specie doveva ritenersi plausibile che il professionistaavesse svolto prestazioni senza percepire alcun compenso, anche inconsiderazione dell’entità delle perdite su crediti ammontanti all’ 1,6%del fatturato, per cui non poteva ravvisarsi alcun comportamentosistematico e continuativo nel senso contestato dall’Agenzia.4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidandolo a due motivi.Il contribuente, edotto del presente giudizio con notifica in data7/1/2025, è rimasto intimato.5. Non risultano depositate memorie.Motivi della decisione1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 6 del d.P.R. 633/1972 e dell’art. 54 del d.P.R. 917/1986,relativi all’individuazione del momento impositivo nelle ipotesi in cuiper le prestazioni rese sia stato pagato il corrispettivo. La circostanzache non sia stato versato alcun compenso e che, quindi, le prestazioniprofessionali siano state svolte a titolo gratuito, non è stata provata inalcun modo dal contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondogrado l’ha erroneamente assunta a fondamento della decisione. L’onereNumero registro generale 438/2025Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 14338/2026Data pubblicazione 15/05/2026di provare la gratuità delle prestazioni gravava sul contribuente e nonsull’Ufficio, tenuto anche conto della vicinanza della prova nel sensodella maggiore facilità per il contribuente di fornire spiegazioni, perogni singola operazione, delle ragioni della mancata percezione delcompenso e dei motivi per i quali ha tenuto una condotta contraria allanormale onerosità della prestazione professionale notarile.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,illustrando la questione già esposta nel primo motivo di ricorso erilevando, in particolare, che i giudici d’appello non hanno preso inconsiderazione le presunzioni legittimamente utilizzate dall’Ufficio (lanaturale onerosità della prestazione professionale e la conseguentepresunzione di ricezione del corrispettivo), fondando la propriadecisione nonostante l’assenza di prova sulla gratuità.3. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perla stretta connessione logica e giuridica sulla questione in esame, esono fondati.3.1. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha disatteso iprincipi che regolano l’accertamento analitico-induttivo, in base alquale l’Ufficio può legittimamente fondare la rettifica dei redditi supresunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, anche in presenza dicontabilità formalmente regolare, restando in capo al contribuentel’onere di fornire la prova contraria.3.2. E’ noto, infatti, che nel contratto di prestazione d'operaintellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità èl’elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere ilpagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incaricoe l'adempimento, non anche la pattuizione di un corrispettivo, che siNumero registro generale 438/2025Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 14338/2026Data pubblicazione 15/05/2026presume; è onere della controparte invece dimostrare l'eventualeaccordo sulla gratuità della prestazione (Cass. 23893/016).La gratuità è, dunque, l’eccezione rispetto all’onerosità checostituisce la regola e, quindi, correttamente è stata posta afondamento dell’accertamento fiscale in via presuntiva per sostenerela sussistenza di ricavi sottratti all’imposizione.3.3. Con riferimento ai compensi non fatturati, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado non ha tenuto conto della rilevanzaindiziaria della omessa fatturazione accertata in relazione a compensiper prestazioni professionali, laddove l’Agenzia aveva denunciatol’assenza di documentazione giustificativa rilevando come fosseinverosimile l’esecuzione gratuita delle prestazioni in assenza diqualsivoglia elemento idoneo a connotare diversamente l’attivitàsvolta.Dalla naturale onerosità delle prestazioni professionali (diparticolare rilievo e complessità e fonte di responsabilità come quellepreviste per l’attività del notaio) era ragionevole inferire che i ricavinon contabilizzati fossero comunque affluiti nel patrimonio delprofessionista e sottratti all’imposizione.3.4. A fronte di un accertamento analitico induttivo così strutturato,spettava al contribuente fornire una prova contraria idonea a superarele presunzioni dell’Ufficio, prova che non risulta offerta e cheagevolmente poteva essere addotta dal professionista con riferimentoa ciascuna delle operazione indicando le ragioni della gratuità (peresempio in relazione alla qualità personale del cliente, a rapportiamicali o di altra natura esistenti tra le parti, oppure in relazione alprofilo oggettivo della prestazione resa, tale da giustificarne la gratuitànel contesto in cui era stata svolta, per es. attività consequenziale adaltra precedente più complessa e già remunerata).Numero registro generale 438/2025Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 14338/2026Data pubblicazione 15/05/20263.5. Tali omissioni integrano la violazione e la falsa applicazionedelle norme citate avendo la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado sostanzialmente ribaltato sull’Amministrazione finanziarial’onere di fornire una prova piena e diretta dell’evasione,disconoscendo la legittimità del ricorso alle presunzioni semplici nellaricostruzione induttiva dei ricavi.Il ricorso va, dunque, accolto con rinvio ai giudici d’appello affinchériesaminino la vicenda uniformandosi ai principi di diritto soprarichiamati e procedano a una nuova valutazione degli elementipresuntivi posti a fondamento dell’accertamento.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]