CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 dicembre 2023
Cassazione n. 13410/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova - quale giudice del riesame - ha confermato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso il Tribunale di Genova, con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante più condotte ascritte in relazione all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il Tribunale, in punto di fatto, ha premesso che l'indagato era stato tratto in arresto il 28/05/2023 nella flagranza della cessione di una dose di eroina in relazione a condotta contestata al punto 1) dell'imputazione provvisoria e revocata sul punto in quanto la misura era stata disposta in relazione a fatto per il quale il Mbodji era già sottoposto a procedimento penale; che, quindi, l'indagato era stato sottoposto alla misura di massimo rigore in relazione a undici ulteriori attività di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack oltre che di hashish nonché in relazione all'attività di ricettazione di telefoni cellulari risultati oggetto di furto; che l'attività di analisi del telefono cellulare dell'indagato aveva permesso di ricostruire i suoi contatti con vari tossicodipendenti, i quali avevano reso sommarie informazioni dalle quali era risultato che gli stessi venivano abitualmente riforniti di sostanza stupefacente dal Mbodji. Il Tribunale distrettuale ha quindi dato conto del fatto che la difesa dell'indagato non aveva sollevato alcuna doglianza in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, incentrandosi solo sulla presunta non attualità delle esigenze cautelari alla luce della dedotta inattività del ricorrente in periodo successivo all'esecuzione del predetto arresto in flagranza; ha quindi esposto che tale argomento poteva essere logicamente addotto a fronte dell'unico episodio di cessione constatata in flagranza ma non altrettanto dopo che era emersa la configurazione del ricorrente quale stabile punto di riferimento per oltre una decina di tossicodipendenti che da lui erano soliti rifornirsi di diverse sostanze stupefacenti, emergendo quindi la relativa qualità di cedente in modo non occasionale. Il Tribunale ha altresì negativamente valutato il comportamento processuale dell'indagato, che aveva dichiarato la natura occasionale dell'unico episodio in cui era stato colto in flagrante adducendo che l'attività di spaccio sarebbe comunque precedentemente stata finalizzata unicamente ad aiutare la fidanzata, in asserite difficoltà economiche; atteggiamento, a propria volta, ritenuto del tutto incompatibile con la dichiarata volontà di recidere i contatti con ambienti dediti al commercio di sostanze stupefacenti; ha quindi ritenuto la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di recidivanza nel reato e l'inadeguatezza di qualsiasi misura meno afflittiva rispetto a quella della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art.273, comma 1, cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza gravata in relazione alle condotte successive al 28/05/2023 e contestate ai capi di imputazione nn. 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10) e 11). Ha dedotto che - in sede di ricorso e di successiva memoria - era stato esposto che tutti i sommari informatori avevano fatto riferimento ad appuntamenti concordati sull'utenza telefonica 3509067995, installata sull'apparecchio sequestrato alla predetta data del 28/05/2023; deducendone che, in via logica, il Tribunale avrebbe dovuto annullare l'ordinanza gravata in relazione a tutte le condotte asseritamente consumate dopo tale epoca. Con il secondo motivo, ha dedotto l'erronea e falsa applicazione degli artt.274 e 275 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione in punto di concretezza delle esigenze cautelari e di scelta della misura coercitiva. Ha dedotto che il GIP aveva applicato la misura di massimo rigore anche in relazione al capo 1) dell'imputazione provvisoria, in ordine alla quale era stato incardinato altro giudizio e dove l'indagato era stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, rigorosamente osservato per oltre sette mesi; ha quindi dedotto che, pur avendo dato atto della mancanza di elementi atti a dimostrare la reiterazione nel reato dopo il suddetto arresto in flagranza, il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della misura di massimo rigore con una motivazione apodittica e non tenente conto della mancanza di elementi da cui dedurre l'attualità del pericolo di recidiva e, in ogni caso, il difetto di proporzionalità e adeguatezza della sola misura di massimo rigore. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto concernente questione non effettivamente rimessa al giudice del riesame e quindi non proponibile alla base del motivo di ricorso per cassazione, stante l'applicabilità anche nel giudizio de libertate del principio devolutivo sancito dall'art.606, comma 3, cod . proc.pen.. Difatti, in sede di giudizio di riesame la difesa dell'odierno ricorrente non aveva fatto valere l'insussistenza del necessario compendio indiziario in ordine a tutti i reati la cui contestazione fosse riferita a data successiva al 28/05/2023, ma - unicamente - la datazione della medesima in rapporto alla dedotta insussistenza di un pericolo attuale di reiterazione. Osservando, in ogni caso, che la valutazione compiuta dal Tribunale distrettuale in ordine ai reati ai capi 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10) e 11), non attiene a un dedotto difetto di gravità indiziaria bensì all'esatta datazione delle condotte - contestate in relazione all'arco temporale indicato in sede di imputazione provvisoria - in epoca antecedente rispetto al sequestro del telefono cellulare avvenuto il 28/05/2023 e dal quale si era risaliti all'identità degli acquirenti delle sostanze stupefacenti; di modo che non può quindi ravvisarsi alcuna contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistenza la gravità indiziarla in ordine a tutti i fatti contestati. 3. Il motivo attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata è infondato. Sul punto, deve essere richiamato il principio in base al quale, in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confuse con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, conseguendone che il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013, dep. 2014, Tripicchio; Rv. 258053Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785; Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217). Da ciò derivando l'ulteriore corollario in forza del quale, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767), alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991). Deve quindi ritenersi non illogica e coerente con i predetti principi la valutazione spiegata sul punto dal Tribunale del riesame; il quale, pur in presenza della predetta collocazione temporale delle condotte ascritte, ha ritenuto che il numero e la ripetitività delle cessioni - unite al dato della molteplicità degli acquirenti e della diversità delle sostanze trattate - fossero idonei a connotare l'indagato come soggetto stabilmente inserito nell'ambito di una rilevante attività di acquisto e di rivendita di sostanza stupefacente; elementi di fatto in relazione al quale - sempre in coerenza con i principi suddetti - il Tribunale ha rilevato che il relativo distanziamento nel tempo e l'apparente interruzione dell'attività criminosa a seguito dell'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non fossero connotativi del venire meno dell'esigenza prevista dall'art.274, lett.c), cod.proc.pen.. Quanto al punto di doglianza relativo ai criteri di scelta della misura, il Tribunale - con considerazioni di merito non censurabili in questa sede e che si sottraggono comunque alla denunciata violazione di legge - ha congruamente ritenuto doversi formulare una prognosi del tutto negativa in ordine all'attitudine dell'indagato al rispetto di misure meno afflittive rispetto a quella della custodia cautelare - anche in relazione agli arresti domiciliari, pure qualora accompagnati da modalità elettroniche di controllo - sulla base di elementi univoci rappresentati, non solo dall'oggettiva gravità dei fatti in contestazione (atteso il rilevante numero di transazioni accertate), ma anche dalle concrete modalità di conclusione delle operazioni di cessione, astrattamente reiterabili anche in presenza della misura degli arresti domiciliari eventualmente accompagnati da modalità elettroniche di controllo. A tale proposito, deve rilevarsi che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se - come nel caso di specie - congruamente e logicamente motivato con specifico riferimento alla prognosi negativa in ordine all'attitudine dell'indagato medesìmo all'effettivo rispetto delle prescrizioni connesse all'applicazione di una misura più gradata (sez.6, n. 53026 del 21/11/2017, Crupi, RV. 271686; sez.3, n.7268 del 24/1/2019, Spinelli, RV. 275851). Avendo il Tribunale, in particolare, dato congruamente atto della circostanza in base alla quale l'applicazione della misura più gradata non poteva ritenersi idonea a garantire la totale recisione con il contesto illecito nel quale erano state consumate le condotte ascritte, non elidendo la possibilità di contatto con i fornitori e gli acquirenti dalle sostanze stupefacenti. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleri