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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 41519/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena da espiare sino al 10 maggio 2024; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe su elementi datati, senza tenere conto dell'attività lavorativa svolta dal condannato; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla personalità del condannato, desunta dal comportamento pregresso e dai reati commessi, ha dato conto delle ragioni per le quali sulle quali ha fondato le proprie conclusioni e ciò pure considerato il regolare comportamento tenuto successivamente e la regolare condotta in carcere, ritenuti allo stato insufficienti; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena da espiare sino al 10 maggio 2024; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe su elementi datati, senza tenere conto dell'attività lavorativa svolta dal condannato; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla personalità del condannato, desunta dal comportamento pregresso e dai reati commessi, ha dato conto delle ragioni per le quali sulle quali ha fondato le proprie conclusioni e ciò pure considerato il regolare comportamento tenuto successivamente e la regolare condotta in carcere, ritenuti allo stato insufficienti; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
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