CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 43989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 luglio 1959 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 giugno 1960 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 agosto 1930 avverso ordinanza della Corte di appello di Potenza del 17 marzo 2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento descritto in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, decidendo in sede di rinvio all'esito della sentenza di annullamento resa dalla seconda sezione di questa Corte e distinta dal n. 33641 del 2020, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione promossa ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente proposto e terzi interessati attinti dalla confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Brindisi con decreto del 4 aprile 2016, confermata in appello e divenuta esecutiva all'esito della reiezione del ricorso di legittimità proposto dai suddetti (definito con sentenza n. 53941 del 2018). Istanza di revocazione che con la decisione annullata dalla sentenza rescindente era stata dichiarata inammissibile per la ritenuta insussistenza dei presupposti legittimanti il rimedio in questione. 2.Con la sentenza di annullamento, nel definire i termini dell'intervento rescindente all'uopo disposto, questa Corte aveva messo in evidenza che la misura reale in contestazione riposava su un congiunto riferimento ai profili di pericolosità sociale del Sabatelli siccome riferiti alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del d.lgs. n. 159 del 2011, valorizzati incidentalmente in ragione di quanto consentito dagli artt. 16, comma 1, lettera a) e 27 del citato decreto; ancora, che tale supporto soggettivo richiamato a sostegno della misura era stato messo in crisi dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale sia perché, con il detto arresto, è stata espunta dal sistema l'ipotesi prevista dalla citata lettera a) dell'art. 1, ritenuta costituzionalmente illegittima, sia perché, sempre con la citata sentenza, l'altra ipotesi considerata a sostegno della misura in contestazione è stata ritenuta conforme a costituzione solo in esito ad una interpretazione costituzionalmente orientata della relativa disposizione. In linea con tali premesse, nell'intervento rescindente, si è rimarcato che del tutto legittimamente era stato attivato lo strumento revocatorio, certamente fondato quanto al riferimento, contenuto nel provvedimento definitivo di confisca, a una ipotesi di pericolosità sociale ormai priva di base legale, quella di cui alla citata lettera a). Parimenti si è ritenuta viziata, sotto il formante della violazione di legge e del difetto di motivazione, la decisione ( in quella occasione) impugnata, relativamente alla decisiva presenza del profilo di pericolosità descritto dalla lettera b) del citato art. 1 del d.lgs., ritenuto da solo idoneo a supportare la misura sul piano del relativo presupposto soggettivo, senza tuttavia nulla argomentare in ordine alla necessaria verifica di merito relativa alla effettiva sussistenza dei presupposti (l'abituale commissione di delitti lucro-genetici lungo un significativo arco temporale, idonei a generare ragioni di provvista destinate a fondare una componente se non esclusiva quantomeno significativa della relativa capacita reddituale) ai quali la Corte Costituzionale ha subordinato la tenuta costituzionale della disposizione in questione in parte qua.Da qui il definito perimetro del giudizio di rinvio, destinato a colmare, attraverso la relativa verifica di merito, siffatto vuoto motivazionale. 3. Con la decisione ora impugnata la Corte del merito, dopo aver disposto, con apposita ordinanza istruttoria (parimenti impugnata dagli odierni ricorrenti in uno alla decisione di merito), un ulteriore approfondimento di indagine declinato in linea con i vuoti argomentativi tracciati dalla sentenza rescindente, ha confermato l'originario giudizio di inammissibilità dell'istanza di revocazione, riscontrando, a sostegno del provvedimento di confisca, adeguati elementi utili a supportare un giudizio di pericolosità del proposto ai sensi dell'alt. 1, lettera b) del d.lgs. n. 159 del 2011, letto secondo i canoni interpretativi tracciati dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale e ribaditi dal provvedimento rescindente. 4. Avverso la detta decisione hanno interposto un nuovo ricorso il proposto e le terze interessate tramite il difensore di fiducia munito di procura speciale. Si lamenta violazione dell'art 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 siccome definito, nel suo esatto portato interpretativo, dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 16 dicembre 2020 n. 3513 (dep. 2021, Fiorentino), integralmente trascurata dalla Corte del merito. In ragione delle indicazioni offerte dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, la Corte del merito avrebbe dovuto verificare se il provvedimento di confisca divenuto definitivo riposava effettivamente su un congiunto riferimento, oltre che alla lettera a) dell'ad 1, del citato d.lgs. n. 159 del 2011, anche al portato della lettera b) della stessa disposizione. Solo in questo secondo caso, avrebbe poi dovuto chiarire se tale riferimento soggettivo, una volta espunto il riferimento al primo, era in grado di supportare autonomamente la decisione, prescindendo dal riferimento all'altra ipotesi di pericolosità pure evocata e non più attuale; ciò facendo leva sugli elementi valorizzati dai giudici della prevenzione con le decisioni di merito poi divenute esecutive e senza procedere ad alcuna ulteriore attività di verifica e approfondimento istruttorio. Iter questo palesemente disatteso dal Giudice del rinvio, che, invece, ha integralmente pretermesso ogni effettiva verifica quanto alle ragioni fondanti la misura (realizzata la quale non ci si poteva non avvedere che la confisca risultava unicamente argomentata facendo leva sull'ipotesi di cui alla lettera a), dando peraltro corpo ad una ulteriore attività istruttoria irrituale sotto diversi versanti (sia perché illegittima a priori, sia perchè resa demandando alla Guardia di Finanza compiti valutativi unicamente ascritti alla competenza dell'autorità giudiziaria). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita l'accoglimento.2. Non è revocabile in dubbio che con il provvedimento impugnato la Corte territoriale, piuttosto che procedere ad uno scrutinio immediato del dato emergente dal tenore contenutistico delle due decisioni di merito con le quali è stata disposta la confisca di prevenzione in contestazione, ha di fatto dato corpo ad una nuova verifica dei tratti fondanti il presupposto soggettivo della misura adottata, all'uopo attivando anche un nuovo accertamento istruttorio. E' parimente incontrovertibile che la decisione impugnata, all'esito di tale incedere processuale, risulta argomentata essenzialmente ribadendo elementi in fatto già valorizzati dai giudici della prevenzione lungo il percorso processuale che ha portato alla confisca definitiva. In particolare, è stata data centralità di rilievo alle diverse condanne - per delitti tutti oggettivamente connotati da potenzialità lucro-genetiche (per più fatti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)- legate a condotte ribadite con continuità per circa un decennio. Emergenze fattuali lette emarginando la centralità del ruolo del proposto nella realizzazione dei relativi agiti criminali; al contempo rimarcando la decisività di tali contegni illeciti rispetto alle relative capacità reddituali, conclusioni rese logicamente evidenti proprio dagli esborsi affrontati in quel determinato contesto temporale per l'acquisizione dì diverse utilità, anche differenti da quelle confiscate, a fronte della assoluta inconsistenza della relativa capacità produttiva, propria del Sabatelli e del suo nucleo familiare. 3. Sempre in linea con quanto addotto dai ricorrenti, non può non condividersi che tale modulo cognitivo risulta reso entrando in immediato conflitto con le indicazioni di principio offerte all'interprete dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 3513 del 16 dicembre 2020 (dep. 2021, Fiorentino). Indicazioni dalle quali emerge che, laddove ci si trovi innanzi, come nel caso a mani, a una confisca di prevenzione - divenuta definitiva prima dell'intervento, in parte demolitorio e in parte meramente interpretativo, reso, nella materia che occupa, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019 - che risulti riposare su un congiunto riferimento alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del d.lvo n. 159 del 2011, siccome richiamate dagli artt. 4 e 16 dello stesso decreto, il giudice della revocazione è unicamente tenuto ad accertare se il risultato ablatorio, ciò malgrado, risulti adeguatamente supportato anche facendo autonomamente leva sul solo profilo di pericolosità tipizzato dalla lettera b) del citato art.1, una volta espunto dal sistema, in ragione delle conclusioni assunte dal Giudice delle leggi, quello di cui alla lettera a). E ciò, per quel che più interessa nella specie, limitando il perimetro della sua verifica al tenore delle emergenze cristallizzate e delle correlate argomentazioni spese nelle decisioni di merito divenute definitive, senza dover anche valutare la tenuta di una siffatta valutazione alla luce dei paradigmi interpretativi (ora) emergenti dal citato arresto della Corte Costituzionale nel definire la lettura costituzionalmente orientata del disposto di cui alla lettera b) dell'art. 1 del codice antimafia. 4. Ciò premesso non può tuttavia trascurarsi, così come mostra di fare, invece, la difesa, che un tale incedere processuale costituisce il frutto imposto al giudice del rinvio dal tenore della decisione rescindente assunta nel giudizio che occupa, sul punto espressamente smentita dalla sentenza delle Sezioni Unite Fiorentino (come del resto riconosce lo stesso ricorso: si veda pag. 16). Decisione rescindente che, all'esito di una non condivisibile valutazione delle ricadute di sistema determinate dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale sulle misure, coperte dal giudicato, argomentate facendo riferimento alla citata lettera b) dell'art. 1 del codice antimafia, ha di fatto sollecitato una nuova verifica di merito diretta ad accertare che il giudizio di pericolosità correlato a siffatta ipotesi nel caso possa essere reso o sia stato comunque realizzato rispettando i parametri interpretavi indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza (sul punto) interpretativa di rigetto più volte citata. 5. Va infatti ribadito che, quale che sia il portato delle indicazioni interpretative successivamente emerse nella stessa giurisprudenza di legittimità, il giudice del rinvio e questa stessa Corte, nel verificare la legittimità assunta dalla decisione resa in esito all'intervento rescindente ai sensi dell'art. 623 cocl. proc. pen., sono tenuti a rispettare i principi di diritto contenuti nella sentenza di annullamento (qui per l'appunto immediatamente inerenti al perimetro della verifica demandata all'esito della sentenza di annullamento). Indicazioni di principio che, in quanto immodificabili e sottratti ad ulteriori mezzi di impugnazione, acquistano infatti autorità di giudicato interno, vincolando l'ulteriore percorso processuale sul quale riflettono il loro portato, dovendosi prescindere dalla condivisibilità delle relative valutazioni in diritto e divenendo ininfluenti anche i successivi sviluppi interpretativi, di segno diverso, emersi nella giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più alta espressione, in relazione ai temi di interesse (ex multis, da ultimo, Sez. 1, n. 464 del 22/09/2020,dep. 2021, Rv. 280213 che per di più si riferisce al caso in cui la sezione semplice abbia risolto il giudizio di legittimità con indicazioni di principio contrarie a quelle di un pregresso intervento delle Sezioni unite senza dare luogo alla rimessione obbligatoria di cui all'art. 618, comma 1- bis cod. proc. pen). 6. Da tanto ne consegue l'infondatezza dei ricorso che occupa. L'impugnazione in esame, in primo luogo, per quanto già rassegnato, si lega ad indicazioni di principio (quelle emergenti dalla sentenza " Fiorentino" delle Sezioni unite) che non vincolavano il giudice del rinvio, prospettando, del tutto contraddittoriamente, vizi della decisione assunta che nel caso rassegnano per contro la lineare attuazione della regola processuale tracciata dall'art. 623 cod.proc. pen. Ciò, peraltro, secondo linee logiche paradossali, atteso che la linea tracciata dalla sentenza di annullamento e conformemente seguita dal giudice del rinvio, imponeva una verifica cognitiva molto più approfondita rispetto a quello che sarebbe stata tracciata seguendo le indicazioni offerte dalle Sezioni unite " Fiorentino", smentite dal giudice del rinvio. Il ricorso, inoltre, difetta di un confronto specifico con le valutazioni spese dalla Corte del merito in risposta alle sollecitazioni emergenti dalla sentenza rescindente; risposte dirette a cristallizzare, con evidenza, per quanto già rimarcato, l'esistenza di adeguati presupposti fattuali sintomatici della pericolosità del proposto ai sensi della lettera b) dell'art. 1 più volte citato, verificati e riscontrati alle luce delle indicazioni di principio emergenti dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale, così come chiesto dalla sentenza rescindente. 7. Alla reiezione del ricorso segue la condanna