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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 1988

Cassazione n. 48336/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sull'istanza di restituzione nel termine proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/04/1988, in relazione alla sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., in data 10/02/2022, dal Tribunale di Brescia in composizione monocratica; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] la Lori, che ha chiesto l'inammissibilità dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata a [OSCURATO:PERSONA] veniva applicata, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi uno di reclusione ed euro 200,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 477, 482 — i - cod. pen., in Esine il 18/06/2018, ritenuta la continuazione con altro delitto già giudicato con sentenza irrevocabile il 07/09/2020.

2. In data 05/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], istanza di restituzione nel termine, indirizzata al Tribunale di Brescia e trasmessa dalla predetta A.G. a questa Corte, ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., con cui, nonostante la sentenza fosse stata emessa con motivazione contestuale, alla difesa, che richiedeva il documento per poter formulare ricorso per cassazione, la competente Cancelleria aveva attestato che la sentenza non era stata depositata, sia in data 11/02/2022 che in data 21/02/2022, provvedendo a trasmettere a mezzo pec la sentenza solo in data 07/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza è manifestamente infondata.

La sentenza emessa ai sensi del'art. 444 cod. proc. pen., risulta decisa all'udienza del 10/02/2022, con motivazione contestuale, per cui il termine per proporre ricorso per cassazione decorreva dalla lettura della detta motivazione. [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934 "La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli attt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento." Nel caso in esame, peraltro, risulta che il difensore di fiducia fosse presente all'udienza di definizione del processo, avendo egli richiesto la definizione del processo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sicché, essendo il difensore munito della procura speciale, la lettura in dibattimento del dispositivo e della motivazione contestuale equivale a notificazione della sentenza, e da essa decorre il termine di quindici giorni per proporre impugnazione, non rilevando che all'imputato siano stati, eventualmente, comunque effettuati avvisi dell'avvenuto deposito del provvedimento (Sez. 4, n. 16690 del 26/02/2014, Casavecchia, Rv. 259300). - 2 _ Del tutto irrilevante, quindi, risulta la circostanza che la Cancelleria non abbia comunicato tempestivamente al difensore la motivazione della pronuncia, essendo il predetto già edotto del contenuto della stessa.

Dall'inammissibilità dell'istanza discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18/10/2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sull'istanza di restituzione nel termine proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/04/1988, in relazione alla sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., in data 10/02/2022, dal Tribunale di Brescia in composizione monocratica; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] la Lori, che ha chiesto l'inammissibilità dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata a [OSCURATO:PERSONA] veniva applicata, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi uno di reclusione ed euro 200,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 477, 482 — i - cod. pen., in Esine il 18/06/2018, ritenuta la continuazione con altro delitto già giudicato con sentenza irrevocabile il 07/09/2020. 2. In data 05/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], istanza di restituzione nel termine, indirizzata al Tribunale di Brescia e trasmessa dalla predetta A.G. a questa Corte, ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., con cui, nonostante la sentenza fosse stata emessa con motivazione contestuale, alla difesa, che richiedeva il documento per poter formulare ricorso per cassazione, la competente Cancelleria aveva attestato che la sentenza non era stata depositata, sia in data 11/02/2022 che in data 21/02/2022, provvedendo a trasmettere a mezzo pec la sentenza solo in data 07/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza è manifestamente infondata. La sentenza emessa ai sensi del'art. 444 cod. proc. pen., risulta decisa all'udienza del 10/02/2022, con motivazione contestuale, per cui il termine per proporre ricorso per cassazione decorreva dalla lettura della detta motivazione. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934 "La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli attt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento." Nel caso in esame, peraltro, risulta che il difensore di fiducia fosse presente all'udienza di definizione del processo, avendo egli richiesto la definizione del processo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sicché, essendo il difensore munito della procura speciale, la lettura in dibattimento del dispositivo e della motivazione contestuale equivale a notificazione della sentenza, e da essa decorre il termine di quindici giorni per proporre impugnazione, non rilevando che all'imputato siano stati, eventualmente, comunque effettuati avvisi dell'avvenuto deposito del provvedimento (Sez. 4, n. 16690 del 26/02/2014, Casavecchia, Rv. 259300). - 2 _ Del tutto irrilevante, quindi, risulta la circostanza che la Cancelleria non abbia comunicato tempestivamente al difensore la motivazione della pronuncia, essendo il predetto già edotto del contenuto della stessa. Dall'inammissibilità dell'istanza discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18/10/2022 I
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