CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 agosto 1968
Cassazione n. 39689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1968 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1973 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 12/07/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 18/06/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] deduce omessa motivazione in ordine alla responsabilità penale e al diniego delle attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manca l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; che la corte ha fornito corretta e adeguata risposta alle censure formulate con l'appello , risposte con cui i ricorrenti non si confrontano. ritenuto, quindi, che i ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il Consigliere Estensore I