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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23635/2026

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lla Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza con cui in data 30.10.2025 la Corte d’Appello di Firenze ha confermatola sentenza del Tribunale di Prato in data 8.4.2024 di condanna alla pena di mesiquattro di arresto ed euro 700 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110del 1975;Evidenziato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione dilegge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA], non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata, laddove,sullo specifico motivo d’appello, la Corte territoriale ha rilevato che in realtàl’imputato – del quale, nel ricorso, si evidenzia la qualità di titolare di una ditta ditrattamento di metalli – non diede sul momento alcuna giustificazione alla poliziagiudiziaria e che in ogni caso il fatto avvenne in orario notturno, in cui quindi ilricorrente non aveva alcuna ragione ricollegabile al lavoro per portare con sé uncoltello in auto (dove, peraltro, ne deteneva anche un altro intriso di sostanzastupefacente);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso solleciti una non consentita rivalutazione nelmerito dei fatti, obliterando che il "giustificato motivo" del porto degli oggetti dicui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quandoparticolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regolecomportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità diverificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghidell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del30/9/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 – 01).Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza con cui in data 30.10.2025 la Corte d’Appello di Firenze ha confermatola sentenza del Tribunale di Prato in data 8.4.2024 di condanna alla pena di mesiquattro di arresto ed euro 700 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110del 1975;Evidenziato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione dilegge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA], non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata, laddove,sullo specifico motivo d’appello, la Corte territoriale ha rilevato che in realtàl’imputato – del quale, nel ricorso, si evidenzia la qualità di titolare di una ditta ditrattamento di metalli – non diede sul momento alcuna giustificazione alla poliziagiudiziaria e che in ogni caso il fatto avvenne in orario notturno, in cui quindi ilricorrente non aveva alcuna ragione ricollegabile al lavoro per portare con sé uncoltello in auto (dove, peraltro, ne deteneva anche un altro intriso di sostanzastupefacente);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso solleciti una non consentita rivalutazione nelmerito dei fatti, obliterando che il "giustificato motivo" del porto degli oggetti dicui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quandoparticolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regolecomportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità diverificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghidell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del30/9/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 – 01).Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23635/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris