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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11806/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA]controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 754/2023depositata il 21/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/20261.- La vicenda trae origine da un procedimento cautelare d'urgenza ex art.700 c.p.c. instaurato nel gennaio 2015 dai ricorrenti (insieme ad altrisoggetti) presso il Tribunale Civile di Crotone.

I ricorrenti lamentavano cheil Comune di [OSCURATO:SOCIETA] fosse incorso in colpa grave nella manutenzione dellastrada comunale che collega il centro città alla [OSCURATO:PERSONA], dovesono ubicate le loro abitazioni, con la conseguenza che si erano venuti acreare danni per queste ultime.Con ordinanza cautelare del 2 maggio 2015, il Tribunale di Crotone hacondannato il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] a "ripristinare la normale viabilità dellastrada comunale interrotta, previa realizzazione delle necessarie opere dideflusso delle acque piovane nei canali di scolo comunali, con obbligo dicostruire una strada completamente nuova e rispettosa di tutti gli standardsdi sicurezza previsti dalla legge".

Ha di conseguenza posto termine alcomune per l’adempimento, fino al 31 agosto 2015, prevedendo unapenalità di mora ex art. 614-bis c.p.c. pari a €1.000,00 per ogni giorno diritardo.2.- A fronte dell'inadempimento del Comune, con provvedimento del 29luglio 2016, il Tribunale ha disposto l'attuazione dell'ordinanza cautelare exart. 669-duodecies c.p.c., nominando quale commissario ad acta il [OSCURATO:PERSONA].3.- I ricorrenti hanno notificato atti di precetto al Comune di [OSCURATO:SOCIETA],richiedendo ciascuno € 62.144,27, comprensivi della penalità di mora,assumendo che era stata data attuazione alla pronuncia del Tribunale conun ritardo di 365 giorni.3.1.- Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto opposizione (avverso due atti diprecetto) ed ha eccepito di avere ottemperato al provvedimento giudizialein modo tempestivo e completo.3.-Il Tribunale di Crotone (Sentenza n. 330/2021) ha riconosciuto il dirittoalla indennità da ritardo, rideterminando però gli importi dovuti.Numero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/20264.- Ma la Corte di Appello di Catanzaro (Sentenza n. 754/2023), suimpugnazione del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in parziale riforma della decisionedi primo grado, ha ridotto l'importo a €10.833 per ciascun ricorrente, sulpresupposto che i lavori fossero stati ultimati dal comune soltanto il 23settembre 2016, dunque prima di quanto assunto dal giudice di primogrado, che non aveva tenuto conto di alcune prove documentali di taleultimazione (ossia due note comunali prot. n. 9578 e n. 9856), ed hadunque considerato i lavori successivi del commissario ad acta come "dicompletamento" e "su iniziativa" dello stesso, dunque posti in essere dopol’adempimento.Avverso tale decisione hanno proposto ricorso i due comproprietari consette motivi di censura, di cui ha chiesto il rigetto il Comune di [OSCURATO:SOCIETA],che si è costituito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione e falsa applicazionedegli artt. 669-duodecies c.p.c., 21 e 59 del C.P.A., nonché 24 e 113 Cost.I ricorrenti premettono che la Corte d'Appello ha erroneamente interpretatocontenuto, ruolo e funzione del commissario ad acta, non riconoscendonela natura di ausiliario e sostituto del giudice della cautela che lo hanominato.Tale ruolo, secondo i ricorrenti, si ricaverebbe altresì dall’art. 669-duodeciesc.p.c. il quale prevede che "l'attuazione delle misure cautelari avviene sottoil controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il qualene determina anche le modalità di attuazione".Ricordano inoltre come la giurisprudenza consolidata è nel senso chel'attuazione dei provvedimenti cautelari costituisce una fase delprocedimento cautelare in cui il giudice determina le modalità di attuazione.Da ciò consegue che il Commissario ad Acta è ausiliario del giudice (comeespressamente previsto dall'art. 21 C.P.A.) e non organo straordinarioNumero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell'amministrazione e che la Corte d'Appello ha errato nel qualificare i lavoridel Commissario come "su iniziativa" di costui e "di (mero) completamento",quando invece erano necessari per dare attuazione all'ordinanza cautelare.Più precisamente, osservano i ricorrenti che La Corte di Appello diCatanzaro avrebbe invece dovuto tenere conto del fatto che i lavori che ilCommissario ad Acta ha ritenuto necessario dover far espletare non solonon sono stati una sua “mera” iniziativa “amministrativa” (comeerroneamente descritti), facendoli apparire quasi come “discrezionali esuperflui” rispetto a quanto richiesto dal Giudice della Cautela, ma sono statidei lavori che evidentemente (il giudice della cautela, e per lui ilCommissario ad Acta) li ha considerati come indispensabili affinché sipotesse davvero rendere effettiva attuazione all’Ordinanza cautelare delmaggio 2015, pronunciata dal Tribunale di Crotone (p. 17 del ricorso).Dunque, se la Corte avesse correttamente qualificato il commissario comeausiliario del giudice, avrebbe dovuto riconoscere che le penalità di moradovevano perdurare almeno fino all'insediamento di quest’ultimo (1°dicembre 2016) o fino all'ultimazione dei lavori da lui certificata (12 luglio2017).1.1.- Il motivo è inammissibile.Intanto, non coglie la ratio decidendi, la quale non versa sul ruolo e sullafunzione del commissario, ossia non deduce quando i lavori sono statiultimati dalla funzione svolta dal commissario ad acta, ma lo deduce daglicommissario ad acta.Ma è inammissibile anche per una seconda ragione, posto che il motivo miraa contestare un accertamento in fatto, quale è, per l’appunto, il momentoin cui i lavori sono stati ultimati da parte del comune: accertamento che quinon può ovviamente essere fatto in modo diverso.Allo stesso modo, costituisce accertamento in fatto, non implicato dallanatura del commissario ad acta, a che titolo costui abbia compiuto i lavoriNumero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026successivi (relativi solo alla rete idrica): se in adempimento dell’ordinanza,o se per iniziativa propria.

Posto che ovviamente il fatto che il commissarioabbia una certa funzione, di ausiliario del giudice, non comporta che tuttociò che costui compie debba essere imputato a tale attività.

Nel casopresente, con accertamento in fatto, qui non discutibile, il giudice di meritoha ritenuto che i lavori successivi sono stati, per l’appunto, realizzati, al difuori della esecuzione del provvedimento giurisdizionale, proprio in quantoi lavori da quest’ultimo indicati erano stati già terminati.Si vedrà meglio, rispetto ai motivi successivi, che l’attività del commissario,successiva al completamento, è stata resa necessaria da fatto non già chei lavori non erano in realtà ultimati, ed avevano bisogno di esserlo, ma dallacircostanza che erano stati eseguiti male.2.- Con il secondo motivo si assume violazione dell'art. 116 c.p.c. inrelazione agli artt. 2699 e 2700 c.c. nonché degli articoli 24 e 113 Cost.Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello non avrebbe tenuto nella dovutaconsiderazione l'efficacia legale di una pluralità di atti pubblici redatti dalcommissario ad acta, che è pubblico ufficiale, ed i cui atti fanno piena provafino a querela di falso: essi hanno efficacia di prova legale, sottratta al liberoapprezzamento del giudice ed attestano l’ultimazione dei lavori al 12 luglio2017.Nessuna querela di falso è stata proposta contro tali atti, con laconseguenza che la Corte avrebbe dovuto riconoscere valore di prova legalealle attestazioni del commissario, secondo cui i lavori necessari perl'attuazione dell'ordinanza cautelare si sono conclusi il 12 luglio 2017, nonil 23 settembre 2016.In altri termini, la decisione impugnata ha disatteso il valore di prova legaledelle attestazioni del commissario ad acta.2.1.

Il motivo è inammissibile.E’ inammissibile in quanto la ratio decidendi è diversa.

La decisioneimpugnata non nega che i lavori complessivi possano essere terminati al 12Numero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026luglio 2017, ma ritiene che quelli oggetto di esecuzione dell’ordinanza sianoterminati prima, e che dunque quelli compiti successivamente non sonorimborsabili, perché compiuti dal commissario per altri scopi.In altri termini, la ratio decidendi è compatibile con l’attestazione delcommissario ad acta che i lavori sono stati ultimati il 12 luglio 2017, proprioperché ciò che conta per la decisione impugnata è che quelli previsti nelprovvedimento del Tribunale sono comunque stati ultimati prima, ed alladata indicata dal commissario invece sono stati ultimati quelli da costuirealizzati autonomamente.

Dunque, non è stata disattesa l’attestazione delcommissario ad acta, bensì interpretata.Pur essendo quella del commissario ad acta attestazione di un fatto da luicompiuto (art. 2700 c.c.), ossia di avere ultimato i lavori in quella data,resta però liberamente apprezzabile da parte del giudice di merito- edunque non c’è violazione dell’art. 116 c.p.c., come paventato dai ricorrenti-la circostanza di quali siano tali lavori, se rientrino in quelli imposti dalgiudice, o se invece vi esorbitino.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell'art. 115 c.p.c. , 113 Cost.,e dunque travisamento della prova (note del Comune e relazione delCommissario)Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello è incorsa in errore sulla ricognizionedel contenuto oggettivo delle prove, ossia delle note comunali e sullarelazione del commissario ad acta.Infatti, le note comunali n. 9578 del 23.9.2016 e n. 9856 del 29.9.2016 nonposa in opera di conglomerato bituminoso saranno eseguiti non appenapossibile".Osservano i ricorrenti che una strada non può dirsi completata se priva dibitume e asfalto, tanto più se situata in centro abitato e destinata agarantire servizi ai cittadini (transito abitazioni, mezzi di soccorso).Numero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026L'ordinanza cautelare richiedeva "una strada completamente nuova erispettosa di tutti gli standards di sicurezza previsti dalla legge".E dunque, la relazione del commissario ad acta del 21.12.2016 nonconferma l'ultimazione dei lavori, ma evidenzia che nonostante ilsopraindicato intervento si riscontra tuttavia che in caso di forti piogge iltratto di strada è soggetto ad allagamenti e che si rende quindinecessario realizzare un intervento di potenziamento delle opere di raccoltadelle acque In conclusione, se la Corte avesse correttamente valutato il contenuto delleprove, avrebbe dovuto concludere che i lavori non erano stati completatinel settembre 2016.3.1.- Il motivo è inammissibile.Va sempre ricordato che quale sia stata la data di ultimazione dei lavori èaccertamento in fatto, qui non censurabile, se adeguatamente motivato, eduna motivazione risulta.Ma soprattutto, va evidenziato come la ratio decidendi sia diversa da quellaverso cui si appunta la censura.

La decisione impugnata ha trattoconvinzione della ultimazione dei lavori anche dalla certificazione delcommissario ad acta, considerata quale certificazione del non esattoadempimento, non già del ritardo nell’adempimento.In altri termini, la decisione impugnata postula che la penale spetti airicorrenti per il ritardo nell’adempimento e non già per il non esattoadempimento ( Così facendo, inoltre, stravolge la funzione della penaledi cui all’art. 614 bis c.p.c. che finisce per essere ricollegata non al ritardonell’adempimento ma ad un inesatto adempimento ex post ritenuto edaccertato da altra autorità (p. 7)).

E, di conseguenza, accerta che i lavorisono terminati prima, ritenendo che quanto attestato dal commissario siaun inesatto adempimento (lavori eseguiti senza alcune opere dicanalizzazione idrica).Numero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026Dunque, la censura non coglie la ratio decidendi, che non ha percepitoerroneamente il contenuto della prova, cioè non è incorsa in un errorepercettivo, ma ha interpretato i documenti, nel rispetto dell’art. 116 c.p.c,ed ha ritenuto che una cosa è ultimazione dei lavori, altra la loro correttaesecuzione.Queste considerazioni valgono altresì in relazione al motivo successivo.4.- Con il quarto motivo, infatti, si prospetta violazione dell'art. 115 c.p.c.e dunque nuovamente travisamento della prova costituita dalla relazionedel commissario ad acta.Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello è incorsa in errore sulla ricognizionedel contenuto oggettivo della relazione del Commissario ad Acta, in quantoha affermato che l'esecuzione dei lavori è riscontrata anche dallarelazione del commissario ad acta del 21 dicembre 2016 .Invece, secondo i ricorrenti, il contenuto oggettivo della relazione dice ilcontrario, e cioè che nonostante il sopraindicato intervento si riscontratuttavia che in caso di forti piogge il tratto di strada è soggetto adallagamenti in quanto l'unica opera presente da sola non è sufficiente agarantire lo smaltimento delle acque piovane .E che di conseguenza si rende quindi necessario realizzare unintervento di potenziamento delle opere di raccolta delle acque Secondo i ricorrenti, il travisamento emerge ancor più se si considerano glil'espletamento della Sentenza N. 125-1/2015 si sono conclusi solo nelluglio 2017.4.1.- Il motivo è inammissibile.Valgono le considerazioni fatte in precedenza.La ratio decidendi è che tale documento non attesta che i lavori eranoancora da ultimare, ma che, sebbene ultimati, non erano stati eseguiticorrettamente.

Dunque, poiché il titolo dei ricorrenti era dovuto al ritardo,non poteva valere per l’inesatto adempimento.Numero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026Anche qui la censura è indirizzata verso una diversa ratio decidendi, edinoltre prospetta come errore percettivo quella che invece è unainterpretazione del documento.5.- Con il quinto si prospetta omesso esame di fatto decisivo ex art. 360comma 1 n. 5 c.p.c.Si censura la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui ha omesso diesaminare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ossia leplurime attestazioni del commissario ad acta per le quali i lavori erano tuttifinalizzati a dare attuazione all'ordinanza cautelare n. 125-1/2015.I ricorrenti sostengono di avere dedotto (con comparsa di costituzione,comparsa conclusionale, comparsa d'appello, memorie di replica) che glidell'ordinanza cautelare e ne riportano il contenuto.

In particolare, nellarelazione tecnica si leggeva che Il progetto riguarda i lavori disistemazione della strada comunale di [OSCURATO:PERSONA] perl'espletamento della Sentenza N. 125-1/2015 .

Inoltre, nel certificato diregolare esecuzione era detto che i lavori di sistemazione della stradacomunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'espletamento della Sentenza N. 125-1/2015 - CERTIFICA … sono stati ultimati il 12 luglio 2017 .

Vi era daconsiderare, infine, la comunicazione inizio lavori (30.5.2017), nonché lacomunicazione del 28.3.2017, in cui si legge: Allo scopo di dareQuindi, la Corte, secondo i ricorrenti, ha affermato che i lavori erano "suiniziativa" del Commissario e "di completamento", senza considerare che intutta la documentazione si affermava che erano necessari per l'attuazionedell'ordinanza.6.- Con il sesto motivo si assume omesso esame di fatto decisivo ex art.360 comma 1 n. 5 c.p.c.Anche in tal caso si censura la decisione impugnata nella parte in cui haomesso di esaminare un fatto decisivo oggetto di discussione, ossiaNumero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026l'attestazione del commissario ad acta circa l’attuazione dei lavori.

Anche intal caso osservano i ricorrenti di aver dedotto (con comparsa di costituzione,comparsa conclusionale, comparsa d'appello, memorie di replica) che ilcertificato di conclusione lavori attestava la data del 12 luglio 2017.Evidenziano i ricorrenti che il certificato di ultimazione lavori del 19/7/2017,così recita: CERTIFICA che i lavori sono stati ultimati il 12 luglio 2017 .Con la conseguenza che la Corte ha affermato che i lavori erano conclusi il23.9.2016, senza considerare l'attestazione del Commissario.5.-1.

Questi due motivi postulano una questione comune e possonoscrutinarsi insieme.

Sono inammissibili.Intanto, non si può prospettare affatto una omissione da parte delladecisione impugnata, dal momento che la Corte di appello ha tenuto inconto la documentazione offerta dalle parti, compresa quella provenientedal commissario ad acta, e l’ha interpretata, o meglio, l’ha valutata qualeprova di un fatto anziché di un altro, ossia quale prova dell’inesattoadempimento da parte del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] dei lavori che gli erano statiimposti dal Tribunale, e non già come prova del ritardo inquell’inadempimento.Dunque, il motivo è perciò stesso inammissibile.Lo è comunque per via della più volte richiamata ratio decidendi: che ciòche il commissario attesta è il completamento dovuto alla necessità dirimediare all’inesatta esecuzione dei lavori; dunque, il completamento diquest’ultimi è avvenuto prima, ed il commissario ha solo constatato che ilavori non sono stati effettuati correttamente, provvedendo lui a rimediarvi.La ratio decidendi, dunque, è diversa: secondo i giudici di appello, i lavorisono stati ultimati prima, ma il commissario ad acta, che li dirigeva, haconstatato che non erano stati correttamente eseguiti, e ne ha tratto laconclusione che, un conto, è il diritto alla penale per il ritardo, che è ciò percui i ricorrenti hanno agito, altro, il diritto al risarcimento o ad altro rimedioper l’inesatta esecuzione.

Sostiene la decisione impugnata che dunque ilNumero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026commissario non ha attestato l’ultimazione da parte del comune, ma hagriglie di scolo dell’acqua) e che dunque sono stati necessari ulteriori lavoriper rimediare a tale inadempimento, lavori, a loro volta, terminati nel lugliodel 2017.

Questa data dunque non è quella, secondo la decisioneimpugnata, di ultimazione dei lavori imposti al comune, ma di ultimazionedi quelli resi necessari, ad iniziativa del commissario ad acta, per rimediarealla irregolare esecuzione delle opere da parte del comune; irregolareesecuzione che potrà costituire titolo per altre e diverse pretese, ma nonper determinare la penale da ritardo.Questa ratio risulta illustrata a pagina 7 e sintetizzata dal seguenteargomento Così facendo, inoltre, (il Tribunale, ndr) stravolge la funzionedella penale di cui all’art. 614 bis c.p.c. che finisce per essere ricollegatanon al ritardo nell’adempimento ma ad un inesatto adempimento ex postritenuto ed accertato da altra autorità .Questa ratio non è dunque adeguatamente censurata.7.- Con il settimo motivo si fa valere violazione dell'art. 91 c.p.c.Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello li ha erroneamente condannati,nonostante fossero parzialmente vittoriosi, al pagamento delle spese di lite,violando l'art. 91 c.p.c.Infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, i ricorrenti avevano l'oneredi dimostrare la sussistenza del loro diritto di credito (penalità di mora exart. 614-bis c.p.c.), che la decisione impugnata ha riconosciuto, poiché hadomanda.7.1.- Il motivo è fondato.E’ principio di diritto che in tema di spese processuali, l'accoglimento inmisura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico caponon dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente inpresenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimoNumero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unicadomanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna dellaparte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della partesoccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale oparziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,c.p.c. (Cass. sez. un. 32061/ 2022).La Corte ha erroneamente qualificato come "soccombenti" i ricorrenti,nonostante l'accoglimento parziale della domanda, ed ha regolato le spesedi conseguenza: In applicazione del principio della soccombenza le spesedi lite del doppio grado di giudizio restano a carico dei creditori opposti .Alla fondatezza nei suindicati termini del 7° motivo, inammissibili glialtri, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, chein diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 7° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara inammissibili gli altri motivi.

Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corted’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 754/2023depositata il 21/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/20261.- La vicenda trae origine da un procedimento cautelare d'urgenza ex art.700 c.p.c. instaurato nel gennaio 2015 dai ricorrenti (insieme ad altrisoggetti) presso il Tribunale Civile di Crotone. I ricorrenti lamentavano cheil Comune di [OSCURATO:SOCIETA] fosse incorso in colpa grave nella manutenzione dellastrada comunale che collega il centro città alla [OSCURATO:PERSONA], dovesono ubicate le loro abitazioni, con la conseguenza che si erano venuti acreare danni per queste ultime.Con ordinanza cautelare del 2 maggio 2015, il Tribunale di Crotone hacondannato il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] a "ripristinare la normale viabilità dellastrada comunale interrotta, previa realizzazione delle necessarie opere dideflusso delle acque piovane nei canali di scolo comunali, con obbligo dicostruire una strada completamente nuova e rispettosa di tutti gli standardsdi sicurezza previsti dalla legge". Ha di conseguenza posto termine alcomune per l’adempimento, fino al 31 agosto 2015, prevedendo unapenalità di mora ex art. 614-bis c.p.c. pari a €1.000,00 per ogni giorno diritardo.2.- A fronte dell'inadempimento del Comune, con provvedimento del 29luglio 2016, il Tribunale ha disposto l'attuazione dell'ordinanza cautelare exart. 669-duodecies c.p.c., nominando quale commissario ad acta il [OSCURATO:PERSONA].3.- I ricorrenti hanno notificato atti di precetto al Comune di [OSCURATO:SOCIETA],richiedendo ciascuno € 62.144,27, comprensivi della penalità di mora,assumendo che era stata data attuazione alla pronuncia del Tribunale conun ritardo di 365 giorni.3.1.- Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto opposizione (avverso due atti diprecetto) ed ha eccepito di avere ottemperato al provvedimento giudizialein modo tempestivo e completo.3.-Il Tribunale di Crotone (Sentenza n. 330/2021) ha riconosciuto il dirittoalla indennità da ritardo, rideterminando però gli importi dovuti.Numero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/20264.- Ma la Corte di Appello di Catanzaro (Sentenza n. 754/2023), suimpugnazione del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in parziale riforma della decisionedi primo grado, ha ridotto l'importo a €10.833 per ciascun ricorrente, sulpresupposto che i lavori fossero stati ultimati dal comune soltanto il 23settembre 2016, dunque prima di quanto assunto dal giudice di primogrado, che non aveva tenuto conto di alcune prove documentali di taleultimazione (ossia due note comunali prot. n. 9578 e n. 9856), ed hadunque considerato i lavori successivi del commissario ad acta come "dicompletamento" e "su iniziativa" dello stesso, dunque posti in essere dopol’adempimento.Avverso tale decisione hanno proposto ricorso i due comproprietari consette motivi di censura, di cui ha chiesto il rigetto il Comune di [OSCURATO:SOCIETA],che si è costituito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione e falsa applicazionedegli artt. 669-duodecies c.p.c., 21 e 59 del C.P.A., nonché 24 e 113 Cost.I ricorrenti premettono che la Corte d'Appello ha erroneamente interpretatocontenuto, ruolo e funzione del commissario ad acta, non riconoscendonela natura di ausiliario e sostituto del giudice della cautela che lo hanominato.Tale ruolo, secondo i ricorrenti, si ricaverebbe altresì dall’art. 669-duodeciesc.p.c. il quale prevede che "l'attuazione delle misure cautelari avviene sottoil controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il qualene determina anche le modalità di attuazione".Ricordano inoltre come la giurisprudenza consolidata è nel senso chel'attuazione dei provvedimenti cautelari costituisce una fase delprocedimento cautelare in cui il giudice determina le modalità di attuazione.Da ciò consegue che il Commissario ad Acta è ausiliario del giudice (comeespressamente previsto dall'art. 21 C.P.A.) e non organo straordinarioNumero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell'amministrazione e che la Corte d'Appello ha errato nel qualificare i lavoridel Commissario come "su iniziativa" di costui e "di (mero) completamento",quando invece erano necessari per dare attuazione all'ordinanza cautelare.Più precisamente, osservano i ricorrenti che La Corte di Appello diCatanzaro avrebbe invece dovuto tenere conto del fatto che i lavori che ilCommissario ad Acta ha ritenuto necessario dover far espletare non solonon sono stati una sua “mera” iniziativa “amministrativa” (comeerroneamente descritti), facendoli apparire quasi come “discrezionali esuperflui” rispetto a quanto richiesto dal Giudice della Cautela, ma sono statidei lavori che evidentemente (il giudice della cautela, e per lui ilCommissario ad Acta) li ha considerati come indispensabili affinché sipotesse davvero rendere effettiva attuazione all’Ordinanza cautelare delmaggio 2015, pronunciata dal Tribunale di Crotone (p. 17 del ricorso).Dunque, se la Corte avesse correttamente qualificato il commissario comeausiliario del giudice, avrebbe dovuto riconoscere che le penalità di moradovevano perdurare almeno fino all'insediamento di quest’ultimo (1°dicembre 2016) o fino all'ultimazione dei lavori da lui certificata (12 luglio2017).1.1.- Il motivo è inammissibile.Intanto, non coglie la ratio decidendi, la quale non versa sul ruolo e sullafunzione del commissario, ossia non deduce quando i lavori sono statiultimati dalla funzione svolta dal commissario ad acta, ma lo deduce daglicommissario ad acta.Ma è inammissibile anche per una seconda ragione, posto che il motivo miraa contestare un accertamento in fatto, quale è, per l’appunto, il momentoin cui i lavori sono stati ultimati da parte del comune: accertamento che quinon può ovviamente essere fatto in modo diverso.Allo stesso modo, costituisce accertamento in fatto, non implicato dallanatura del commissario ad acta, a che titolo costui abbia compiuto i lavoriNumero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026successivi (relativi solo alla rete idrica): se in adempimento dell’ordinanza,o se per iniziativa propria. Posto che ovviamente il fatto che il commissarioabbia una certa funzione, di ausiliario del giudice, non comporta che tuttociò che costui compie debba essere imputato a tale attività. Nel casopresente, con accertamento in fatto, qui non discutibile, il giudice di meritoha ritenuto che i lavori successivi sono stati, per l’appunto, realizzati, al difuori della esecuzione del provvedimento giurisdizionale, proprio in quantoi lavori da quest’ultimo indicati erano stati già terminati.Si vedrà meglio, rispetto ai motivi successivi, che l’attività del commissario,successiva al completamento, è stata resa necessaria da fatto non già chei lavori non erano in realtà ultimati, ed avevano bisogno di esserlo, ma dallacircostanza che erano stati eseguiti male.2.- Con il secondo motivo si assume violazione dell'art. 116 c.p.c. inrelazione agli artt. 2699 e 2700 c.c. nonché degli articoli 24 e 113 Cost.Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello non avrebbe tenuto nella dovutaconsiderazione l'efficacia legale di una pluralità di atti pubblici redatti dalcommissario ad acta, che è pubblico ufficiale, ed i cui atti fanno piena provafino a querela di falso: essi hanno efficacia di prova legale, sottratta al liberoapprezzamento del giudice ed attestano l’ultimazione dei lavori al 12 luglio2017.Nessuna querela di falso è stata proposta contro tali atti, con laconseguenza che la Corte avrebbe dovuto riconoscere valore di prova legalealle attestazioni del commissario, secondo cui i lavori necessari perl'attuazione dell'ordinanza cautelare si sono conclusi il 12 luglio 2017, nonil 23 settembre 2016.In altri termini, la decisione impugnata ha disatteso il valore di prova legaledelle attestazioni del commissario ad acta.2.1. Il motivo è inammissibile.E’ inammissibile in quanto la ratio decidendi è diversa. La decisioneimpugnata non nega che i lavori complessivi possano essere terminati al 12Numero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026luglio 2017, ma ritiene che quelli oggetto di esecuzione dell’ordinanza sianoterminati prima, e che dunque quelli compiti successivamente non sonorimborsabili, perché compiuti dal commissario per altri scopi.In altri termini, la ratio decidendi è compatibile con l’attestazione delcommissario ad acta che i lavori sono stati ultimati il 12 luglio 2017, proprioperché ciò che conta per la decisione impugnata è che quelli previsti nelprovvedimento del Tribunale sono comunque stati ultimati prima, ed alladata indicata dal commissario invece sono stati ultimati quelli da costuirealizzati autonomamente. Dunque, non è stata disattesa l’attestazione delcommissario ad acta, bensì interpretata.Pur essendo quella del commissario ad acta attestazione di un fatto da luicompiuto (art. 2700 c.c.), ossia di avere ultimato i lavori in quella data,resta però liberamente apprezzabile da parte del giudice di merito- edunque non c’è violazione dell’art. 116 c.p.c., come paventato dai ricorrenti-la circostanza di quali siano tali lavori, se rientrino in quelli imposti dalgiudice, o se invece vi esorbitino.3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione dell'art. 115 c.p.c. , 113 Cost.,e dunque travisamento della prova (note del Comune e relazione delCommissario)Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello è incorsa in errore sulla ricognizionedel contenuto oggettivo delle prove, ossia delle note comunali e sullarelazione del commissario ad acta.Infatti, le note comunali n. 9578 del 23.9.2016 e n. 9856 del 29.9.2016 nonposa in opera di conglomerato bituminoso saranno eseguiti non appenapossibile".Osservano i ricorrenti che una strada non può dirsi completata se priva dibitume e asfalto, tanto più se situata in centro abitato e destinata agarantire servizi ai cittadini (transito abitazioni, mezzi di soccorso).Numero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026L'ordinanza cautelare richiedeva "una strada completamente nuova erispettosa di tutti gli standards di sicurezza previsti dalla legge".E dunque, la relazione del commissario ad acta del 21.12.2016 nonconferma l'ultimazione dei lavori, ma evidenzia che nonostante ilsopraindicato intervento si riscontra tuttavia che in caso di forti piogge iltratto di strada è soggetto ad allagamenti e che si rende quindinecessario realizzare un intervento di potenziamento delle opere di raccoltadelle acque In conclusione, se la Corte avesse correttamente valutato il contenuto delleprove, avrebbe dovuto concludere che i lavori non erano stati completatinel settembre 2016.3.1.- Il motivo è inammissibile.Va sempre ricordato che quale sia stata la data di ultimazione dei lavori èaccertamento in fatto, qui non censurabile, se adeguatamente motivato, eduna motivazione risulta.Ma soprattutto, va evidenziato come la ratio decidendi sia diversa da quellaverso cui si appunta la censura. La decisione impugnata ha trattoconvinzione della ultimazione dei lavori anche dalla certificazione delcommissario ad acta, considerata quale certificazione del non esattoadempimento, non già del ritardo nell’adempimento.In altri termini, la decisione impugnata postula che la penale spetti airicorrenti per il ritardo nell’adempimento e non già per il non esattoadempimento ( Così facendo, inoltre, stravolge la funzione della penaledi cui all’art. 614 bis c.p.c. che finisce per essere ricollegata non al ritardonell’adempimento ma ad un inesatto adempimento ex post ritenuto edaccertato da altra autorità (p. 7)). E, di conseguenza, accerta che i lavorisono terminati prima, ritenendo che quanto attestato dal commissario siaun inesatto adempimento (lavori eseguiti senza alcune opere dicanalizzazione idrica).Numero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026Dunque, la censura non coglie la ratio decidendi, che non ha percepitoerroneamente il contenuto della prova, cioè non è incorsa in un errorepercettivo, ma ha interpretato i documenti, nel rispetto dell’art. 116 c.p.c,ed ha ritenuto che una cosa è ultimazione dei lavori, altra la loro correttaesecuzione.Queste considerazioni valgono altresì in relazione al motivo successivo.4.- Con il quarto motivo, infatti, si prospetta violazione dell'art. 115 c.p.c.e dunque nuovamente travisamento della prova costituita dalla relazionedel commissario ad acta.Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello è incorsa in errore sulla ricognizionedel contenuto oggettivo della relazione del Commissario ad Acta, in quantoha affermato che l'esecuzione dei lavori è riscontrata anche dallarelazione del commissario ad acta del 21 dicembre 2016 .Invece, secondo i ricorrenti, il contenuto oggettivo della relazione dice ilcontrario, e cioè che nonostante il sopraindicato intervento si riscontratuttavia che in caso di forti piogge il tratto di strada è soggetto adallagamenti in quanto l'unica opera presente da sola non è sufficiente agarantire lo smaltimento delle acque piovane .E che di conseguenza si rende quindi necessario realizzare unintervento di potenziamento delle opere di raccolta delle acque Secondo i ricorrenti, il travisamento emerge ancor più se si considerano glil'espletamento della Sentenza N. 125-1/2015 si sono conclusi solo nelluglio 2017.4.1.- Il motivo è inammissibile.Valgono le considerazioni fatte in precedenza.La ratio decidendi è che tale documento non attesta che i lavori eranoancora da ultimare, ma che, sebbene ultimati, non erano stati eseguiticorrettamente. Dunque, poiché il titolo dei ricorrenti era dovuto al ritardo,non poteva valere per l’inesatto adempimento.Numero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026Anche qui la censura è indirizzata verso una diversa ratio decidendi, edinoltre prospetta come errore percettivo quella che invece è unainterpretazione del documento.5.- Con il quinto si prospetta omesso esame di fatto decisivo ex art. 360comma 1 n. 5 c.p.c.Si censura la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui ha omesso diesaminare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ossia leplurime attestazioni del commissario ad acta per le quali i lavori erano tuttifinalizzati a dare attuazione all'ordinanza cautelare n. 125-1/2015.I ricorrenti sostengono di avere dedotto (con comparsa di costituzione,comparsa conclusionale, comparsa d'appello, memorie di replica) che glidell'ordinanza cautelare e ne riportano il contenuto. In particolare, nellarelazione tecnica si leggeva che Il progetto riguarda i lavori disistemazione della strada comunale di [OSCURATO:PERSONA] perl'espletamento della Sentenza N. 125-1/2015 . Inoltre, nel certificato diregolare esecuzione era detto che i lavori di sistemazione della stradacomunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'espletamento della Sentenza N. 125-1/2015 - CERTIFICA … sono stati ultimati il 12 luglio 2017 . Vi era daconsiderare, infine, la comunicazione inizio lavori (30.5.2017), nonché lacomunicazione del 28.3.2017, in cui si legge: Allo scopo di dareQuindi, la Corte, secondo i ricorrenti, ha affermato che i lavori erano "suiniziativa" del Commissario e "di completamento", senza considerare che intutta la documentazione si affermava che erano necessari per l'attuazionedell'ordinanza.6.- Con il sesto motivo si assume omesso esame di fatto decisivo ex art.360 comma 1 n. 5 c.p.c.Anche in tal caso si censura la decisione impugnata nella parte in cui haomesso di esaminare un fatto decisivo oggetto di discussione, ossiaNumero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026l'attestazione del commissario ad acta circa l’attuazione dei lavori. Anche intal caso osservano i ricorrenti di aver dedotto (con comparsa di costituzione,comparsa conclusionale, comparsa d'appello, memorie di replica) che ilcertificato di conclusione lavori attestava la data del 12 luglio 2017.Evidenziano i ricorrenti che il certificato di ultimazione lavori del 19/7/2017,così recita: CERTIFICA che i lavori sono stati ultimati il 12 luglio 2017 .Con la conseguenza che la Corte ha affermato che i lavori erano conclusi il23.9.2016, senza considerare l'attestazione del Commissario.5.-1. Questi due motivi postulano una questione comune e possonoscrutinarsi insieme. Sono inammissibili.Intanto, non si può prospettare affatto una omissione da parte delladecisione impugnata, dal momento che la Corte di appello ha tenuto inconto la documentazione offerta dalle parti, compresa quella provenientedal commissario ad acta, e l’ha interpretata, o meglio, l’ha valutata qualeprova di un fatto anziché di un altro, ossia quale prova dell’inesattoadempimento da parte del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] dei lavori che gli erano statiimposti dal Tribunale, e non già come prova del ritardo inquell’inadempimento.Dunque, il motivo è perciò stesso inammissibile.Lo è comunque per via della più volte richiamata ratio decidendi: che ciòche il commissario attesta è il completamento dovuto alla necessità dirimediare all’inesatta esecuzione dei lavori; dunque, il completamento diquest’ultimi è avvenuto prima, ed il commissario ha solo constatato che ilavori non sono stati effettuati correttamente, provvedendo lui a rimediarvi.La ratio decidendi, dunque, è diversa: secondo i giudici di appello, i lavorisono stati ultimati prima, ma il commissario ad acta, che li dirigeva, haconstatato che non erano stati correttamente eseguiti, e ne ha tratto laconclusione che, un conto, è il diritto alla penale per il ritardo, che è ciò percui i ricorrenti hanno agito, altro, il diritto al risarcimento o ad altro rimedioper l’inesatta esecuzione. Sostiene la decisione impugnata che dunque ilNumero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026commissario non ha attestato l’ultimazione da parte del comune, ma hagriglie di scolo dell’acqua) e che dunque sono stati necessari ulteriori lavoriper rimediare a tale inadempimento, lavori, a loro volta, terminati nel lugliodel 2017. Questa data dunque non è quella, secondo la decisioneimpugnata, di ultimazione dei lavori imposti al comune, ma di ultimazionedi quelli resi necessari, ad iniziativa del commissario ad acta, per rimediarealla irregolare esecuzione delle opere da parte del comune; irregolareesecuzione che potrà costituire titolo per altre e diverse pretese, ma nonper determinare la penale da ritardo.Questa ratio risulta illustrata a pagina 7 e sintetizzata dal seguenteargomento Così facendo, inoltre, (il Tribunale, ndr) stravolge la funzionedella penale di cui all’art. 614 bis c.p.c. che finisce per essere ricollegatanon al ritardo nell’adempimento ma ad un inesatto adempimento ex postritenuto ed accertato da altra autorità .Questa ratio non è dunque adeguatamente censurata.7.- Con il settimo motivo si fa valere violazione dell'art. 91 c.p.c.Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello li ha erroneamente condannati,nonostante fossero parzialmente vittoriosi, al pagamento delle spese di lite,violando l'art. 91 c.p.c.Infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, i ricorrenti avevano l'oneredi dimostrare la sussistenza del loro diritto di credito (penalità di mora exart. 614-bis c.p.c.), che la decisione impugnata ha riconosciuto, poiché hadomanda.7.1.- Il motivo è fondato.E’ principio di diritto che in tema di spese processuali, l'accoglimento inmisura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico caponon dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente inpresenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimoNumero registro generale 16681/2023Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 11806/2026Data pubblicazione 29/04/2026processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unicadomanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna dellaparte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della partesoccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale oparziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,c.p.c. (Cass. sez. un. 32061/ 2022).La Corte ha erroneamente qualificato come "soccombenti" i ricorrenti,nonostante l'accoglimento parziale della domanda, ed ha regolato le spesedi conseguenza: In applicazione del principio della soccombenza le spesedi lite del doppio grado di giudizio restano a carico dei creditori opposti .Alla fondatezza nei suindicati termini del 7° motivo, inammissibili glialtri, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, chein diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatodisatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 7° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara inammissibili gli altri motivi. Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corted’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11806/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris