CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2025 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 337 cod.pen. perché non punibile per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 12. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari deducendo come unico motivo la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. in quanto la causa di esclusione della punibilità è stata applicata nonostante all'epoca del fatto, commesso in data 6 luglio 2021, vigesse la preclusione in relazione al delitto resistenza contestato all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Va premesso che [OSCURATO:PERSONA], imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale avvenuto il 6 luglio 2021, è stato assolto dal Tribunale di Bari con applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sull'erroneo presupposto che il reato contestatogli, all'epoca della sua commissione, non rientrasse tra quelli cui era preclusa la sua applicazione. Infatti, l'art. 131-bis cod. pen., modificato dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, includeva il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. tra i "reati ostativi" all'applicazione della menzionata causa di non punibilità, in ragione dell'interesse protetto dalla norma penale. Successivamente al deposito del ricorso, con il quale si è chiesto a questa Corte di annullare la sentenza per non avere tenuto conto della menzionata preclusione, come correttamente rappresentato dalla requisitoria del Procuratore generale, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 20 ottobre 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui esclude l'applicazione della menzionata causa di non punibilità ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen. Atteso l'effetto retroattivo della pronuncia di incostituzionalità, il delitto contestato all'imputato non è più ostativo all'applicazione della causa di non punibilità e, comunque, nel caso concreto, il Tribunale, alle pagg. 3 e 4, ha espressamente richiamato ì presupposti, oggettivi e soggettivi, in base ai quali ha ritenuto di ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto (il tono di sfida dell'operante, in borghese, e la reazione di denunciarlo ai superiori; la brevità della condotta oppositiva; il consenso alla perquisizione). Si è trattato di circostanze rimaste incontestate dal Pubblico ministero ricorrente che si è limitato a censurare l'erronea esclusione del delitto di resistenza da quelli cui era con-sentito applicare l'art. 131-bis cod. pen., senza depositare motivi integrativi successivi alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 172 2del 2025 che ha fatto venire meno la ragione giuridicamente ostativa rappresentata nel ricorso. 3. Alla luce degli argomenti che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M