CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42809/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 23574/21 Topalski [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio della motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che il motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); che la Corte ha in tal senso evidenziato, quali elementi sintomatici della gravità del fatto, le modalità particolarmente aggressive della condotta, nonché la presenza di precedenti per rissa e lesioni personali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidn1te