CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 15817/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio n.91 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso. - ricorrenti- contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende. -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n.484/15/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto-sezione distaccata di Verona, depositata F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 il 17 marzo 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 1 Numero registro generale 25391/2014 Numero sezionale 1373/2022 Numero di raccolta generale 15817/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 aprile 2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa A seguito di attività ispettiva -traente origine dall’utilizzo degli elementi e della documentazione acquisiti attraverso l’esame dell’hard disk sequestrato al notaio [OSCURATO:PERSONA] dal quale emergeva un elenco di persone fisiche che, attraverso il predetto, avevano movimentato all’estero ingenti somme di denaro- la Guardia di Finanza-Tenenza di Peschiera del Garda notificò a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], un processo verbale di constatazione con cui, per gli anni di imposta dal 2000 al 2004, contestò la violazione della normativa sul monitoraggio fiscale e la detenzione in Paesi a fiscalità privilegiata di attività costituite con redditi sottratti a tassazione ex art.12, comma 2, del d.l. n.78 del 2009 nonché ex art.6 del d.l. n.167 del 1990. Sulla scorta di tale processo verbale, venivano emessi due avvisi di accertamento: il primo, per l’anno 2000, con cui venivano recuperati a tassazione redditi sottratti (pari a un terzo dell’importo delle azioni sottoscritte dalla società Hairmond con sede nelle [OSCURATO:PERSONA] e da un terzo delle somme trasferite all’estero a favore dell’Avv.Pessina) e redditi da fruttuosità del capitale imputato nell’anno 2000; il secondo, per l’anno 2002, relativo ad accrediti di utili su conti esteri, direttamente riferibili a disponibilità del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Gli autonomi ricorsi proposti avverso i predetti atti impositivi venivano rigettati, previa riunione, dalla Commissione tributaria provinciale di Verona e la decisione, appellata dalla parte privata, è stata parzialmente confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (d’ora in poi C.T.R.) la quale ha escluso dal recupero, confermato per il resto, la somma versata al notaio Pessina per le sue prestazioni. Avverso la sentenza gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], come F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25391/2014 Numero sezionale 1373/2022 Numero di raccolta generale 15817/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 sopra meglio indicati, hanno proposto ricorso, articolato su sette motivi, cui resiste con controricorso, l’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis- 1 cod.proc.civ., in camera di consiglio, in prossimità della quale il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.43 d.P.R. n.600 del 1973, 12 d.l. n.78 del 2009, 3 della legge n.210 del 2000 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale. I ricorrenti censurano il capo della sentenza con cui la C.T.R. ha rigettato l’eccezione di illegittimità degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2000 e 2002 fondata sull’intervenuta decadenza dall’esercizio del potere impositivo. 1.1 La censura, come da condivise conclusioni del P.G., è infondata. Non è controverso che gli avvisi di accertamento siano stati notificati ai ricorrenti in data 27.12.2011. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la presunzione legale di cui all'art.12, secondo comma, del d.l.n.78 del 2009 ha natura sostanziale e si applica alle annualità di imposta successive all'entrata in vigore del decreto-legge; diversamente, la norma di cui all'art.12, comma 2 bis, che prevede il raddoppio dei termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento, basati su prove presuntive semplici ( nella specie documentazione rinvenuta nella "lista Pessina") della costituzione di disponibilità finanziarie estere, mediante redditi sottratti alla tassazione, è una disposizione procedimentale soggetta al principio F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25391/2014 Numero sezionale 1373/2022 Numero di raccolta generale 15817/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 tempus regit actum, con la conseguenza che l'avviso di accertamento, notificato nel 2011 (dopo l'entrata in vigore del d.l.n.78 del 2009), si avvale del regime del raddoppio dei termini di decadenza con la possibilità di retroagire sui pregressi anni di imposta (Cfr.Cass. Sez.5 n.29632 del 2019). L’ulteriore questione della inapplicabilità del raddoppio dei termini, qualora sia già intervenuta la scadenza dei termini ordinari, riguarda specificamente il raddoppio dei termini previsto nell'ipotesi di denuncia per uno dei reati previsti dal d.Lgs. n.74 del 2000, secondo la disciplina risultante dall’art.43 d.P.R. n.600 del 1973, come modificato dall'art.1 comma 131 legge n.208 del 2015, e dalla disciplina transitoria di cui all'art.1, comma 132, legge citata. Le predette disposizioni non si applicano al caso in esame per due ordini di motivi: la disciplina di cui all'art.43 d.P.R. n.600 del 1973 e connessa norma transitoria è specificamente prevista per il caso di raddoppio dei termini causato dalla intervenuta denuncia per uno dei reati tributari di cui al d.lgs.n.74 del 2000; per la diversa fattispecie di cui all'art.12, comma 2 bis, citato si applica il principio generale (affermato anche da Corte Cost. n.247 del 2011) secondo cui l'espressione raddoppio del termine ordinario di decadenza deve intendersi equivalente alla previsione di un termine unitario di decadenza pari al doppio del termine ordinario; a norma dell'art.2 del d.lgs. 3 agosto 2015 n.128, la disposizione transitoria di cui al citato art.1, comma 132 ( che vieta il raddoppio dei termini quando la denuncia di reato è presentata a termini ordinari già scaduti) non si applica agli avvisi di accertamento già notificati alla data (2.9.2015) di entrata in vigore del decreto (Cfr.Cass. Sez. 5 n.16728 del 2016). 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.4 cod.proc.civ., la sentenza impugnata di omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di motivazione F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25391/2014 Numero sezionale 1373/2022 Numero di raccolta generale 15817/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 degli atti impugnati, e ai sensi del precedente n.3 della stessa norma, la violazione e falsa applicazione degli artt.7 della legge n.212 del 2000 e 42 del d.P.R. n.600 del 1973. 2.1 Entrambe le censure sono infondate. Per costante orientamento di questa Corte (cfr., di recente tra le altre, Cass.n.2151 del 29/01/2021) a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. Nel caso in esame, la C.T.R. ha espressamente ritenuto che, dagli accertamenti compiuti dall'Ufficio, emergeva la "sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti in ordine alla attribuzione della società Haimond al dante causa degli attuali appellanti", rigettando, pertanto, implicitamente l’eccezione di difetto di motivazione degli atti impositivi. Per ciò che concerne, poi, la dedotta violazione di legge il "recepimento acritico" nell'avviso di accertamento dei rilievi contenuti nel p.v.c. (rectius la motivazione per relationem) non integra alcuna causa di nullità dell'atto impositivo. Questa Corte ha, invero, più volte ribadito che in tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25391/2014 Numero sezionale 1373/2022 Numero di raccolta generale 15817/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (v.Cass., Sez.5, n. 32957 del 20/12/2018; id n. 30560 del 2017). Quanto, infine, alla dedotta "contraddittorietà" degli atti impositivi rispetto agli accertamenti della G.d.F. si condivide l’argomentazione del P.M. secondo cui tale prospettazione difensiva è la negazione della precedente censura di "recepimento acritico". 3.Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, in relazione agli artt.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ. la violazione e la falsa applicazione degli artt.12 d.l.n.78/2009, 3 della legge n.210 del 2000 e 11 delle disp.sulla legge in generale, laddove la C.T.R. aveva ritenuto applicabile il citato articolo 12 ai periodi di imposta antecedenti alla data della sua introduzione, quali, nel caso di specie il 2000 e il 2002. 4.Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la medesima violazione di legge (art.12 cit.) di cui al motivo precedente laddove la C.T.R. aveva ritenuto legittima l’applicazione della presunzione di cui all’art.12 del d.l. n.78 del 2009 nei confronti dei contribuenti. 5.Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli art.2697, 2727 e 2728 cod.civ., censurando la C.T.R. per avere avallato i ragionamenti logico deduttivi svolti dalla Guardia di Finanza nel p.v.c. e dall’Agenzia delle entrate negli avvisi di accertamento in termini di riconducibilità al sig.[OSCURATO:PERSONA] di un terzo degli investimenti e delle attività finanziarie estere contestate, attribuendo a tali ragionamenti una valenza presuntiva dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 6.Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, nn.4 e 5 cod.proc.civ., come da rubrica, l’illegittimità della sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi quali quelli concernenti la (pretesa) veridicità di parte del contenuto del materiale informatico del computer del [OSCURATO:PERSONA] e della (pretesa) veridicità dell’ipotesi F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25391/2014 Numero sezionale 1373/2022 Numero di raccolta generale 15817/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 accertativa.violazione degli artt.36 d.lgs. n.546/1992, 132 cod.proc.civ., 132 cod.proc.civ. e 118 disp.att.c.p.c. 7. Le censure, intimamente connesse, possono trattarsi congiuntamente e sono infondate. 7.1 Per il rigetto del terzo e del quarto motivo è sufficiente richiamare i principi ormai consolidati, in materia, di questa Corte, così massimati <<La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2>> (cfr.Cass. n. 29632 del 14/11/2019). F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25391/2014 Numero sezionale 1373/2022 Numero di raccolta generale 15817/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 In particolare, si era già stabilito (Cass. 19/08/2015, n. 1695) che «In tema di accertamento tributario, l’Amministrazione finanziaria, nell’attività di contrasto dell’evasione fiscale, può avvalersi di ogni elemento di valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda dalla legge tributaria o dalla violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili, anche nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari, ottenuti mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, dal dipendente di una banca residente all’estero, il quale li abbia acquisiti trasgredendo i doveri di fedeltà verso il datore di lavoro e di riservatezza, privi di copertura costituzionale e tutela legale nei confronti del fisco italiano. 7.2 Con specifico riferimento all’asserita violazione, da parte della C.T.R., delle norme sulle presunzioni (artt. 2727, 2728, cod. civ., 12, d.l. n.78 del 2009), di cui al quinto motivo del ricorso, questa Corte (Cass.n.31243 del 2019; id n.33893 del 2019, citate) è giunta alla conclusione che «in tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento all’omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1° luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l’ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) “sub specie” di presunzione semplice.» Questa Corte (Cass. 26/08/2015, n. 17183) ha affermato, ancora, che, al fine di apprezzare la corretta applicazione dell’art. 2729, cod. civ., anche successivamente alla modifica del vizio di motivazione nel F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25391/2014 Numero sezionale 1373/2022 Numero di raccolta generale 15817/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 giudizio di cassazione, occorre verificare che il giudice di merito abbia valutato i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza di tutti gli elementi offerti in giudizio attraverso un esame non parcellizzato, posto che la scorretta valutazione degli elementi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri di legge, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità, anche in esito alla modifica dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n.9760 del 2015, in tema di “lista Falciani”; conf. Sez. Un. n.8054 del 2014 e Cass. n.19894 del 2005). 7.2 Così composto il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non appare revocabile in dubbio la correttezza della sentenza impugnata avendo la C.T.R., nella sua ampia motivazione, formulato le sue valutazioni nel pieno rispetto dei principi sopra enunciati laddove, di contro, il quinto e il sesto motivo di ricorso soggiacciono alla sanzione di inammissibilità. Il quinto, perché, nei termini in cui è formulato, si sostanzia nella proposizione di una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella correttamente operata dal giudice di merito sulla base della valutazione delle risultanze probatorie; il sesto perché al ricorso, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 17 marzo 2014, si applica il vigente disposto dell’art.360, primo comma, num.5 cod.proc.civ., come autorevolmente interpretato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7.4.2014 n.8053. 8.Con il settimo motivo, infine, si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.6 del d.l. n.167 del 1990. Lamentano i ricorrenti che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere legittimi e validi gli avvisi di accertamento emessi in assenza della preventiva richiesta di chiarimenti come disposto dalla norma invocata. 8.1. La censura è infondata. L’art.6 citato prevede: ”Per i soggetti di cui all’art.4, comma 1, gli investimenti esteri e le attività estere di F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25391/2014 Numero sezionale 1373/2022 Numero di raccolta generale 15817/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 natura finanziaria, trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salva prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo di imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un momento successivo di imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall’ufficio delle imposte”. Dal mero tenore letterale della disposizione normativa appare evidente, come osservato anche dal P.G., che l’invito a fornire la prova contraria riguarda l’ipotesi del contribuente che ha regolarmente indicato nella dichiarazione dei redditi le disponibilità finanziarie detenute all’estero, senza specificare quali siano i frutti da essi ritratti, e non anche la diversa fattispecie in cui il contribuente neghi in radice la titolarità di fondi esteri, mai denunciata. Peraltro, va rilevato che all’omessa richiesta la norma in esame non ricollega la sanzione della nullità dell’atto impositivo né la stessa può ritenersi configurabile alla luce dei principi reiterati da questa Corte in materia di contraddittorio endoprocedimentale. D’altro canto va, pure, osservato che, come risulta incontestato in atti, il p.v.c. regolarmente notificato ai contribuenti già contestava la presunzione di fruttuosità e la parte privata non ha né sollevato contestazioni sul punto, né chiesto di fornire prova contraria nella memoria depositata prima dell’emissione degli avvisi qui contestati. 9.In conclusione, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, soccombenti, vanno condannati alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25391/2014 Numero sezionale 1373/2022 Numero di raccolta generale 15817/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 13.200,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione, il 20 aprile 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : C I R I L L O