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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2025

Cassazione n. 32137/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n. sez. 1599/2025 CC - 23/09/2025 R.G.N. 17528/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Questa Corte ha pronunciato sentenza in data 16/05/2025 (rg. n. 8128/2025) sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Nel corso della camera di consiglio il Collegio, in diversa composizione, ha rigettato il ricorso ed i motivi nell’ambito dello stesso articolati per infondatezza degli stessi.

3. Per mero errore materiale, costituito dall’errata indicazione nel SIC della relativa casella di compilazione modulo, nonostante la riscontrata partecipazione delle parti civili al giudizio, mediante deposito di conclusioni scritte, è stata omessa la statuizione conseguente alla decisione quanto alla rifusione delle spese sostenute dalle stesse parti civili costituite nel giudizio di legittimità.

Pertanto, il dispositivo del ruolo deve essere integrato, con la dicitura finale: “Condanna, inoltre, l’imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32137/2025 Roma, lì, 26/09/2025 civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 5897,60, oltre accessori di legge”.

4. Le parti civili costituite, con il patrocinio di un unico difensore, hanno esplicato attività difensiva nel procedimento caratterizzato da trattazione cartolare, depositando conclusioni scritte con le quali hanno apportato un concreto contributo argomentativo alla decisione del procedimento, articolando difese compiute a supporto della propria posizione.

La liquidazione tiene conto della difesa congiunta di tre diverse parti civili, con i conseguenti aumenti.

P.Q.M Dispone integrarsi il dispositivo della sentenza della seconda sezione penale della Corte di cassazione in data 16.05.2025 nel procedimento Rg. 8128/2025 a carico di [OSCURATO:PERSONA], con la dicitura finale: “Condanna, inoltre, l’imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 5897,60, oltre accessori di legge” .

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso il 23 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n. sez. 1599/2025 CC - 23/09/2025 R.G.N. 17528/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte ha pronunciato sentenza in data 16/05/2025 (rg. n. 8128/2025) sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Nel corso della camera di consiglio il Collegio, in diversa composizione, ha rigettato il ricorso ed i motivi nell’ambito dello stesso articolati per infondatezza degli stessi. 3. Per mero errore materiale, costituito dall’errata indicazione nel SIC della relativa casella di compilazione modulo, nonostante la riscontrata partecipazione delle parti civili al giudizio, mediante deposito di conclusioni scritte, è stata omessa la statuizione conseguente alla decisione quanto alla rifusione delle spese sostenute dalle stesse parti civili costituite nel giudizio di legittimità. Pertanto, il dispositivo del ruolo deve essere integrato, con la dicitura finale: “Condanna, inoltre, l’imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32137/2025 Roma, lì, 26/09/2025 civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 5897,60, oltre accessori di legge”. 4. Le parti civili costituite, con il patrocinio di un unico difensore, hanno esplicato attività difensiva nel procedimento caratterizzato da trattazione cartolare, depositando conclusioni scritte con le quali hanno apportato un concreto contributo argomentativo alla decisione del procedimento, articolando difese compiute a supporto della propria posizione. La liquidazione tiene conto della difesa congiunta di tre diverse parti civili, con i conseguenti aumenti. P.Q.M Dispone integrarsi il dispositivo della sentenza della seconda sezione penale della Corte di cassazione in data 16.05.2025 nel procedimento Rg. 8128/2025 a carico di [OSCURATO:PERSONA], con la dicitura finale: “Condanna, inoltre, l’imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano in complessivi euro 5897,60, oltre accessori di legge” . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso il 23 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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