CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27307/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA]Angelo ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 25novembre 2025 del Tribunale di Palermo che ha rigettato la domanda diannullamento dell’ordine di demolizione disposto con sentenza del 21 settembre1995 del Pretore di Palermo ed eseguita dal Pubblico ministero con ingiunzione ademolire le opere abusivamente realizzate notificatole il 14 luglio 2025.1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 670 cod. proc. pen. sulrilievo della errata declaratoria di incompetenza da parte del giudicedell’esecuzione.Premette, in fatto:a) che, con sentenza del 21 settembre 1995 del Pretore di Palermo, erastata condannata, in contumacia, alla pena di due mesi e venti giorni di arresto e£ 12.000.000 di ammenda e che con la medesima sentenza era stata ordinata lademolizione del manufatto abusivamente realizzato;b) di non essere mai venuta a conoscenza della condanna se non il 10dicembre 2003, allorquando le fu notificata analoga ingiunzione a demolireemessa dal Procuratore della Repubblica;c) che il 18 dicembre 2003 aveva chiesto alla Corte di appello di essererimessa in termini per impugnare la sentenza deducendo la mancata notificadell’estratto contumaciale;d) che la Corte di appello, nonostante avesse acclarato la mancanza di provadella notificazione dell’estratto e dunque la derivante dall’omessa notificazionedell’estratto, con ordinanza dell’11 marzo 2004 aveva rigettato l’istanza perchétardiva.Deduce, in diritto, che la accertata nullità/inesistenza del titolo esecutivoimponeva al giudice di verificare se, come nel caso di specie, la mancataimpugnazione della sentenza fosse derivata non già da una scelta consapevoledell’imputato, bensì dal difetto di conoscenza della sentenza stessa. Nel caso inesame si verte in una ipotesi di inesistenza del titolo ciò che avrebbe imposto algiudice dell’esecuzione di disporre ora, per allora, la notificazione dell’estrattocontumaciale. Poiché la omessa notifica dell’estratto contumaciale integra unaipotesi di nullità di ordine generale di ordine intermedio attinente all’interventodell’imputato, il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto la non esecutività dellasentenza.1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 163 n. 2, cod. proc.civ., applicabile ai sensi dell’art. 1 cod. proc. pen., per violazione del principio trail chiesto e il denunziato, e il vizio di motivazione omessa e contraddittoriaIl Giudice, afferma, ha arbitrariamente reinterpretato la domanda diannullamento/revoca dell’ordine di demolizione conseguente alla declaratoria dinon esecutività della sentenza di primo grado per nullità ex art. 178 cod. proc.pen., come richiesta di remissione in termini ex art. 175 cod. proc. civ. Larichiesta di restituzione in termini presuppone che alla conoscenza legale delprovvedimento non corrisponda la conoscenza effettiva; la richiesta di nonesecutività della sentenza comporta che si accerti la natura solo apparente dellaesecutività non essendo stata la sentenza seguita dalle formalità richieste per lasua esecutività. La restituzione nel termine presuppone la esecutività del titolo;nel caso di specie si era chiesto al giudice di accertare la non esecutività deltitolo. Sicché, il giudice che, come nel caso in esame, si dichiara incompetente avalutare le nullità che impediscono la formazione del titolo non puòcontemporaneamente (e contraddittoriamente) affermare di di dover decideresulla restituzione in termini che presuppone proprio il preventivo rigetto dellaquestione relativa alla non esecutività. In questo modo, il Giudice dell’esecuzioneha omesso l’esame della questione sostanziale (la nullità del titolo) limitandosi aduna generica dichiarazione di incompetenza seguita dalla arbitrariariqualificazione della domanda.2.Con requisitoria scritta del 18 febbraio 2026, il Procuratore generale hachiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.Sostiene il PG che qualora, come nella specie, l'interessato deduca la noncorretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell'avviso dideposito della sentenza, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., nonsussistono i presupposti per la restituzione in termini, ma quelli di cui all'art. 670cod. proc. pen. - concernenti la formazione del titolo esecutivo - di guisa che ilgiudice dell'esecuzione, in tal caso, non solo deve dichiarare l'omessa formazionedel titolo esecutivo ed assumere i provvedimenti conseguenti ma deve anchedisporre contestualmente, ex art. 670, comma primo, II parte, la esecuzionedella notificazione non eseguita, ex art. 548 cod. proc. pen., per consentire laricorrenza del termine per l'impugnazione (Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Rv.251927, secondo cui la previsione di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - chedisciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed allacorretta formazione del titolo esecutivo - si distingue dall'istituto della remissionein termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la ritualeformazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da partedell’interessato).Così inquadrata la questione, afferma, risulta superata anche laproblematica della tempestività dell'istanza, ai fini della restituzione nel termine.Invero, la domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazioneavverso la sentenza contumaciale, secondo la disciplina prevista dal previgenteart. 175, commi 2 e 2- bis cod. proc. pen., come introdotti dal d.l. n. 17 del2005, convertito con modificazioni dalla I. n. 60 del 2005, deve considerarsitempestiva se presentata al giudice competente entro trenta giorni dal momentoin cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez.3,n.10409de116/01/2020; Sez. 2, n. 8416 del 14/12/2022). Tale questione,tuttavia, appare irrilevante nel caso in esame, in cui l’istanza, nella suaprospettazione, era volta all'accertamento della validità del titolo esecutivo, e,quindi, correttamente, quanto tempestivamente, era stata prodotta al giudicedell'esecuzione, al quale compete decidere sia sulla validità del titolo esecutivo.3.Con memoria del 13 marzo 2026, il difensore della ricorrente, Avv.[OSCURATO:PERSONA], ha illustrato ulteriori argomenti a sostegno della richiesta diannullamento.Ribadisce che la domanda della propria assistita era inequivocabilmentevolta a contestare la validità del titolo esecutivo per omessa notifica dell'estrattocontumaciale, sicché il giudice dell'esecuzione non poteva declinare la propriacompetenza, ma doveva procedere alla verifica pregiudiziale della formazione deltitolo e solo dopo aver accertata la esecutività del titolo decidere sulla remissionein termini. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha commesso un dupliceerrore, da un lato declinando la propria competenza sulla questione principalerelativa alla validità del titolo, dall'altro arbitrariamente riqualificando la domandacome richiesta di rimessione in termini, senza prima verificare la formazione deltitolo.La questione posta dalla ricorrente non atteneva alla nullità verificatesi nelcorso del processo di cognizione, ma alla formazione stessa del titolo esecutivo,che presuppone la notifica dell'estratto contumaciale per la decorrenza deitermini di impugnazione e quindi per il passaggio in giudicato della sentenza.Aggiunge che la notifica dell’ordine di demolizione non sana la omessanotifica dell’estratto contumaciale che non ammette equipollenti ed è un dato difatto - afferma - che alla ricorrente l’estratto non è mai stato notificato comeverificato dalla Corte di appello già nel 2004 a seguito degli accertamenti svoltipresso la Cancelleria della IV Sezione Penale del Tribunale e presso l'UfficioPostale di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dei quali non è stata rinvenuta provadella ricezione dell'estratto contumaciale. Come risulta dalla documentazione inpervenuta alcuna ricevuta di ritorno attestante la notifica dell'estratto dellasentenza, mentre gli accertamenti presso l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla raccomandata n. 5492 del 9 ottobre 1995 non permisero dirinvenire alcuna prova della ricezione da parte della destinataria. Questoelemento fattuale, già acquisito agli atti, avrebbe dovuto condurre il giudicedell'esecuzione a dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo, senzanecessità di ulteriori accertamenti, e a sospendere la esecuzione della sentenza.Gli ordini di demolizione, prosegue, costituiscono sanzioni accessorie diparticolare gravità, incidendo sul diritto di proprietà costituzionalmente garantitodall'art. 42 Cost. La loro esecuzione in assenza di un titolo validamente formatocomporta una lesione irreparabile del diritto di proprietà, in violazione dei principicostituzionali. La non esecutività della sentenza di condanna comportanecessariamente la non esecutività dell'ordine di demolizione in essa contenuto,trattandosi di statuizione accessoria dipendente dalla validità del titolo principale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.2.Dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo (esame consentito inconseguenza della natura processuale del vizio dedotto) risulta che in data 18dicembre 2003 la ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello di Palermo diessere rimessa in termini per la impugnazione della sentenza di primo gradodella quale era venuta a conoscenza a seguito della notificazione dell’ordine didemolizione dell’immobile per la cui abusiva realizzazione era stata condannata.La Corte di appello, con ordinanza dell’11 marzo 2004, aveva rigettatol’istanza sul duplice rilievo della regolare notificazione dell’estratto contumacialee della conseguente tardività della istanza.In particolare, si legge nell’ordinanza che l’estratto fu notificato il 9 ottobre1995 a mezzo posta con raccomandata A/R spedita all’indirizzo di residenza dellaricorrente, lo stesso presso il quale le era stata notificata l’ingiunzione didemolizione e dal quale la stessa ricorrente aveva dedotto di non essersi maiallontanata, tanto da essere anche indicato nella istanza stessa. La Corte diappello aveva perciò ritenuto irrilevante la circostanza che la ricevuta di ritornodella raccomandata non fosse stata materialmente allegata agli atti del fascicoloprocessuale ritenendo così provata la effettiva conoscenza della sentenza.La Corte di appello aveva poi ritenuto tardiva la domanda di restituzione neltermine perché proposta dopo dieci giorni dalla notificazione dell’ingiunzione ademolire alla quale era allegata la copia della sentenza.3.Ora, l’ordinanza in questione non è mai stata impugnata; in particolare,non è stata più posta in contestazione l’affermazione (giusta o sbagliata chefosse) secondo la quale l’estratto contumaciale era stato regolarmente notificatonei termini e modi indicati dalla Corte di appello.Sicché, a prescindere dalle conseguenze della mancata notificazionedell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado (questione sulla quale siregistrano, nella giurisprudenza di legittimità, diverse opzioni ermeneutiche), lanullità del titolo per mancata notifica dell’estratto contumaciale non poteva piùessere dedotta in sede esecutiva e bene ha fatto il Tribunale a richiamarel’ordinanza della Corte di appello dell’11 marzo 2004 a sostegno della propriadecisione.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché delversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissaequitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modoesercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, diaumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc.pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni dellainammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 19/03/2026Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]