CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05710/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3548/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo soc. coop. p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1577 /20 20 , depositata il 24 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 febbraio 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:mutuo solutorio propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata il 24 novembre 2020 , di reiezione del loro appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Pescara che aveva respinto l’opposizione all’esecuzione promossa nei loro confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo soc. coop. p.a. in virtù di due mutui fondiari contratti dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e garantiti da fideiussione rilasciata dalle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Notarfranco; - la sentenza di appello ha dato atto che l’opposizione era fondata sull’allegazione della nullità dei mutui fondiariper mancanza o illiceità della causa, in quanto asseritamente stipulati per consolidare pregresse esposizioni non garantite della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, società interamente partecipata da [OSCURATO:PERSONA]; - la Corte territoriale, dopo aver riferito che il giudice di prime cure aveva respinto l’opposizione, ha disatteso il gravame interposto dalle odierne ricorrenti, evidenziando che le somme mutuate erano state effettivamente poste nella disponibilità della mutuatari a e ritenendo che il mutuo fondiario stipulato per ripianare un’esposizione debitoria non è nullo in quanto non è un mutuo di scopo e il finanziamento ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono; -il ricorso è affidato a tre motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo soc. coop. p.a.; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo l e ricorrent i denuncia no l ’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione alla mancata considerazione della natura atipica del contratto stipulato dalle parti; -con il secondo motivo deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1344 e 1345 cod. civ. e 67 l. fall., per aver la Corte di appello ritenuto lecita la causa dei mutui fondiari in esame;- con il terzo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, secondo motivo, e 1418 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che i contratti dedotti in giudizio fossero diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela e , comunque, per aver considerato sussistente il requisito della causa; -poiché la questione della validità del cd. mutuo solutorio, investita dal secondo e dal terzomotivo di ricorso, è stata rimessa alle Sezioni Unite in quanto ritenuta di particolare importanza (cfr. Cass. 10 luglio 2024, n. 18903), appare opportuno differire la trattazione del presente ricorso all’esito della decisione da parte delle predette Sezioni Unite P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa