CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 40642/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Milano con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 28 ottobre 2019 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di occupazione di un immobile di edilizia popolare. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio poiché il giudice non ha spiegato le ragioni poste a base della determinazione della pena e ha trascurato di considerare le condizioni di assoluta indigenza da parte dell'imputata. Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla corte, la quale ha osservato che la pena determinata in due mesi e 20 giorni di reclusione risulta proporzionata alla prolungata permanenza abusiva nell'alloggio, protrattasi per oltre cinque anni. La corte inoltre ha osservato che le circostanze familiari non giustificano un'ulteriore riduzione di pena, considerato che sia la figlia che la madre svolgevano un'attività lavorativa all'epoca del fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore MARIA D I BOR