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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11540/2026

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genzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore --intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 1138/2023 depositata il 03/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 1138/2023, depositata in data 3/3/2023, la Cortedi Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglieva l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 10469/2020, che aveva dichiarato inammissibile, per difetto diNumero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026notifica al resistente, il ricorso della contribuente avverso una cartella dipagamento avente ad oggetto l’imposta di registro dovuta per attigiudiziari, relativa agli anni 2011, 2013, 2014 e 2015, per complessivi62.437,42 euro.Il giudice di secondo grado, rigettata preliminarmente la richiesta disospensiva, premessa l’ammissibilità dell’impugnazione, stante il depositodella notifica del ricorso all’Ader, rilevava che quest’ultima non avevafornito la prova della notifica degli atti prodromici alla cartella.

Pertantoaccoglieva l’appello e condannava l’appellata al pagamento dell’importo di4.700,00 euro “per le spese di entrambi i gradi di giudizio”.2.

Avverso la sentenza n. 1138/2023 proponeva ricorso per cassazionela contribuente, limitatamente alla statuizione sulle spese.3.L’Ader rimaneva intimata.4.

La ricorrente depositava memoria integrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo si deducono violazione e falsa applicazionedell’art. 91 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, co 1, n. 3, c.p.c., peravere il giudice d’appello “liquidato la somma di € 2.350,00 per ogni gradodi giudizio (oltre rimborso forfettario, IVA e CPA), in luogo di quellaminima ammontante ad € 5.627,00 per il giudizio innanzi alla CTP diRoma e quella ulteriore di € 6.023,00 per il giudizio innanzi alla CTR, oltrerimborso forfettario, IVA, CPA e C.U. per € 500,00 (250x2).”.

Poiché inragione del valore della causa, pari a 62.437,42 euro, come evincibiledalla sentenza impugnata sul punto coperta da giudicato interno,applicando lo scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro, laCdGT di II grado avrebbe dovuto liquidare quanto meno i suddetti importiminimi, la ricorrente ha chiesto il parziale annullamento della sentenzaimpugnata nella parte in cui “ha liquidato le spese del giudizio in misurainferiore ai minimi di legge”.Il ricorso è fondato.Numero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026“L’art. 13 della legge n. 247/2012, per ciò che attiene alladeterminazione dei compensi, al comma 6, dispone che: “I parametriindicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta delCNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quandoall'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia statodeterminato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazioneconsensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi incui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o perprestazioni officiose previste dalla legge” ed al successivo comma 7precisa che: “I parametri sono formulati in modo da favorire latrasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioniprofessionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione deicompensi”.

In attuazione di tale norma è stato poi emesso il DM 10 marzo2014, n. 55, che (ha) sostituito integralmente, per gli esercenti laprofessione forense, sia la parte generale che quella che era lorospecificamente dedicata (artt. 2 – 14) del DM 20 luglio 2012 n. 140.

Lanovella, pur avendo lasciato immutato il criterio di liquidazione, per lequattro fasi processuali distinte già individuate, secondo una ripartizionevalida per tutti gli organi giurisdizionali davanti ai quali venga svoltal'attività, e onnicomprensive, ha però nella sostanza confermato lapossibilità di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dallepercentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice puòapportare ai valori medi, essendo stato valorizzato l'utilizzo dell'inciso “diregola” per indicare l'entità dell'aumento o della diminuzione, in quantovolto a sottendere come tali indicazioni non sono vincolanti per il giudiceche può quindi anche discostarsi da esse nella misura che ritengaadeguata al caso specifico, purché ne dia conto in motivazione….

Lasuccessiva giurisprudenza di legittimità ha avallato tale lettura dellanorma, essendo pervenuta reiteratamente ad affermare che, nella vigenzadelle previsioni di cui al DM n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionaleNumero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti,non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre aparametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosaallorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gliimporti da riconoscere, essendo in tal caso necessario che sianocontrollabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso(Cass. n. 14198 del 05/05/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass. n.89 del 07/01/2021, Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601 del14/05/2018).

Resta però in ogni caso precluso al giudice di poterliquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, nonconsone al decoro della professione» (cfr. ex plurimis Cass. civ., 31gennaio 2017, n. 2386; Cass. civ., 31 luglio 2018, n. 20183; contra, Cass.civ., 17 gennaio 2018, n. 1018 e Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28267).Il quadro normativo ha poi subito un’ulteriore variazione a seguitodell’emanazione del DM n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018,che ha modificato solo alcune delle previsioni del DM n. 55/2014.

Ai finiche rilevano la modifica ha integrato i parametri per la determinazione deicompensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale(rispettivamente artt. 4 e 19) precisando che la riduzione, rispetto alvalore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50%(per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l'aumento può essereanche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80 %, eliminandoper il potere di riduzione l’espressione “di regola” che aveva appuntogiustificato l’interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione,la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari.

La significatività dellamodifica del testo delle norme richiamate si ricava anche dalleargomentazioni spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schemadel decreto del 2018 (parere numero 02703/2017 del 27/12/2017), nelquale si sottolinea come tra gli obiettivi del Ministero vi fosse anche quellodi “superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità,Numero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026nell’attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazionedel compenso dell’avvocato senza avere come riferimento alcuna soglianumerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione dellaprestazione professionale”, limitando quindi “…. il perimetro didiscrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minimepercentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico dibase al di sotto delle quali non è possibile andare”.

Nel parere, inoltre, sirimarcava come la modifica proposta non si palesasse in contrastoneanche con la normativa europea in materia anche alla luce delleargomentazioni contenute nella sentenza n. 427 del 23 novembre 2017della Corte di Giustizia dell’Unione Europea….

La necessità di interpretarele novellate previsioni per effetto del DM n. 37 del 2018 come intese aribadire l’inderogabilità da parte del giudice, chiamato a liquidare icompensi a carico del soccombente ovvero in assenza di preventivoaccordo tra le parti, dei minimi fissati dal DM n. 55/2014, rinviene poi unargomento di carattere sistematico nella pressoché coeva introduzionedella disciplina in tema di equo compenso per le attività professionalisvolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese nonrientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medieimprese, previsto dall'art. 13-bis, comma 1, della legge forense, comeinserito dall'art. 19-quaterdecies, comma 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148,recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenzeindifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172….La misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delleesigenze del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenzedell’utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione di uncompenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare ilmantenimento di standard di professionalità e diligenza essenziali in vistadella tutela anche del diritto di difesa, ove, come nella maggioranza deicasi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesaNumero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026in giudizio.

Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (privato) delprofessionista a percepire un compenso equo, ma anche un interessegenerale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia delprofessionista, atto a garantire la qualità e il livello della prestazioneofferta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a lorovolta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa,tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art.24 Cost.)….

La conclusione per l’inderogabilità dei minimi tariffari in sededi liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione non apparein alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM n. 55 del 2014 delrecente DM n. 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dalConsiglio di Stato sul relativo schema (affare n. 00183/2022, reso all’esitodell’adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti icommi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento(cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il marginedi discrezionalità dell’autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi,rendere più omogena l’applicazione dei parametri e garantire maggiorecoesione interna alla categoria degli esercenti la professioneforense….Deve… escludersi che la normativa italiana, quale derivante dallemodifiche apportate dal DM n. 37/2018 al Dm n. 55/2014, sia suscettibiledi porsi in contrasto con la normativa unionale.

In primo luogo, in quantole tariffe, seppure approntate da parte del CNF, sono poi sottoposte alvaglio ed al controllo dell’autorità statale, essendo la loro approvazioneoggetto di una trasposizione in decreti ministeriali, e con la formulazionedi un preventivo parere da parte del Consiglio di Stato.

In secondo luogo,in quanto resta impregiudicata la possibilità per le parti di poter porre inessere degli accordi anche in deroga alle previsioni tariffarie, essendol’inderogabilità dettata per il caso di assenza di pattuizioni ovvero diliquidazione giudiziale in danno della parte soccombente.

In terzo luogo,perché, come sopra evidenziato, avuto riguardo alla assimilazione sulNumero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026piano quantitativo dei minimi dettati per i parametri forensi con ladisciplina dettata per l’equo compenso, la previsione in punto diinderogabilità trascende il mero interesse privato della categoriaprofessionale, ma assolve alla tutela di interesse di carattere pubblico.Infatti, la previsione di una soglia minima per i compensi al di sotto dellaquale non è dato scendere assicura una garanzia di tipo economico che sitraduce nella tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista,e che, oltre ad assicurare la qualità ed il livello della prestazione offerta, siriflette anche nella adeguata assicurazione del diritto di difesa, impedendoche possano essere superati gli standard minimi di diligenza e cura degliinteressi del cliente, che viceversa tariffe eccessivamente mortificantipotrebbero compromettere (in tale direzione si veda anche CGUE 4 luglio2019 causa C-377/17, relativa alla normativa della Germania che prevedetariffe minime obbligatorie per gli architetti e gli ingegneri…)...”(v.

Cass.,n. 24993/23, nonché, ex multis, Cass. nn. 19049/2025; 27268/25;17613/2024; 9815/23).Tanto premesso sulla inderogabilità dei minimi tariffari, quanto aiparametri da applicare alla liquidazione giudiziale, va rilevato che,sebbene essa, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in partesvolta nella vigenza di una pregressa regolamentazione, vada effettuatain base alle tariffe vigenti alla data di cessazione dell’attività defensionale,il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anchedella liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare ladisciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso chel'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di uncorrispettivo unitario per l'opera (v.

Cass., n. 27268/2025, che richiamaCass., n. 19989/21; Cass., n. 6345/2020).

Ne deriva che, essendo lasentenza di appello intervenuta, nel caso in esame, nel 2023, il giudicanteavrebbe dovuto applicare i parametri attualmente vigenti, come da ultimomodificati dal D.M. 147/2022.Numero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026Orbene, avuto riguardo al valore della causa, pari a 62.437,42 euro(importo della cartella impugnata), la somma liquidata complessivamenteper i due gradi di giudizio, pari a 4.700 euro (da imputare a ciascun gradoal 50%, in assenza di diverse indicazioni) risulta effettivamente inferiore alminimo previsto per lo scaglione di riferimento (ricompreso tra 52.000,01e 260.000 euro), in applicazione delle vigenti tabelle (e comunque anchedi quelle antecedenti alle modifiche di cui al d.m. 147/22).Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e, decidendo nelmerito, non essendo necessari accertamenti in fatto, l’importo da liquidarealla ricorrente vittoriosa a titolo di spese legali, avuto riguardo alle fasi diciascun grado di merito (di studio, introduttiva, di trattazione, decisionalee cautelare), al valore della causa e alla scarsa complessità dellacontroversia, nonché all’esito negativo delle istanze cautelari, vadeterminato in 5.700,00 euro per il giudizio di primo grado e in 6.200,00euro per il giudizio di secondo grado, oltre spese forfettarie nella misuradel 15% ed accessori di legge, tra i quali deve ritenersi compreso anche ilcontributo unificato, atteso che l'obbligazione del relativo pagamento ètale ex lege per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sullaparte soccombente, per effetto della stessa condanna alle spese, essendosottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne lacompensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tantoda non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudicemedesimo (Cass., n. 25611/25, che richiama Cass. n. 38943/21 e Cass.,n. 18529/19).Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenzadella controparte e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto contodel valore del giudizio, il cui oggetto è limitato alle sole spese di litepregresse, sicchè va determinato in base al criterio del disputatum(costituito dal differenziale tra la somma attribuita dalla sentenzaimpugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione),Numero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026integrato dal criterio del decisum (vedi Cass., Sez.

U., n. 19014/07; Cass.,n. 27274/17; Cass., n. 6345/20).

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, condanna l’Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento dellespese del giudizio di primo grado, che liquida in 5.700,00 euro percompensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% eaccessori di legge, al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado,che liquida in 6.200,00 euro per compensi professionali, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favoredell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario;condanna l’Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 1.541,00 euro percompensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% eaccessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data17/4/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
genzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore --intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 1138/2023 depositata il 03/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1138/2023, depositata in data 3/3/2023, la Cortedi Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglieva l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 10469/2020, che aveva dichiarato inammissibile, per difetto diNumero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026notifica al resistente, il ricorso della contribuente avverso una cartella dipagamento avente ad oggetto l’imposta di registro dovuta per attigiudiziari, relativa agli anni 2011, 2013, 2014 e 2015, per complessivi62.437,42 euro.Il giudice di secondo grado, rigettata preliminarmente la richiesta disospensiva, premessa l’ammissibilità dell’impugnazione, stante il depositodella notifica del ricorso all’Ader, rilevava che quest’ultima non avevafornito la prova della notifica degli atti prodromici alla cartella. Pertantoaccoglieva l’appello e condannava l’appellata al pagamento dell’importo di4.700,00 euro “per le spese di entrambi i gradi di giudizio”.2. Avverso la sentenza n. 1138/2023 proponeva ricorso per cassazionela contribuente, limitatamente alla statuizione sulle spese.3.L’Ader rimaneva intimata.4. La ricorrente depositava memoria integrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deducono violazione e falsa applicazionedell’art. 91 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, co 1, n. 3, c.p.c., peravere il giudice d’appello “liquidato la somma di € 2.350,00 per ogni gradodi giudizio (oltre rimborso forfettario, IVA e CPA), in luogo di quellaminima ammontante ad € 5.627,00 per il giudizio innanzi alla CTP diRoma e quella ulteriore di € 6.023,00 per il giudizio innanzi alla CTR, oltrerimborso forfettario, IVA, CPA e C.U. per € 500,00 (250x2).”. Poiché inragione del valore della causa, pari a 62.437,42 euro, come evincibiledalla sentenza impugnata sul punto coperta da giudicato interno,applicando lo scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro, laCdGT di II grado avrebbe dovuto liquidare quanto meno i suddetti importiminimi, la ricorrente ha chiesto il parziale annullamento della sentenzaimpugnata nella parte in cui “ha liquidato le spese del giudizio in misurainferiore ai minimi di legge”.Il ricorso è fondato.Numero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026“L’art. 13 della legge n. 247/2012, per ciò che attiene alladeterminazione dei compensi, al comma 6, dispone che: “I parametriindicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta delCNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quandoall'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia statodeterminato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazioneconsensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi incui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o perprestazioni officiose previste dalla legge” ed al successivo comma 7precisa che: “I parametri sono formulati in modo da favorire latrasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioniprofessionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione deicompensi”. In attuazione di tale norma è stato poi emesso il DM 10 marzo2014, n. 55, che (ha) sostituito integralmente, per gli esercenti laprofessione forense, sia la parte generale che quella che era lorospecificamente dedicata (artt. 2 – 14) del DM 20 luglio 2012 n. 140. Lanovella, pur avendo lasciato immutato il criterio di liquidazione, per lequattro fasi processuali distinte già individuate, secondo una ripartizionevalida per tutti gli organi giurisdizionali davanti ai quali venga svoltal'attività, e onnicomprensive, ha però nella sostanza confermato lapossibilità di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dallepercentuali di aumento e diminuzione massimi che il giudice puòapportare ai valori medi, essendo stato valorizzato l'utilizzo dell'inciso “diregola” per indicare l'entità dell'aumento o della diminuzione, in quantovolto a sottendere come tali indicazioni non sono vincolanti per il giudiceche può quindi anche discostarsi da esse nella misura che ritengaadeguata al caso specifico, purché ne dia conto in motivazione…. Lasuccessiva giurisprudenza di legittimità ha avallato tale lettura dellanorma, essendo pervenuta reiteratamente ad affermare che, nella vigenzadelle previsioni di cui al DM n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionaleNumero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti,non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre aparametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosaallorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gliimporti da riconoscere, essendo in tal caso necessario che sianocontrollabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso(Cass. n. 14198 del 05/05/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass. n.89 del 07/01/2021, Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601 del14/05/2018). Resta però in ogni caso precluso al giudice di poterliquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, nonconsone al decoro della professione» (cfr. ex plurimis Cass. civ., 31gennaio 2017, n. 2386; Cass. civ., 31 luglio 2018, n. 20183; contra, Cass.civ., 17 gennaio 2018, n. 1018 e Cass. civ., 5 novembre 2018, n. 28267).Il quadro normativo ha poi subito un’ulteriore variazione a seguitodell’emanazione del DM n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018,che ha modificato solo alcune delle previsioni del DM n. 55/2014. Ai finiche rilevano la modifica ha integrato i parametri per la determinazione deicompensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale(rispettivamente artt. 4 e 19) precisando che la riduzione, rispetto alvalore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50%(per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l'aumento può essereanche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80 %, eliminandoper il potere di riduzione l’espressione “di regola” che aveva appuntogiustificato l’interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione,la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari. La significatività dellamodifica del testo delle norme richiamate si ricava anche dalleargomentazioni spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schemadel decreto del 2018 (parere numero 02703/2017 del 27/12/2017), nelquale si sottolinea come tra gli obiettivi del Ministero vi fosse anche quellodi “superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità,Numero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026nell’attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazionedel compenso dell’avvocato senza avere come riferimento alcuna soglianumerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione dellaprestazione professionale”, limitando quindi “…. il perimetro didiscrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minimepercentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico dibase al di sotto delle quali non è possibile andare”. Nel parere, inoltre, sirimarcava come la modifica proposta non si palesasse in contrastoneanche con la normativa europea in materia anche alla luce delleargomentazioni contenute nella sentenza n. 427 del 23 novembre 2017della Corte di Giustizia dell’Unione Europea…. La necessità di interpretarele novellate previsioni per effetto del DM n. 37 del 2018 come intese aribadire l’inderogabilità da parte del giudice, chiamato a liquidare icompensi a carico del soccombente ovvero in assenza di preventivoaccordo tra le parti, dei minimi fissati dal DM n. 55/2014, rinviene poi unargomento di carattere sistematico nella pressoché coeva introduzionedella disciplina in tema di equo compenso per le attività professionalisvolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese nonrientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medieimprese, previsto dall'art. 13-bis, comma 1, della legge forense, comeinserito dall'art. 19-quaterdecies, comma 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148,recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenzeindifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172….La misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delleesigenze del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenzedell’utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione di uncompenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare ilmantenimento di standard di professionalità e diligenza essenziali in vistadella tutela anche del diritto di difesa, ove, come nella maggioranza deicasi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesaNumero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026in giudizio. Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (privato) delprofessionista a percepire un compenso equo, ma anche un interessegenerale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia delprofessionista, atto a garantire la qualità e il livello della prestazioneofferta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a lorovolta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa,tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art.24 Cost.)…. La conclusione per l’inderogabilità dei minimi tariffari in sededi liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione non apparein alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM n. 55 del 2014 delrecente DM n. 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dalConsiglio di Stato sul relativo schema (affare n. 00183/2022, reso all’esitodell’adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti icommi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento(cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il marginedi discrezionalità dell’autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi,rendere più omogena l’applicazione dei parametri e garantire maggiorecoesione interna alla categoria degli esercenti la professioneforense….Deve… escludersi che la normativa italiana, quale derivante dallemodifiche apportate dal DM n. 37/2018 al Dm n. 55/2014, sia suscettibiledi porsi in contrasto con la normativa unionale. In primo luogo, in quantole tariffe, seppure approntate da parte del CNF, sono poi sottoposte alvaglio ed al controllo dell’autorità statale, essendo la loro approvazioneoggetto di una trasposizione in decreti ministeriali, e con la formulazionedi un preventivo parere da parte del Consiglio di Stato. In secondo luogo,in quanto resta impregiudicata la possibilità per le parti di poter porre inessere degli accordi anche in deroga alle previsioni tariffarie, essendol’inderogabilità dettata per il caso di assenza di pattuizioni ovvero diliquidazione giudiziale in danno della parte soccombente. In terzo luogo,perché, come sopra evidenziato, avuto riguardo alla assimilazione sulNumero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026piano quantitativo dei minimi dettati per i parametri forensi con ladisciplina dettata per l’equo compenso, la previsione in punto diinderogabilità trascende il mero interesse privato della categoriaprofessionale, ma assolve alla tutela di interesse di carattere pubblico.Infatti, la previsione di una soglia minima per i compensi al di sotto dellaquale non è dato scendere assicura una garanzia di tipo economico che sitraduce nella tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista,e che, oltre ad assicurare la qualità ed il livello della prestazione offerta, siriflette anche nella adeguata assicurazione del diritto di difesa, impedendoche possano essere superati gli standard minimi di diligenza e cura degliinteressi del cliente, che viceversa tariffe eccessivamente mortificantipotrebbero compromettere (in tale direzione si veda anche CGUE 4 luglio2019 causa C-377/17, relativa alla normativa della Germania che prevedetariffe minime obbligatorie per gli architetti e gli ingegneri…)...”(v. Cass.,n. 24993/23, nonché, ex multis, Cass. nn. 19049/2025; 27268/25;17613/2024; 9815/23).Tanto premesso sulla inderogabilità dei minimi tariffari, quanto aiparametri da applicare alla liquidazione giudiziale, va rilevato che,sebbene essa, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in partesvolta nella vigenza di una pregressa regolamentazione, vada effettuatain base alle tariffe vigenti alla data di cessazione dell’attività defensionale,il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anchedella liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare ladisciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso chel'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di uncorrispettivo unitario per l'opera (v. Cass., n. 27268/2025, che richiamaCass., n. 19989/21; Cass., n. 6345/2020). Ne deriva che, essendo lasentenza di appello intervenuta, nel caso in esame, nel 2023, il giudicanteavrebbe dovuto applicare i parametri attualmente vigenti, come da ultimomodificati dal D.M. 147/2022.Numero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026Orbene, avuto riguardo al valore della causa, pari a 62.437,42 euro(importo della cartella impugnata), la somma liquidata complessivamenteper i due gradi di giudizio, pari a 4.700 euro (da imputare a ciascun gradoal 50%, in assenza di diverse indicazioni) risulta effettivamente inferiore alminimo previsto per lo scaglione di riferimento (ricompreso tra 52.000,01e 260.000 euro), in applicazione delle vigenti tabelle (e comunque anchedi quelle antecedenti alle modifiche di cui al d.m. 147/22).Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e, decidendo nelmerito, non essendo necessari accertamenti in fatto, l’importo da liquidarealla ricorrente vittoriosa a titolo di spese legali, avuto riguardo alle fasi diciascun grado di merito (di studio, introduttiva, di trattazione, decisionalee cautelare), al valore della causa e alla scarsa complessità dellacontroversia, nonché all’esito negativo delle istanze cautelari, vadeterminato in 5.700,00 euro per il giudizio di primo grado e in 6.200,00euro per il giudizio di secondo grado, oltre spese forfettarie nella misuradel 15% ed accessori di legge, tra i quali deve ritenersi compreso anche ilcontributo unificato, atteso che l'obbligazione del relativo pagamento ètale ex lege per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sullaparte soccombente, per effetto della stessa condanna alle spese, essendosottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne lacompensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tantoda non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudicemedesimo (Cass., n. 25611/25, che richiama Cass. n. 38943/21 e Cass.,n. 18529/19).Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenzadella controparte e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto contodel valore del giudizio, il cui oggetto è limitato alle sole spese di litepregresse, sicchè va determinato in base al criterio del disputatum(costituito dal differenziale tra la somma attribuita dalla sentenzaimpugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione),Numero registro generale 19098/2023Numero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 11540/2026Data pubblicazione 28/04/2026integrato dal criterio del decisum (vedi Cass., Sez. U., n. 19014/07; Cass.,n. 27274/17; Cass., n. 6345/20). P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, condanna l’Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento dellespese del giudizio di primo grado, che liquida in 5.700,00 euro percompensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% eaccessori di legge, al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado,che liquida in 6.200,00 euro per compensi professionali, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favoredell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario;condanna l’Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 1.541,00 euro percompensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15% eaccessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data17/4/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11540/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris