CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, è inammissibile poiché prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che avrebbero potuto giustificare l'impugnazione, la quale si limita semplicemente a dedurre in maniera aspecifica il travisamento della prova, prospettando in maniera generica un'asserita mancanza di liquidità, circostanza che la Corte di appello, invece, ha recisamente escluso (cfr. p. 3 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo, che censura la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo sebbene sorretto da un adeguato apparato motivazionale, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza di elementi tali da giustificare una mitigazione della pena, elementi peraltro nemmeno indicati dal ricorrente, donde anche la genericità del motivo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12