CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 14927/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 17418-2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale allegata al ricorso, e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificatadi quest’ultimo -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegataal controricorso -controricorrente- avverso lasentenza n. 177/2023 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 6 / 5 /20 24 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] ItalcaseS.r.L. (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 5928/2021 emessa d a lla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza in parziale accoglimento (relativamente alle sanzioni applicate nei confronti della Società ) del ricorso propost o avverso avvis o di accertamento IMU 201 6 emesso da l Comune di [OSCURATO:PERSONA]; il Comuneresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primomotivo di ricorso la Società denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che «l'atto impositivo avesse adeguatamente assolto l'obbligo di motivazione e di allegazione delle delibere in esso richiamate»; 1.2. con il secondo motivo di ricorso la Società denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), violazione «del D.L. n. 102 del 2013, art. 5 bis nella parte in cui ... (la Corte di giustizia tributaria di secondo grado) ... avevaritenuto tardiva la dichiarazione Imu presentata in data 29.6.2018 e quindinon esentati gli immobili dal pagamento dell'IMU per gli anni 2013-2016»; 2.1.la prima doglianza va disattesa;2.2. la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall'art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'aned il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria (cfr. Cass.n. 9810 del 7/05/2014); 2.3. con particolare riguardo all’ICI (sulla base di principi applicabili anche all’IMU) l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'aned il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 26431 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); 2.4. in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda quindi, necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili(cfr. Cass. n. 13105 del 25/07/2012 ; conf. Cass. n. 22254 del 03/11/2016);2.5. ne consegue che la censura relativa alla mancata allegazione, all’atto impositivo, delle delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffeè priva di fondamento; 3.1. il secondo motivo va parimenti disatteso; 3.2.il D.L. n. 102 del 2013, art. 2, prevede l'esenzione dall'imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 3.3. ai sensi del comma 5 bis dello stesso articolo «ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma»; 3.4. dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo, e si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliundedei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta; 3.5. secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. nr 15407/2017 n. 4333/2016, 2925/2013, 5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati;3.6. non è quindi praticabile l'operazione ermeneutica compiuta dalla contribuenteche in sostanza reputa non doveroso lo specifico e formale onere del contribuente di comunicare all'Ente impositore gli estremi degli immobili, oggetto di beneficio fiscale, avendo già il Comune, sin dalla dei permessi di costruire contezza dello stato e dei dati degli immobilioggetto di esenzione IMU; 3.7. l'omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio in oggetto (cfr. Cass.n. 21465 del 6/10/2020); 4.per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato, assorbita ogni altra questione formulata dalla controricorrente; 5. le spese di lite seguonola soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite a favore della controricorrente, che liquida in Euro 5.800,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso i