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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13400/2026

Testo disponibile della fonte

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fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –controU.S.D.

PAOLANA 1922 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])– intimata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria, n. 563/2023, depositata il 23/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La U.S.D.

Paolana 1922 [OSCURATO:PERSONA], dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza,l’avviso di accertamento n.

TD3040101195/2018, con cui l’Agenzia delleentrate, rilevando l’inapplicabilità delle agevolazioni previste dal regimeforfettario di cui alla legge n. 398/1991, aveva recuperato a tassazione,per l’anno 2013, maggiori imposte ai fini Ires (euro 8.040,00), Irap (euro1.088,00) e Iva (euro 7.003,00), considerato che i proventi percepitiNumero registro generale 19141/2024Numero sezionale 3366/2026Numero di raccolta generale 13400/2026Data pubblicazione 09/05/2026dall’associazione erano da considerarsi di natura commerciale ai sensidell’art. 148, comma 4, lett. d), t.u.i.r.A sostegno del ricorso la contribuente deduceva: a) l’inadeguatezzadel cd.

“spesometro”; b) l’errata identificazione del soggetto autore dellaviolazione; c) l’errata affermazione di inapplicabilità del regime agevolatoprevisto dalla legge n. 398/1991; d) il mancato assolvimento dell’oneredella prova da parte dell’Amministrazione finanziaria.La CTP rigettava il ricorso, assumendo che nell’impugnato avviso eradettagliatamente indicato l’iter logico-giuridico che aveva indotto l’Ufficio aritenere inesistente il presupposto per poter beneficiare delle esenzionipreviste dalla legge n. 398/1991.2.

La società contribuente proponeva appello, chiedendo che, inparziale riforma della sentenza, venisse circoscritta la responsabilitàpersonale di [OSCURATO:PERSONA] alle sole obbligazioni cheerano concretamente insorte nel periodo in cui questi aveva rivestito lacarica sociale di legale rappresentante, ossia per il periododall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (diseguito, CGT-2) accoglieva il gravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a due motivi.La contribuente è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, da un lato, il vizio di motivazioneapparente, e dunque la violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c., nonchédell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, e, dall’altro, il vizio diultrapetizione, ossia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in entrambi i casi inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 19141/2024Numero sezionale 3366/2026Numero di raccolta generale 13400/2026Data pubblicazione 09/05/2026La CGT-2, invero, oltre ad aver escluso la responsabilità di EnricoNicola [OSCURATO:PERSONA], ha reso una motivazione del tutto apparente inordine alla questione della sussistenza nel merito della pretesa erariale inconseguenza dell’inapplicabilità delle agevolazioni previste dalla legge n.398/1991, avendo annullato integralmente l’avviso di accertamento sullabase della semplice affermazione che «Alla luce di quanto sopra espostoed argomentato, questa Corte G. T. ritiene di non condividere lemotivazioni dei Giudici di [OSCURATO:PERSONA] espresse nell’appellata sentenza».Inoltre, i giudici d’appello hanno reso una pronuncia ultra petitum, inquanto gli stessi - sebbene l’appellante avesse chiesto, in parziale riformadella sentenza della CTP, una limitazione della responsabilità personale diEnrico [OSCURATO:PERSONA] al solo periodo in cui questi avevaricoperto la carica di legale rappresentante dell’associazione - hannodichiarato l’esonero totale da responsabilità del predetto.1.1 Il motivo è solo parzialmente fondato.1.2 La censura dell’Ufficio non è condivisibile in ordine all’asseritamotivazione apparente resa sul merito della pretesa erariale, in quanto laCGT-2 non ha affatto annullato interamente l’impugnato avviso diaccertamento, ma ha accolto l’appello della parte contribuentelimitatamente alla questione, ritenuta assorbente di ogni altra, dellacarenza di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], come sievince dal contenuto complessivo della sentenza impugnata e, inparticolare, dell’asserzione secondo cui «responsabile fiscaledell’associazione sportiva, rispetto alle violazioni contestate dall'Ufficioimplicitamente riconoscendo la sussistenza della pretesa erariale, sia puregravante sul solo [OSCURATO:PERSONA].1.3 Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui si lamenta laviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato exart. 112 c.p.c., in quanto, sebbene l’appellante avesse chiesto la riformaNumero registro generale 19141/2024Numero sezionale 3366/2026Numero di raccolta generale 13400/2026Data pubblicazione 09/05/2026solo parziale della sentenza della CTP, con declaratoria di limitazione dellaresponsabilità personale di [OSCURATO:PERSONA] al solo periodoin cui questi aveva ricoperto la carica di legale rappresentantedell’associazione, ossia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], i giudici d’appello,rendendo una pronuncia ultra petitum, hanno integralmente escluso laresponsabilità del predetto, ossia anche in relazione al periodo in cui lostesso aveva ricoperto la predetta carica.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 38 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CGT-2 ritenuto cheresponsabile delle maggiori imposte calcolate in ordine al 2013 fosseunicamente [OSCURATO:PERSONA], che aveva rivestito la carica di legalerappresentante dell’associazione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre, in realtà,quest’ultimo doveva reputarsi responsabile in solido con Enrico NicolaGiovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva dimostrato di essere rimastoestraneo alla gestione dell’ente nel periodo oggetto della verifica fiscale.2.1 Il motivo è fondato.2.2 Questa Corte ha statuito che nelle associazioni non riconosciutenon rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamenterivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilitàpersonale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per contodell'associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all'esigenza di garantire icreditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente;al contrario, per i debiti d'imposta, sorti ex lege, risponde solidalmentedelle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativainvestitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamentegestito l'ente (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11869; Cass. 24/02/2020, n. 4747;Cass. 15/10/2018, n. 25650).A tale principio la CGT-2 non si è attenuta, in quanto la stessa haescluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] assumendoNumero registro generale 19141/2024Numero sezionale 3366/2026Numero di raccolta generale 13400/2026Data pubblicazione 09/05/2026che, «poiché gli adempimenti relativi alla annualità d’imposta 2013,dovevano essere espletati nell'anno successivo (2014)», responsabiledoveva reputarsi esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] quale legalerappresentante dell’associazione sportiva nel 2014.

In realtà, essendopacifico che [OSCURATO:PERSONA] avesse rivestito la carica dilegale rappresentante dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione a taleperiodo sussisteva la responsabilità dello stesso per i debiti tributari.3.

Ne consegue che vanno accolti sia il primo motivo, limitatamentealla violazione dell’art. 112 c.p.c., che il secondo motivo, con cassazionedella sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché proceda anuovo giudizio nel rispetto degli indicati principi e provveda, altresì, allaliquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.Maccoglie sia il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cheil secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –controU.S.D. PAOLANA 1922 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])– intimata –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria, n. 563/2023, depositata il 23/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La U.S.D. Paolana 1922 [OSCURATO:PERSONA], dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza,l’avviso di accertamento n. TD3040101195/2018, con cui l’Agenzia delleentrate, rilevando l’inapplicabilità delle agevolazioni previste dal regimeforfettario di cui alla legge n. 398/1991, aveva recuperato a tassazione,per l’anno 2013, maggiori imposte ai fini Ires (euro 8.040,00), Irap (euro1.088,00) e Iva (euro 7.003,00), considerato che i proventi percepitiNumero registro generale 19141/2024Numero sezionale 3366/2026Numero di raccolta generale 13400/2026Data pubblicazione 09/05/2026dall’associazione erano da considerarsi di natura commerciale ai sensidell’art. 148, comma 4, lett. d), t.u.i.r.A sostegno del ricorso la contribuente deduceva: a) l’inadeguatezzadel cd. “spesometro”; b) l’errata identificazione del soggetto autore dellaviolazione; c) l’errata affermazione di inapplicabilità del regime agevolatoprevisto dalla legge n. 398/1991; d) il mancato assolvimento dell’oneredella prova da parte dell’Amministrazione finanziaria.La CTP rigettava il ricorso, assumendo che nell’impugnato avviso eradettagliatamente indicato l’iter logico-giuridico che aveva indotto l’Ufficio aritenere inesistente il presupposto per poter beneficiare delle esenzionipreviste dalla legge n. 398/1991.2. La società contribuente proponeva appello, chiedendo che, inparziale riforma della sentenza, venisse circoscritta la responsabilitàpersonale di [OSCURATO:PERSONA] alle sole obbligazioni cheerano concretamente insorte nel periodo in cui questi aveva rivestito lacarica sociale di legale rappresentante, ossia per il periododall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (diseguito, CGT-2) accoglieva il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidandosi a due motivi.La contribuente è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, da un lato, il vizio di motivazioneapparente, e dunque la violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c., nonchédell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, e, dall’altro, il vizio diultrapetizione, ossia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in entrambi i casi inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 19141/2024Numero sezionale 3366/2026Numero di raccolta generale 13400/2026Data pubblicazione 09/05/2026La CGT-2, invero, oltre ad aver escluso la responsabilità di EnricoNicola [OSCURATO:PERSONA], ha reso una motivazione del tutto apparente inordine alla questione della sussistenza nel merito della pretesa erariale inconseguenza dell’inapplicabilità delle agevolazioni previste dalla legge n.398/1991, avendo annullato integralmente l’avviso di accertamento sullabase della semplice affermazione che «Alla luce di quanto sopra espostoed argomentato, questa Corte G. T. ritiene di non condividere lemotivazioni dei Giudici di [OSCURATO:PERSONA] espresse nell’appellata sentenza».Inoltre, i giudici d’appello hanno reso una pronuncia ultra petitum, inquanto gli stessi - sebbene l’appellante avesse chiesto, in parziale riformadella sentenza della CTP, una limitazione della responsabilità personale diEnrico [OSCURATO:PERSONA] al solo periodo in cui questi avevaricoperto la carica di legale rappresentante dell’associazione - hannodichiarato l’esonero totale da responsabilità del predetto.1.1 Il motivo è solo parzialmente fondato.1.2 La censura dell’Ufficio non è condivisibile in ordine all’asseritamotivazione apparente resa sul merito della pretesa erariale, in quanto laCGT-2 non ha affatto annullato interamente l’impugnato avviso diaccertamento, ma ha accolto l’appello della parte contribuentelimitatamente alla questione, ritenuta assorbente di ogni altra, dellacarenza di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], come sievince dal contenuto complessivo della sentenza impugnata e, inparticolare, dell’asserzione secondo cui «responsabile fiscaledell’associazione sportiva, rispetto alle violazioni contestate dall'Ufficioimplicitamente riconoscendo la sussistenza della pretesa erariale, sia puregravante sul solo [OSCURATO:PERSONA].1.3 Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui si lamenta laviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato exart. 112 c.p.c., in quanto, sebbene l’appellante avesse chiesto la riformaNumero registro generale 19141/2024Numero sezionale 3366/2026Numero di raccolta generale 13400/2026Data pubblicazione 09/05/2026solo parziale della sentenza della CTP, con declaratoria di limitazione dellaresponsabilità personale di [OSCURATO:PERSONA] al solo periodoin cui questi aveva ricoperto la carica di legale rappresentantedell’associazione, ossia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], i giudici d’appello,rendendo una pronuncia ultra petitum, hanno integralmente escluso laresponsabilità del predetto, ossia anche in relazione al periodo in cui lostesso aveva ricoperto la predetta carica.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 38 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CGT-2 ritenuto cheresponsabile delle maggiori imposte calcolate in ordine al 2013 fosseunicamente [OSCURATO:PERSONA], che aveva rivestito la carica di legalerappresentante dell’associazione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre, in realtà,quest’ultimo doveva reputarsi responsabile in solido con Enrico NicolaGiovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva dimostrato di essere rimastoestraneo alla gestione dell’ente nel periodo oggetto della verifica fiscale.2.1 Il motivo è fondato.2.2 Questa Corte ha statuito che nelle associazioni non riconosciutenon rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamenterivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilitàpersonale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per contodell'associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all'esigenza di garantire icreditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente;al contrario, per i debiti d'imposta, sorti ex lege, risponde solidalmentedelle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativainvestitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamentegestito l'ente (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11869; Cass. 24/02/2020, n. 4747;Cass. 15/10/2018, n. 25650).A tale principio la CGT-2 non si è attenuta, in quanto la stessa haescluso la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] assumendoNumero registro generale 19141/2024Numero sezionale 3366/2026Numero di raccolta generale 13400/2026Data pubblicazione 09/05/2026che, «poiché gli adempimenti relativi alla annualità d’imposta 2013,dovevano essere espletati nell'anno successivo (2014)», responsabiledoveva reputarsi esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] quale legalerappresentante dell’associazione sportiva nel 2014. In realtà, essendopacifico che [OSCURATO:PERSONA] avesse rivestito la carica dilegale rappresentante dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione a taleperiodo sussisteva la responsabilità dello stesso per i debiti tributari.3. Ne consegue che vanno accolti sia il primo motivo, limitatamentealla violazione dell’art. 112 c.p.c., che il secondo motivo, con cassazionedella sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché proceda anuovo giudizio nel rispetto degli indicati principi e provveda, altresì, allaliquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie sia il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cheil secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/04/2026.Il PresidenteLucio Napolitano
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