CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 48994/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 23 marzo 2023, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., aggravato dal riconoscimento della recidiva specifica ed infraquinquennale (fatto commesso in Cesate in data 6 novembre 2020); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia la reformatio in peius della sentenza di primo grado ad opera della sentenza impugnata e l'assoluta carenza di motivazione di questa decisione, è inammissibile, atteso che prospetta deduzioni che non solo non trovano conferma nel tenore della sentenza oggetto di censura (quanto alla presunta reformatio ir peius), ma sono anche astratte ed indeterminate, non essendo stata indicata a sostegno alcuna ragione in fatto o in diritto in qualche modo collegata alle argomentazioni rassegnate nella motivazione della decisione medesima; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente